Trib. Milano, sentenza 28/01/2025, n. 748
TRIB Milano
Sentenza
28 gennaio 2025
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28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. 35543/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35543/2022 promossa da:
REMA S.P.A. (C.F. 01083180214), con il patrocinio dell'avv. DI LUCIA CINZIA e , elettivamente domiciliato in CORSO ROSMINI 8 38068 ROVERETO presso il difensore avv. DI LUCIA CINZIA
ATTORE contro
DE S.P.A. (C.F. 09928390153), con il patrocinio dell'avv. BORGONOVO WALTER FABRIZIO e elettivamente domiciliato in VIA ITALIA, 50 20900 MONZA presso il difensore avv.
BORGONOVO WALTER FABRIZIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REMA s.p.a. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 10041/2022 emesso dall'intestato Tribunale il 6 giugno 2022 (e corretto con decreto del 13 luglio 2022) con la quale le si ingiungeva di pagare in favore della DE s.p.a. la somma di € 46.069,00 oltre interessi e spese a fronte delle compravendite di cui alle fatture nn 2517228, la. 2517304 e 2518156, del novembre 2020. A sostengo dell'opposizione ha allegato:
- l'altrui inadempimento alla consegna del quantitativo di nastro dedotto nel contratto del 14 settembre 2020 come riconosciuto dalla stessa opposta in sede stragiudiziale la quale ebbe a comunicare il 25 novembre 2020 che Come anticipato dal nostro agente Lorenzo Danzi e successivamente confermato tramite telefonata, abbiamo avuto delle problematiche tecniche per le quali parte del quantitativo acquistato per voi non sarà utilizzabile. Come promesso telefonicamente, mi sono personalmente impegnato ad acquistare sul mercato un quantitativo pagina 1 di 9 pari a 100 ton, che vi forniremo nelle date da Voi indicate “ ( All. 5)”. Inadempimento reiterato anche rispetto alla promessa della consegna delle citate 100 tonnellate di nastro scaturita dal rinnovato ordine del “14.12.2020 (All.8), con indicate le date e le quantità da consegnare nell'imminenza”;
- la sussistenza di un danno, al tempo, di almeno € 46.069,00 “come indicato nella missiva del
02.03. 21 (All. 12) accompagnata da fattura n 1ABE-62 dd 03.03.21 emessa per “addebito per
DANNO maggiori costi da noi sostenuti per l'acquisto del materiale di cui alla Vs conferma d'ordine del 14.09.202 mai consegnato per Vs esclusivo inadempimento” (All.13)”. Importo sofferto per acquistare il materiale sostitutivo di quello inevaso presso altro fornitore vista la necessità di adempiere al proprio contratto di compravendita in confronto della NZ s.p.a.. Da qui il pagamento della minor somma che l'opposta ha defalcato dalla richiesta monitoria;
- la genericità della ragione addotta dall'opposta “impossibilità di reperire materiale nel mercato per note cause di forza maggiore “, nonnchè la contraddizione della asserita mancata accettazione dell'ordine del 14 dicembre 2020 “confermando quindi implicitamente che il contratto da adempiere era e restava quello di cui alla conferma del 14.09.20 - subito dopo si contraddice ritenendo l'ordine del 14.12.2020 come “emesso in sostituzione del precedente ordine del 14 settembre 2020”;
- in via riconvenzionale ha chiesto di “accertare e dichiarare che US s.p.a. doveva e deve risarcire EM s.p.a. dell'importo predetto - o di quello, maggiore o minore, che il Giudice riterrà equo e conforme a Giustizia -, accertando per l'effetto la legittimità della compensazione operata in sede stragiudiziale da EM s.p.a.”;
A fronte di tale assetto assertivo ha concluso come segue:
“In via preliminare:
- rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto;
Nel merito, in via principale, senza accettare l'inversione dell'onere della prova, respinta ogni diversa domanda e/o istanza:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 10041/2022 d.d.
