Trib. Milano, sentenza 18/01/2024, n. 262

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 18/01/2024, n. 262
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 262
Data del deposito : 18 gennaio 2024

Testo completo

R.G. n. 7300/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nel corso della
udienza del 18.01.2024;

visto l'art. 429 c.p.c.
pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro
tra
BA LO, rappresentato e difeso dall'Avv. P. Molteni;


"POSTE ITALIANE s.p.a", in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Imperiali di Francavilla e Marzia
Imperiali di Francavilla;

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.07.2023 TO PA ha convenuto in giudizio di
fronte al Tribunale di Milano Poste Italiane spa formulando le seguenti
conclusioni: "1) accertare e dichiarare che il licenziamento di cui è causa datato
13/12/2022 ed intimato da Poste Italiane s.p.a. al sig. PA TO con
comunicazione in pari data, ricevuta il 16/12/2022, e' stato intimato in violazione
dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile;
2) accertare e dichiarare
pertanto che il licenziamento di cui è causa, datato 13/12/2022 ed intimato da
Poste Italiane s.p.a. al sig. PA TO con comunicazione in pari data, ricevuta
il 16/12/2022, è nullo o comunque, in subordine, annullarlo, ex art 18 commi 7 e
4 Legge n. 300/70;
3) per l'effetto, in entrambi i casi, anche in applicazione del
regime sanzionatorio di cui all'art. 18 comma 7 legge n. 300/70 condannare Poste
Italiane s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla
reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ricoperto alla data dell'intimato
licenziamento, ovvero al CMP di Peschiera Borromeo Via Milano snc-Reparto
Smistamento per lo svolgimento delle medesime mansioni ed al pagamento in
suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale
di fatto pari ad euro 2.042,93 lordi o quella diversa somma accertata in causa
e/o ritenuta di giustizia- dal giorno del licenziamento, ovvero 13/12/2022, sino a
quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della
effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza
applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari
al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata
maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella
accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre eventuali
attivita' lavorative. In via subordinata: 4) accertare e dichiarare inefficace il
licenziamento di cui è causa, datato 13/12/2022 ed intimato da Poste Italiane
s.p.a. al sig. PA TO con comunicazione in pari data, ricevuta il 16/12/2022,
per violazione del requisito di motivazione di cui all'art. 2 comma 2 legge
604/1966 e per l'effetto, ex art. 18 comma 6 Legge 300/70, 5) accertare e
dichiarare risolto il rapporto di lavoro de quo alla data del licenziamento del 13.12.2022 e condannare Poste Italiane s.p.a. in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 18 comma 6 della legge 300/1970, a
corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria onnicomprensiva
determinata nella misura massima di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale
di fatto, pari ad euro 2.042,93, in considerazione della gravità della violazione;
in
subordine, comunque compresa tra un minimo di sei e un massimo di dodici
mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad euro 2.042,93 o in
quella diversa somma accertata in causa o comunque ritenuta di giustizia. In ogni
caso 6) e su tutte le domande di contenuto economico, con rivalutazione
monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze di
maturazione del diritto alla data di deposito del presente ricorso e da questa data,
con gli ulteriori interessi e la rivalutazione monetaria maturati e maturandi, fino al
saldo. 7) Con vittoria di spese, diritti ed onorari e competenze professionali tutte
da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Si è costituita in giudizio Poste Italiane spa chiedendo il rigetto delle domande.
Le domande proposte dal ricorrente sono fondate e meritano di essere accolte.
La delibazione della controversia in esame implica la individuazione della corretta
interpretazione dell'art. 41 del CCNL di settore.
L'art. 41 del CCNL applicato ed invocato dalla stessa società resistente a
giustificazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto
comminato all'istante così statuisce: Il lavoratore non in prova, assente per"I
malattia, ha diritto alla conservazione del posto ed alla corresponsione dell'intera
retribuzione fissa per un periodo di mesi dodici. I periodi di malattia che
intervengano con intervalli inferiori a trenta giorni si sommano ai fini della
maturazione del predetto periodo di dodici mesi. Nel computo del periodo di
dodici mesi, non si tiene conto delle assenze dovute all'effettuazione di terapie
salvavita nonché alle seguenti patologie di particolare gravità..." Il comma 2 così
" Il diritto alla conservazione del posto cessa quando il testualmente prevede:
lavoratore, anche per effetto di una pluralità di episodi morbosi e
indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli, raggiunga il limite di
ventiquattro mesi di assenza entro l'arco massimo di quarantotto mesi
consecutivi. I termini si computano dal primo giorno del primo periodo di assenza
per malattia. Durante il predetto periodo di conservazione del posto di lavoro, al
lavoratore verrà corrisposto un importo pari all'intera retribuzione fissa per un
periodo complessivo di 18 mesi". Il comma 3 poi così statuisce: "Con almeno due
giorni lavorativi di anticipo rispetto al raggiungimento dei limiti massimi di
conservazione del posto di cui ai commi precedenti, il lavoratore può richiedere,
perdurando lo stato di malattia, un periodo di aspettativa della durata massima di
12 mesi, senza decorrenza dell'anzianità e senza corresponsione della
retribuzione....". Il comma 4 infine così prevede: Trascorsi i periodi di "
conservazione del posto di cui ai precedenti commi I e II o il periodo di aspettativa
richiesto ai sensi del precedente comma III, la Società può procedere alla
risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore l'indennità
sostitutiva del preavviso....".
La società resistente ritiene che alla fattispecie in esame vada applicato il cd.
comporto secco che è pari a mesi dodici. Secondo la convenuta il totale dei giorni
di malattia del ricorrente ammontano, nel triennio di riferimento dal 15/3/2019 al
12/12/2022 a 371, un numero superiore ai 365 giorni previsti quale periodo di
conservazione del posto. I giorni di malattia, infatti, sono stati 375.
Sicuramente la disposizione contrattuale di cui al primo comma
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