Trib. Brescia, sentenza 19/04/2024, n. 1643
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Testo completo
N. R.G. 2910/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza Civile - Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
A T Presidente
C G Giudice
A M Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2910/2019 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. VESCO GIANANDREA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. MORETTI REMO, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da note del 16/3/2023: “a) pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con obbligo per l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seniga (BS) di procedere alle annotazioni di legge;
b) affidare il minore (nato il 08/05/2009) ad entrambi i genitori in via tra Persona_1 loro condivisa, disponendo il suo collocamento in via prevalente presso la residenza del padre, ovvero in Per_ alternativa, disponendo il collocamento paritetico del minore ad entrambi i genitori, a settimane alterne, presso le rispettive residenze;
c) disporre, nel caso di collocamento del minore in via prevalente presso il Per_ padre, il contributo economico al mantenimento di a carico di ed a favore di Controparte_1 [...]
, a far data dal deposito del ricorso e sino al compimento della maggiore età ed indipendenza Parte_1
1 Per_ economica di , nella misura di € 300,00 oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese secondo il protocollo del Tribunale di Brescia;
d) revocare il provvedimento di assegnazione della casa familiare posto a favore della Sig.ra essendosi esauriti i presupposti Controparte_1 di legge per i motivi su espressi e comunque in ragione del principio di cui art. 337-sexies c.c.. tenuto conto che da oltre cinque anni vi abita il signor compagno di In via subordinata: Persona_2 Controparte_1 nella denegata ipotesi di rigetto delle domande precedenti e nel caso in cui il giudicante disponesse il collocamento del minore – quattordicenne – in via prevalente presso la residenza della madre, Voglia disporre la frequentazione del padre secondo il calendario concordato dalle parti in sede di separazione: «Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando lo desideri, previo accordo con la madre e comunque compatibilmente agli impegni lavorativi di entrambi i genitori e scolastici e ricreativi dei minori, e comunque nei seguenti termini e modalità: potrà tenere con sé i figli per due giorni consecutivi infrasettimanali o fine settimana alterni, compreso il pernotto;
potrà tenere con sé i figli durante le vacanze natalizie e pasquali, in periodi da consentire al genitore che non ha avuto con sé i figli minori il giorno di Natale di tenerli quello di
Pasqua e così ad anni alterni;
durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli minori per due settimane anche non consecutive, in periodi che i coniugi concorderanno anche in ragione dei propri impegni lavorativi»;
poiché rispondente alle esigenze di orario di entrambi i genitori e, sotto il profilo del contributo Per_ al mantenimento di , Voglia disporre la riduzione dell'assegno mensile eventualmente posto a carico del padre nella misura non superiore ad € 200,00, tenuto conto del contributo al diritto abitativo assolto dal padre con il pagamento della rata di mutuo di € 350,00 mensili per la casa famigliare ancorché abitata da terzi.
Assegno unico suddiviso al 50% tra i genitori;
Spese diritti ed onorari del presente giudizio interamente rifusi”.
Per parte resistente, come da note dell'11/3/2023: “a) Assegnazione della casa coniugale in favore della Per_ signora con tutti i mobili che la arredano;
b) Affidamento condiviso del figlio , con collocazione CP_1 presso la madre;
il padre avrà facoltà di vederlo secondo le dinamiche e tempistiche già individuate in sede di separazione e comunque secondo le esigenze ed impegni extra-scolastici del ragazzo;
c) In ragione dei Per_ maggiori costi collegati al figlio e del venir meno dell'obbligo di contribuzione del padre per il figlio Per Per_
, obbligo a carico del sig. di corrispondere quale concorso per il mantenimento dello stesso Pt_2 la somma mensile di euro 300,00 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà di giustizia ritenuta Org Per_ equa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici d) Spese straordinarie per il figlio , come elencate nel protocollo del Tribunale di Brescia, da ripartirsi al 50% tra le parti;
e) Assegni famigliari per Per_
in favore della signora f) Con riserva di definire le ulteriori questioni economico patrimoniali CP_1 nelle sedi opportune”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/2/2019 parte ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio in Per_ data 27/4/1996 a Seniga (BS) con la parte resistente, unione dalla quale sono nati i figli (n.