6.06.22 R.G. emesso nella procedura monitoria 12371/2022 del Tribunale di Milano, in quanto nullo, inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto, dichiarando che nulla è dovuto all'opposta per i motivi indicati in narrativa;
- in ogni caso accertare l'inesistenza del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in narrativa, con risoluzione per inadempimento di US s.p.a. del contratto intercorso tra le parti;
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare la debenza, da parte della società US s.p.a. ed a favore della EM s.p.a., dell'importo di Euro 46.069,00 per le motivazioni di cui alla narrativa che precede, e conseguentemente accertare e dichiarare la legittimità della compensazione stragiudiziale operata da
EM s.p.a. della somma di Euro 46.069,0,00 - o comunque, in ogni caso, della somma che il Giudice riterrà equa e conforme a Giustizia -, con maggiorazione per interessi legali e di mora e rivalutazione monetaria;
- in subordine: accertato e dichiarato il credito risarcitorio spettante a EM s.p.a., con quantificazione del medesimo nella misura di Euro
46.069,0,00 o in quella, maggiore o minore, che il Giudice riterrà equa e conforme a Giustizia, compensare il credito risarcitorio di EM s.p.a. con il credito oggetto di ricorso monitorio, con
pagina 2 di 9 condanna di US s.p.a. al pagamento del residuo, con maggiorazione per interessi legali e di mora
e rivalutazione monetaria.
In ogni caso con il favore di spese di giudizio e compensi del difensore, oltre spese generali al 15%, IVA ed accessori come per Legge”
Si è costituita con comparsa di costituzione del 25 gennaio 2023 la DE s.p.a. insistendo nella pretesa creditoria e facendo presente:
• il carattere non contestato in nessun modo e sotto nessun profilo del credito per il prezzo residuo di 46.069,00 onde doveva intendersi riconosciuto ai sensi dell'art.115 c.p.c.;
• “che in origine erano effettivamente 190 le tonnellate che US avrebbe dovuto fornire a EM in aggiunta a quelle consegnate e fatturate in precedenza (e non pagate), ma poi – a seguito di specifico accordo intercorso tra EM, US e NZ in considerazione dell' 'impazzimento' del mercato che vedremo meglio infra - erano state ridotte a 100 tonnellate…. Come da produzione in giudizio sub doc.n.1”;
• assenza di colpevolezza in capo all'opposta nella mancata consegna “nei termini delle 100 tonnellate di nastro zincato in questione non era stato dovuto a colpa di US, bensì alla imprevista, imprevedibile ed assolutamente eccezionale situazione in cui si era venuto a trovare il mercato delle materie prime – in generale - e dell'acciaio - in particolare – che era letteralmente impazzito, del che pure forniamo prova documentale (doc.n.2)”;
• l'errato calcolo del controcredito (parametrato su 190 tonnellate di nastro in luogo delle 100 promesse) nonché il plastico vertiginoso aumento dei prezzi evincibile dalle produzioni avverse fino al 50% non rientrando “certo nell'alea normale ma sfora nell'eccessiva onerosità sopravvenuta ex art.1467 c.c.”. Ha, quindi, concluso:
“In via preliminare: dichiarare provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione. Nel merito: rigettare l'opposizione avversaria e tutte le domande avversarie e confermare il decreto opposto e, comunque, condannare la EM s.p.a., (C.F. e P.IVA 01083180214), in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a US s.p.a. l'importo di euro 46.069,00, ovvero il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo.
Sempre nel merito: occorrendo, dichiarare risolto per impossibilità sopravvenuta e/o per eccessiva onerosità sopravvenuta il contratto inter partes di cui in narrativa”.
Il g.i. non ha concesso la provvisoria esecutorietà (per le ragioni di cui all'ordinanza del 20 febbraio 2023), ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa per la discussione delle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 29 giugno 2023. Con successiva ordinanza ha:
− rilevato che l'opposta non avesse dedotto istanze istruttorie;
− ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze genericamente formulate
(cap, 1, 5, 8 e negativo, 15, 17), documentali o da provarsi documentalmente (cap. 2, 3,4, 79,
10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e valutava, 20, 21) irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 6 e documentale);
− rinviato la causa all'udienza del 27 giugno 2024 per la precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 9
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 – ter c.p.c..
