Trib. Cagliari, sentenza 28/11/2024, n. 871
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Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. V A Presidente relatore
Dott. M F G
Dott.ssa F L G
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8148 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per
l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Federica Ca, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federica Ca, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
G G,
intervenuto per legge
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 21/05/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Selargius, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del rispetto reciproco.
b) I coniugi, entrambi attualmente economicamente autonomi e indipendenti, dichiarano di rinunciare a qualsiasi contributo per il reciproco mantenimento;
nulla sarà, pertanto, dovuto a tale titolo dall'uno nei confronti dell'altro.
c) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 anagrafica presso la madre, sita in Selargius, Via Antonio Gramsci n. 61/63.
d) La casa coniugale sita in Selargius, via Gramsci n. 61/63, verrà assegnata momentaneamente alla signora , presso la quale unitamente Parte_2 al figlio, manterrà la residenza anagrafica, fino a quando i coniugi non provvederanno alla vendita della stessa ad un prezzo congruo che consenta ad entrambi sia di estinguere il mutuo in essere (avente ad oggetto detto immobile) sia di poter pagare