14/2/1999) e (n. 8/5/2009). Per_1
2
Ha aggiunto che il Tribunale di Brescia ha pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa emesso il 3/4/2014 (doc. 2), alle seguenti condizioni: i) assegnazione della casa coniugale alla sig.ra con collocamento dei figli presso la stessa, ii) impegno dei coniugi alla messa in CP_1 vendita dell'abitazione coniugale, con corresponsione da parte del marito della somma di € 350,00 a titolo di contributo al pagamento della rata mensile del mutuo (somma da ridursi ad € 250,00 in caso di reperimento di un alloggio in locazione da parte di costui), iii) affidamento condiviso dei figli minori e iv) contributo al mantenimento a carico del padre in favore dei figli pari a complessivi €
450,00/mese (con aumento di € 50,00 a ciascun figlio in caso di vendita dell'immobile familiare) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il sig. ha inoltre dedotto che la resistente, a partire dall'aprile 2018, ha iniziato una convivenza Pt_1 more uxorio con il sig. , il quale “si è insediato non solo nell'abitazione Controparte_2
(cfr. doc. 5 ricorso), ma con prepotenza anche nelle relazioni familiari, adottando un comportamento autoritario nei confronti dei ragazzi” (cfr. pag. 5 ricorso). Per_ Proprio tali dinamiche hanno spinto il figlio maggiore ad abbandonare la casa coniugale e a trasferirsi stabilmente presso l'abitazione del padre.
Il ricorrente ha, quindi, allegato che anche il figlio minore costretto a trascorrere diverse ore in Per_1
compagnia del solo , a causa dei turni di lavoro della madre, ha espresso il desiderio di vivere Per_2
con il padre. Per_ Quanto alla capacità reddituale del figlio , il ricorrente ha dato atto che questi ha intrapreso un'attività lavorativa con assunzione in prova, non potendosi pertanto ritenere economicamente autosufficiente.
Ha quindi concluso chiedendo di: i) disporre il collocamento prevalente del minore presso la Per_1
residenza del padre, ii) porre a carico della madre l'onere di contribuire al mantenimento indiretto del
Per_ minore nella misura di € 300,00/mese, iii) revocare il collocamento prevalente del figlio presso la madre, con onere a carico della stessa di contribuire
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza Civile - Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
A T Presidente
C G Giudice
A M Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2910/2019 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. VESCO GIANANDREA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. MORETTI REMO, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da note del 16/3/2023: “a) pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con obbligo per l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seniga (BS) di procedere alle annotazioni di legge;
b) affidare il minore (nato il 08/05/2009) ad entrambi i genitori in via tra Persona_1 loro condivisa, disponendo il suo collocamento in via prevalente presso la residenza del padre, ovvero in Per_ alternativa, disponendo il collocamento paritetico del minore ad entrambi i genitori, a settimane alterne, presso le rispettive residenze;
c) disporre, nel caso di collocamento del minore in via prevalente presso il Per_ padre, il contributo economico al mantenimento di a carico di ed a favore di Controparte_1 [...]
, a far data dal deposito del ricorso e sino al compimento della maggiore età ed indipendenza Parte_1
1 Per_ economica di , nella misura di € 300,00 oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese secondo il protocollo del Tribunale di Brescia;
d) revocare il provvedimento di assegnazione della casa familiare posto a favore della Sig.ra essendosi esauriti i presupposti Controparte_1 di legge per i motivi su espressi e comunque in ragione del principio di cui art. 337-sexies c.c.. tenuto conto che da oltre cinque anni vi abita il signor compagno di In via subordinata: Persona_2 Controparte_1 nella denegata ipotesi di rigetto delle domande precedenti e nel caso in cui il giudicante disponesse il collocamento del minore – quattordicenne – in via prevalente presso la residenza della madre, Voglia disporre la frequentazione del padre secondo il calendario concordato dalle parti in sede di separazione: «Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori quando lo desideri, previo accordo con la madre e comunque compatibilmente agli impegni lavorativi di entrambi i genitori e scolastici e ricreativi dei minori, e comunque nei seguenti termini e modalità: potrà tenere con sé i figli per due giorni consecutivi infrasettimanali o fine settimana alterni, compreso il pernotto;
potrà tenere con sé i figli durante le vacanze natalizie e pasquali, in periodi da consentire al genitore che non ha avuto con sé i figli minori il giorno di Natale di tenerli quello di
Pasqua e così ad anni alterni;
durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli minori per due settimane anche non consecutive, in periodi che i coniugi concorderanno anche in ragione dei propri impegni lavorativi»;
poiché rispondente alle esigenze di orario di entrambi i genitori e, sotto il profilo del contributo Per_ al mantenimento di , Voglia disporre la riduzione dell'assegno mensile eventualmente posto a carico del padre nella misura non superiore ad € 200,00, tenuto conto del contributo al diritto abitativo assolto dal padre con il pagamento della rata di mutuo di € 350,00 mensili per la casa famigliare ancorché abitata da terzi.