Va premesso che occorra svolgere un previo accertamento circa la sussistenza del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35543/2022 promossa da:
REMA S.P.A. (C.F. 01083180214), con il patrocinio dell'avv. DI LUCIA CINZIA e , elettivamente domiciliato in CORSO ROSMINI 8 38068 ROVERETO presso il difensore avv. DI LUCIA CINZIA
ATTORE contro
DE S.P.A. (C.F. 09928390153), con il patrocinio dell'avv. BORGONOVO WALTER FABRIZIO e elettivamente domiciliato in VIA ITALIA, 50 20900 MONZA presso il difensore avv.
BORGONOVO WALTER FABRIZIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REMA s.p.a. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 10041/2022 emesso dall'intestato Tribunale il 6 giugno 2022 (e corretto con decreto del 13 luglio 2022) con la quale le si ingiungeva di pagare in favore della DE s.p.a. la somma di € 46.069,00 oltre interessi e spese a fronte delle compravendite di cui alle fatture nn 2517228, la. 2517304 e 2518156, del novembre 2020. A sostengo dell'opposizione ha allegato:
- l'altrui inadempimento alla consegna del quantitativo di nastro dedotto nel contratto del 14 settembre 2020 come riconosciuto dalla stessa opposta in sede stragiudiziale la quale ebbe a comunicare il 25 novembre 2020 che Come anticipato dal nostro agente Lorenzo Danzi e successivamente confermato tramite telefonata, abbiamo avuto delle problematiche tecniche per le quali parte del quantitativo acquistato per voi non sarà utilizzabile. Come promesso telefonicamente, mi sono personalmente impegnato ad acquistare sul mercato un quantitativo pagina 1 di 9 pari a 100 ton, che vi forniremo nelle date da Voi indicate “ ( All. 5)”. Inadempimento reiterato anche rispetto alla promessa della consegna delle citate 100 tonnellate di nastro scaturita dal rinnovato ordine del “14.12.2020 (All.8), con indicate le date e le quantità da consegnare nell'imminenza”;
- la sussistenza di un danno, al tempo, di almeno € 46.069,00 “come indicato nella missiva del
02.03. 21 (All. 12) accompagnata da fattura n 1ABE-62 dd 03.03.21 emessa per “addebito per
DANNO maggiori costi da noi sostenuti per l'acquisto del materiale di cui alla Vs conferma d'ordine del 14.09.202 mai consegnato per Vs esclusivo inadempimento” (All.13)”. Importo sofferto per acquistare il materiale sostitutivo di quello inevaso presso altro fornitore vista la necessità di adempiere al proprio contratto di compravendita in confronto della NZ s.p.a.. Da qui il pagamento della minor somma che l'opposta ha defalcato dalla richiesta monitoria;
- la genericità della ragione addotta dall'opposta “impossibilità di reperire materiale nel mercato per note cause di forza maggiore “, nonnchè la contraddizione della asserita mancata accettazione dell'ordine del 14 dicembre 2020 “confermando quindi implicitamente che il contratto da adempiere era e restava quello di cui alla conferma del 14.09.20 - subito dopo si contraddice ritenendo l'ordine del 14.12.2020 come “emesso in sostituzione del precedente ordine del 14 settembre 2020”;
- in via riconvenzionale ha chiesto di “accertare e dichiarare che US s.p.a. doveva e deve risarcire EM s.p.a. dell'importo predetto - o di quello, maggiore o minore, che il Giudice riterrà equo e conforme a Giustizia -, accertando per l'effetto la legittimità della compensazione operata in sede stragiudiziale da EM s.p.a.”;
A fronte di tale assetto assertivo ha concluso come segue:
“In via preliminare:
- rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto;
Nel merito, in via principale, senza accettare l'inversione dell'onere della prova, respinta ogni diversa domanda e/o istanza:
- revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 10041/2022 d.d.
