Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 93

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 93
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 93
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 67805 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(MODENA (MO), 22/02/1978), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DI MARINO ROBERTA giusta procura speciale in atti;

ricorrente
E
(ROMANIA, 01/03/1976), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. PILICHI ANTONIO giusta procura speciale in atti;

resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
2
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/9/2024 le parti precisavano le conclusioni come da
note di trattazione scritta.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di
fissazione d'udienza, premesso che in data 19/07/2003 Parte_1
contraeva matrimonio concordatario con Controparte_1
e che dall'unione nasceva la figlia (2003), esponeva che con sentenza Per_1
n. 251 del 2015 il Tribunale di Frosinone pronunciava la separazione
personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del
medesimo Tribunale alle condizioni ivi indicate in forza delle quali la figlia,
all'epoca minorenne, è affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso
con residenza presso la madre, disciplina dei tempi di permanenza presso il
padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo
mensile di euro 400,00, onere di ambo le parti di contribuire al pagamento
delle spese extra in ragione del 50% ciascuno, obbligo del ricorrente di
corrispondere alla moglie l'assegno di mantenimento per la stessa di euro
100,00 mensili;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai
ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i
presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
con ogni conseguente statuizione e, in particolare, con elisione dell'assegno
di mantenimento per la moglie e conferma del pagamento diretto da parte
del datore di lavoro del appartenente all'Arma dei Carabinieri. Pt_1
3
Si costituiva in giudizio che Controparte_1
aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
contratto con la parte ricorrente, ma contestava le avverse allegazioni e
istanze chiedendo l'aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia ad
euro 600,00 mensili e il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno
divorzile nella misura di euro 300,00 mensili.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, confermava i
provvedimenti della separazione e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi
al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 16167/2022 il Tribunale dichiarava la
cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e con separata
ordinanza disponeva rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti ed
espletate le prove orali, all'udienza del 17/9/2024 il g.i. rimetteva la causa
al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.

Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status ed essendo
l'unica figlia comune delle parti, (2003), maggiorenne il Tribunale è Per_1
chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie afferenti il
mantenimento di e l'assegno
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