Trib. Vicenza, sentenza 06/01/2025, n. 9

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 06/01/2025, n. 9
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 9
Data del deposito : 6 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 3047/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 3047/2017 promosso da:
AL RI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avv. BAU'
GIAMPAOLO e dell'Avv. GIRARDI SABRINA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
SI, Vicolo degli Orti n. 12/a
ATTORE contro
RE RI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avv. CECCATO
GABRIELE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bassano del Grappa, via Gramsci n. 17
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. NI RE conveniva in giudizio il fratello NI ND.
Il giudizio così promosso veniva iscritto in data 14.04.2017 al n. R.G. 3047/2017.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto che NI RE possedeva da oltre vent'anni, pubblicamente e pacificamente l'abitazione ed il relativo garage siti in SI, alla via Laiten (ed ivi censiti al Foglio 2 del Catasto Fabbricati con i mappali n. 841, sub. 8 e n. 841, sub. 10), che egli aveva edificato a proprie spese e che erano tuttavia catastalmente intestati a suo fratello NI ND.
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Di tali immobili l'attore chiedeva pertanto di essere accertato pieno proprietario, per usucapione ultraventennale.
2. NI ND, costituendosi in giudizio, eccepiva in via preliminare il mancato esperimento del procedimento di mediazione.
2.1. Nel merito, in comparsa di costituzione veniva dedotto che la concessione edilizia per la realizzazione dell'immobile era stata rilasciata al convenuto, che il convenuto aveva sempre provveduto al pagamento delle imposte e delle tasse relative all'immobile e che l'attore soltanto a titolo di comodato gratuito aveva vissuto nell'abitazione, della quale veniva dunque richiesta la restituzione a norma dell'art. 1810 c.c.
3. All'udienza di prima comparizione del 29.09.2017 il Giudice assegnava termine alle parti per la promozione del procedimento di mediazione, che si concludeva all'incirca un anno dopo, con esito negativo.
3.1. All'udienza del 20.09.2018, dato per l'appunto atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione, l'attore precisava le proprie conclusioni in replica alle difese e domande avversarie, insistendo in principalità nella domanda già proposta in atto di citazione;
chiedendo in via gradata
l'accertamento del proprio acquisito, sempre per usucapione ultraventennale, del diritto di superficie o del diritto ad aedificandum quanto all'area sulla quale insistevano gli immobili oggetto di causa;
chiedendo in via ancora gradata, e per il caso dell'accoglimento della domanda di restituzione degli immobili, la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 936 c.c. al pagamento di una somma pari al costo di costruzione degli immobili medesimi o all'incremento di valore determinato dalla loro realizzazione;
chiedendo infine in via ulteriormente gradata, e sempre per il caso di accoglimento della domanda di restituzione degli immobili, la condanna del convenuto al pagamento di una somma pari agli importi predetti, ai sensi dell'art. 2033 c.c.
3.2. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 05.11.2020 veniva in parte ammessa la prova orale richiesta dalle parti, con fissazione dell'udienza del 05.02.2021 per la sua assunzione.
Seguiva, tuttavia, l'esperimento di un lungo tentativo di conciliazione promosso dalle parti, con conseguente differimento dell'udienza di assunzione della prova.
3.3. All'udienza del 10.05.2022, preso atto del definitivo fallimento delle trattative intavolate dalle parti, veniva dato corso all'assunzione della prova orale, che proseguiva nella successiva udienza del 28.06.2022.
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All'udienza del 28.06.2022, terminata l'assunzione della prova, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
3.4. All'udienza del 25.10.2022, all'uopo fissata, le parti precisavano infine le conclusioni.
L'attore concludeva come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale: NEL MERITO in principalità: accertare e dichiarare che RI AL nato ad [...] il [...] (C.F.
[...]) ed ivi res.te in Via Laiten n. 12 è divenuto proprietario esclusivo per intervenuta usucapione ultraventennale degli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di
SI: Fg. 2, Mappale n. 841 sub 8, Cat. A/2, Cl. 2, di Vani 6, Superficie Catastale 116 mq. Totale escluse aree scoperte 107 mq e Rendita Catastale Euro 464,81 e Mappale n. 841 sub 10, Cat. C/6, Cl.
4, di mq 90, Superficie Catastale 100 mq. Totale escluse aree scoperte 107 mq e Rendita Catastale
Euro 144,09. I suddetti immobili hanno diritto sul bene comune non censibile (corte, parcheggio, rampa garage, C.T.) comune a tutti i subalterni e così individuato: Fg. 2, Mappale n. 841 sub 6
Conseguentemente, ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di procedere alle relative trascrizioni con esonero da ogni responsabilità. in subordine, rappresentando tale domanda un minus rispetto a quella principale: accertare e dichiarare che NI RE nato ad [...] il
24.03.1955 (C.F. [...]) ed ivi res.te in Via Laiten n. 12 ha acquisito per intervenuta usucapione ultraventennale il diritto di superficie o ad aedificandum dell'area sulla quale insistono gli immobili dallo stesso edificati e censiti al Catasto Fabbricati del Comune di SI: Fg. 2, Mappale n.
841 sub 8, Cat. A/2, Cl. 2, di Vani 6, Superficie Catastale 116 mq. Totale escluse aree scoperte 107 mq
e Rendita Catastale Euro 464,81 e Mappale n. 841 sub 10, Cat. C/6, Cl. 4, di mq 90, Superficie
Catastale 100 mq. Totale escluse aree scoperte 107 mq e Rendita Catastale Euro 144,09 (I suddetti immobili hanno diritto sul bene comune non censibile (corte, parcheggio, rampa garage, C.T.) comune
a tutti i subalterni e così individuato: Fg. 2, Mappale n. 841 sub 6), nonché la proprietà delle costruzioni dallo stesso realizzate. Conseguentemente, ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di procedere alle relative trascrizioni con esonero da ogni responsabilità. In subordine e quale domanda svolta reconventio reconvenstionis in ragione della domanda del convenuto di ottenere il rilascio in proprio favore del fabbricato oggetto della domanda per cui è causa, accertato che NI
RE nato ad [...] il [...] (C.F. [...]) ed ivi res.te in Via Laiten n.
12 ha realizzato, a scienza e senza opposizione del sig. NI ND, gli immobili censiti al Catasto
Fabbricati del Comune di SI: Fg. 2, Mappale n. 841 sub 8, Cat. A/2, Cl. 2, di Vani 6, Superficie
Catastale 116 mq. Totale escluse aree scoperte 107 mq e Rendita Catastale Euro 464,81 e Mappale n.
pagina 3 di 10 841 sub 10, Cat. C/6, Cl. 4, di mq 90, Superficie Catastale 100 mq. Totale escluse aree scoperte 107 mq e Rendita Catastale Euro 144,09 e che lo stesso intende esercitare, in via meramente subordinata,
l'azione ex art. 936 cod. civ. nei confronti del sig. NI ND, condannare lo stesso convenuto a corrispondere in favore del sig. NI RE una somma pari al valore della progettazione, dei materiali e il prezzo della manodopera necessari alla costruzione degli edifici ovvero all'aumento di valore recato al fondo, nella somma che sarà accertata in corso si causa previa disponenda C.T.U. In via ulteriormente subordinata:
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