Trib. Bologna, sentenza 06/11/2024, n. 552

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 06/11/2024, n. 552
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 552
Data del deposito : 6 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 9595/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da: nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.:, ), rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Francesca C.F._1
URSOLEO presso il cui studio a Bologna, Piazza dei Tribunali n. 5. è elettivamente domiciliata e
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Chiara C.F._2
FRAGOMENI presso il cui studio a Bologna, in Via delle Lame n. 58, è elettivamente domiciliato con l'intervento del PM
* * * Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
* * * CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 24 ottobre 2024 Il P.M. ha concluso “visto, nulla si oppone
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno presentato domanda Parte_1 Controparte_1 congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 22 luglio 2024. Su richiesta delle parti l'udienza di comparizione del 24 ottobre 2024 è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato. pagina 1 di 5
I coniugi hanno contratto matrimonio in Bologna il 16 settembre 2000 a Firenzuola. Dall'unione sono nati , il 28 febbraio 2004, maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, e il 5 novembre 2009. ER
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 1° marzo 2022 nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del 31 marzo 2022. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.

P.Q.M

.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a [...] Controparte_1
Pepoli (BO) il 27 giugno 1972 coniugatisi il giorno 16 settembre 2000 a Firenzuola, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune atto n. 14, Parte II, serie A, Anno 2000;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:


1. affida
a entrambi i genitori i quali assumeranno di comune accordo le ER decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, alla salute, all'istruzione, mantenimento e attività extra scolastiche tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, mentre ciascuno di loro potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui
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