Trib. Trieste, sentenza 08/01/2025, n. 10
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE CIVILE -
riunito in camera di consiglio nella seguente composizione,
dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
dott. Edoardo Sirza Giudice relatore
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 91/2021, promossa
DA
nata a [...] il [...], C.F. , con l'avv. Parte_1 C.F._1
Federico Cechet (C.F. ;
C.F._2
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a [...], il [...], C.F. CP_1 C.F._3
con l'avv. Giulia Martellos );
CodiceFiscale_4
- RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Separazione giudiziale
1
PER LA RICORRENTE
- accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiarare la loro separazione personale autorizzandoli definitivamente a vivere separati di letto e di mensa;
- affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
presso la madre e diritto di visita per il padre secondo la seguente traccia: il sig. potrà e dovrà vedere e tenere con sé il figlio per due giorni a settimana CP_1
consecutivi da concordarsi preventivamente tra i genitori, dal ritorno da scuola fino alla giornata successiva quando rientrerà da scuola presso l'altro genitore ed ivi rimarrà fino a dopo cena, giorni da stabilire in ragione dei turni lavorativi dei coniugi, oltre che a fine settimana alternati a partire dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera;
- I genitori si accorderanno preventivamente, almeno trenta giorni prima, per organizzare il tempo che ciascuno trascorrerà con durante le vacanza Per_1
estive, invernali, le festività di Natale, Pasqua, il lunedì dell'Angelo.
- assegnare definitivamente la casa familiare alla signora in ragione Parte_1
del collocamento del figlio minore con la madre, casa familiare individuata all'indirizzo di NO IS (TS) Via NO 78p2 individuato nella quota parte di
½ della P.T. 2263 c.t.1 di NO con 512/1000 p.i. del c.t. 1 in P.T. 1031
- condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo CP_1 Pt_1
per il mantenimento dei figli e , maggiorenne convivente con la Per_1 Per_2
madre ma non economicamente autosufficiente in quanto studente, la somma mensile di € 300,00.- per ognuno, che verserà mediante bonifico sul conto corrente della sig.ra ntro il giorno dieci di ogni mese, somma rivalutabile Pt_1
secondo gli indici ISTAT, oltre a concorrere nella misura del 50% alle spese
2
straordinarie secondo quanto disposto dal Protocollo d'intesa tra Magistrati ed
Avvocati nel Tribunale di Trieste. Tutte le spese straordinarie saranno concordate se non differibili e/o urgenti e superiori ad € 150,00 secondo quanto previsto nel protocollo per le spese straordinarie sottoscritto tra l'Ordine degli Avvocati di
Trieste ed il Tribunale di Trieste;
- condannare il sig. a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo CP_1 Pt_1
per il mantenimento della stessa la somma mensile di € 150,00, che verserà mediante bonifico sul conto corrente della moglie il giorno dieci di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
PER IL RESISTENTE
a) Stante la sostanziale autosufficienza economica dei coniugi, e l'insussistenza – ormai – di divario tra le loro situazioni reddituali – patrimoniali (si consideri che i loro due stipendi ormai differiscono di 200,00 euro circa, e che la signora gode dall'assegnazione della casa familiare, mentre il sig. deve far fronte CP_1
all'esigenza abitativa propria e del figlio disporre che nulla sia dovuto Per_3
a titolo di assegno di mantenimento tra i coniugi;
b) In ragione della permanenza di due dei tre figli presso la casa familiare, e del collocamento dell'unico figlio minore presso la madre, nel superiore interesse dei figli, confermare l'assegnazione della casa familiare alla moglie;
c) in ragione del collocamento del figlio minore presso la madre, Persona_1
prevedere il diritto di visita del padre e il contributo per il mantenimento come da ordinanza del 04.10.2022, ovvero con permanenza di Per_1
presso il padre a fine settimana alternati e due giorni infrasettimanali nella sola settimana in cui il fine settimana è di spettanza materna (festività e vacanze estive come da ordinanza presidenziale d.d. 09.03.2021) e disporre il
3
contributo a carico di per il mantenimento ordinario di CP_1 Per_1
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