Trib. Terni, sentenza 05/12/2024, n. 162

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Terni, sentenza 05/12/2024, n. 162
Giurisdizione : Trib. Terni
Numero : 162
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G.V.G. 1358/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG VG 1358/2024 promossa da:
, nato a [...]) il 09/07/1969, con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1
Ranalli Giovanni e Garzuglia Fabrizio, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;

ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Baratta Controparte_1
Barbara, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;

ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/06/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 16/09/2001 in Polino (TR), che dall'unione sono nati i figli
, in Narni (TR) il 25/07/2002 e , in Narni (TR) il 15/09/2009 e che il Persona_1 Persona_2 rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta in data 9.9.2024 con modalità di scambio note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. (sulla separazione) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;

2. (sulla casa coniugale) la famiglia ha sempre vissuto nella casa sita in Polino Via Provinciale
Arrone – Polino n. 18 di proprietà della IG.ra ed unitamente alla stessa. Si Parte_2 precisa che la IG.ra è la mamma della IG.ra . Tale casa Parte_2 Controparte_1 viene assegnata al IG. , quale genitore collocatario del figlio minore e Parte_1 Per_2 ove vive attualmente e continuerà a vivere. Nella casa coniugale vive anche la figlia maggiore ma non economicamente autosufficiente che, pertanto, vi continuerà a vivere unitamente al Per_1 padre. Nella casa vi continuerà a vivere anche la IG.ra Mentre, la IG.ra Parte_2
ha da tempo lasciato la casa coniugale recandosi a vivere da sola in Terni, Via Controparte_1
Cesare Battisti n. 129 ed a portare via tutte le sue cose personali. La stessa ha su tale immobile la sua residenza da giugno 2000.
3. (sull'affido condiviso del figlio minore ) il figlio minore sarà affidato Per_2 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre in Polino Via
Provinciale Arrone – Polino n. 18, e precisamente presso la casa coniugale;
la madre dà il consenso
a che il figlio minore provveda a trasferire la sua residenza presso la casa suddetta qualora Per_2 ve ne sia la necessità;

4. (sulle frequentazioni della madre con il figlio minore) la madre potrà incontrare Controparte_1
e trattenersi con il figlio minore liberamente, tutte le volte che ciò sarà possibile compatibilmente con gli impegni lavorativi della madre e scolastici del figlio, senza limitazione alcuna. Il figlio
potrà anche pernottare presso la casa della madre in Terni Via Cesare Battisti, n. 129 Per_2 qualora lo stesso lo vorrà. In ogni caso, il figlio minore trascorrerà con la madre almeno Per_2 due pomeriggi a settimana (possibilmente il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino alle
21,30) e due fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica alle 21,30. Il figlio minore trascorrerà, poi, 15 giorni - anche non consecutivi - durante le vacanze estive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
con la settimana di Ferragosto a partire dal padre;
7 giorni
- anche non consecutivi - durante il periodo delle vacanze natalizie, alternando annualmente le festività e più precisamente a partire dall'anno 2024 – anno di sottoscrizione del ricorso – il 24, 31 dicembre e 1° gennaio con la madre mentre il 25, 26 dicembre e 6 gennaio con il padre alternando le festività di anno in anno;
la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo verranno alternati tra i genitori e più precisamente a partire dall'anno 2025 la Pasqua il minore la trascorrerà con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, l'anno successivo alternato;
le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno verranno trascorse in virtù del principio dell'alternanza tra i genitori con decorrenza per il 2024 così previsto il 25 aprile ed il 2 giugno con la madre mentre il 1° maggio con il padre, l'anno successivo
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