6.06.22 R.G. emesso nella procedura monitoria 12371/2022 del Tribunale di Milano, in quanto nullo, inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto, dichiarando che nulla è dovuto all'opposta per i motivi indicati in narrativa;
- in ogni caso accertare l'inesistenza del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in narrativa, con risoluzione per inadempimento di US s.p.a. del contratto intercorso tra le parti;
In via riconvenzionale:
- accertare e dichiarare la debenza, da parte della società US s.p.a. ed a favore della EM s.p.a., dell'importo di Euro 46.069,00 per le motivazioni di cui alla narrativa che precede, e conseguentemente accertare e dichiarare la legittimità della compensazione stragiudiziale operata da
EM s.p.a. della somma di Euro 46.069,0,00 - o comunque, in ogni caso, della somma che il Giudice riterrà equa e conforme a Giustizia -, con maggiorazione per interessi legali e di mora e rivalutazione monetaria;
- in subordine: accertato e dichiarato il credito risarcitorio spettante a EM s.p.a., con quantificazione del medesimo nella misura di Euro
46.069,0,00 o in quella, maggiore o minore, che il Giudice riterrà equa e conforme a Giustizia, compensare il credito risarcitorio di EM s.p.a. con il credito oggetto di ricorso monitorio, con
pagina 2 di 9 condanna di US s.p.a. al pagamento del residuo, con maggiorazione per interessi legali e di mora
e rivalutazione monetaria.
In ogni caso con il favore di spese di giudizio e compensi del difensore, oltre spese generali al 15%, IVA ed accessori come per Legge”
Si è costituita con comparsa di costituzione del 25 gennaio 2023 la DE s.p.a. insistendo nella pretesa creditoria e facendo presente:
• il carattere non contestato in nessun modo e sotto nessun profilo del credito per il prezzo residuo di 46.069,00 onde doveva intendersi riconosciuto ai sensi dell'art.115 c.p.c.;
• “che in origine erano effettivamente 190 le tonnellate che US avrebbe dovuto fornire a EM in aggiunta a quelle consegnate e fatturate in precedenza (e non pagate), ma poi – a seguito di specifico accordo intercorso tra EM, US e NZ in considerazione dell' 'impazzimento' del mercato che vedremo meglio infra - erano state ridotte a 100 tonnellate…. Come da produzione in giudizio sub doc.n.1”;
• assenza di colpevolezza in capo all'opposta nella mancata consegna “nei termini delle 100 tonnellate di nastro zincato in questione non era stato dovuto a colpa di US, bensì alla imprevista, imprevedibile ed assolutamente eccezionale situazione in cui si era venuto a trovare il mercato delle materie prime – in generale - e dell'acciaio - in particolare – che era letteralmente impazzito, del che pure forniamo prova documentale (doc.n.2)”;
• l'errato calcolo del controcredito (parametrato su 190 tonnellate di nastro in luogo delle 100 promesse) nonché il plastico vertiginoso aumento dei prezzi evincibile dalle produzioni avverse fino al 50% non rientrando “certo nell'alea normale ma sfora nell'eccessiva onerosità sopravvenuta ex art.1467 c.c.”. Ha, quindi, concluso:
“In via preliminare: dichiarare provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione. Nel merito: rigettare l'opposizione avversaria e tutte le domande avversarie e confermare il decreto opposto e, comunque, condannare la EM s.p.a., (C.F. e P.IVA 01083180214), in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a US s.p.a. l'importo di euro 46.069,00, ovvero il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 dalle scadenze delle singole fatture al saldo.
Sempre nel merito: occorrendo, dichiarare risolto per impossibilità sopravvenuta e/o per eccessiva onerosità sopravvenuta il contratto inter partes di cui in narrativa”.
Il g.i. non ha concesso la provvisoria esecutorietà (per le ragioni di cui all'ordinanza del 20 febbraio 2023), ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e rinviato la causa per la discussione delle eventuali istanze istruttorie all'udienza del 29 giugno 2023. Con successiva ordinanza ha:
− rilevato che l'opposta non avesse dedotto istanze istruttorie;
− ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze genericamente formulate
(cap, 1, 5, 8 e negativo, 15, 17), documentali o da provarsi documentalmente (cap. 2, 3,4, 79,
10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 e valutava, 20, 21) irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 6 e documentale);
− rinviato la causa all'udienza del 27 giugno 2024 per la precisazione delle conclusioni.
pagina 3 di 9
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 – ter c.p.c..
Va premesso che occorra svolgere un previo accertamento circa la sussistenza del
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