Assegno unico suddiviso al 50% tra i genitori;
Spese diritti ed onorari del presente giudizio interamente rifusi”.
Per parte resistente, come da note dell'11/3/2023: “a) Assegnazione della casa coniugale in favore della Per_ signora con tutti i mobili che la arredano;
b) Affidamento condiviso del figlio , con collocazione CP_1 presso la madre;
il padre avrà facoltà di vederlo secondo le dinamiche e tempistiche già individuate in sede di separazione e comunque secondo le esigenze ed impegni extra-scolastici del ragazzo;
c) In ragione dei Per_ maggiori costi collegati al figlio e del venir meno dell'obbligo di contribuzione del padre per il figlio Per Per_
, obbligo a carico del sig. di corrispondere quale concorso per il mantenimento dello stesso Pt_2 la somma mensile di euro 300,00 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà di giustizia ritenuta Org Per_ equa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici d) Spese straordinarie per il figlio , come elencate nel protocollo del Tribunale di Brescia, da ripartirsi al 50% tra le parti;
e) Assegni famigliari per Per_
in favore della signora f) Con riserva di definire le ulteriori questioni economico patrimoniali CP_1 nelle sedi opportune”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/2/2019 parte ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio in Per_ data 27/4/1996 a Seniga (BS) con la parte resistente, unione dalla quale sono nati i figli (n.
14/2/1999) e (n. 8/5/2009). Per_1
2
Ha aggiunto che il Tribunale di Brescia ha pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa emesso il 3/4/2014 (doc. 2), alle seguenti condizioni: i) assegnazione della casa coniugale alla sig.ra con collocamento dei figli presso la stessa, ii) impegno dei coniugi alla messa in CP_1 vendita dell'abitazione coniugale, con corresponsione da parte del marito della somma di € 350,00 a titolo di contributo al pagamento della rata mensile del mutuo (somma da ridursi ad € 250,00 in caso di reperimento di un alloggio in locazione da parte di costui), iii) affidamento condiviso dei figli minori e iv) contributo al mantenimento a carico del padre in favore dei figli pari a complessivi €
450,00/mese (con aumento di € 50,00 a ciascun figlio in caso di vendita dell'immobile familiare) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il sig. ha inoltre dedotto che la resistente, a partire dall'aprile 2018, ha iniziato una convivenza Pt_1 more uxorio con il sig. , il quale “si è insediato non solo nell'abitazione Controparte_2
(cfr. doc. 5 ricorso), ma con prepotenza anche nelle relazioni familiari, adottando un comportamento autoritario nei confronti dei ragazzi” (cfr. pag. 5 ricorso). Per_ Proprio tali dinamiche hanno spinto il figlio maggiore ad abbandonare la casa coniugale e a trasferirsi stabilmente presso l'abitazione del padre.
Il ricorrente ha, quindi, allegato che anche il figlio minore costretto a trascorrere diverse ore in Per_1
compagnia del solo , a causa dei turni di lavoro della madre, ha espresso il desiderio di vivere Per_2
con il padre. Per_ Quanto alla capacità reddituale del figlio , il ricorrente ha dato atto che questi ha intrapreso un'attività lavorativa con assunzione in prova, non potendosi pertanto ritenere economicamente autosufficiente.
Ha quindi concluso chiedendo di: i) disporre il collocamento prevalente del minore presso la Per_1
residenza del padre, ii) porre a carico della madre l'onere di contribuire al mantenimento indiretto del
Per_ minore nella misura di € 300,00/mese, iii) revocare il collocamento prevalente del figlio presso la madre, con onere a carico della stessa di contribuire
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