Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 1169

TRIB Napoli
Sentenza
14 marzo 2025
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TRIB Napoli
Sentenza
14 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 1169
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 1169
Data del deposito : 14 marzo 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente

S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 7474/2024
TRA
DI AR UI, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Mariarosaria Costanzo, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., anche per conto della S.C.C.I. s.p.a., rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Forgione, Agostino Di Feo ed Erminio
Capasso, elettivamente domiciliato come in atti
E
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Ciro Luigi Di Fiore, elettivamente domiciliata come in atti
Resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.05.2024, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2023 9023908189 000, notificata in data 03.10.2023, avente a oggetto, tra gli altri, i seguenti avvisi di addebito:
1
1) n. 071 2011 0014787547 000, avente a oggetto contributi IVS relativi agli anni
2004, 2005 e 2006, per € 62.458,91, presuntivamente notificato il 22.02.2011;
2) n. 071 2011 0231468348 000 avente a oggetto contributi IVS relativi all'anno
2006, per € 20.935,69, presuntivamente notificato il 22.12.2011.
Nello specifico, ha eccepito l'avvenuta prescrizione dei crediti contributivi ex art. 3,
L. 335/95
per omessa notifica degli avvisi di addebito sopra indicati o, comunque, successiva all'eventuale notifica degli stessi, ove provata. Ha eccepito, inoltre, la nullità dell'intimazione per omessa notifica dei predetti avvisi.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto opposto e in ogni caso l'accertamento negativo della pretesa contributiva in quanto prescritta, con condanna di parte resistente alle spese di lite e attribuzione.
Si sono costituiti i resistenti i quali, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, hanno chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del
13.03.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente eccepisce in primo luogo la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica degli avvisi indicati e, in subordine, la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata.
Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica risulta infondata, avendo l'Agenzia delle Entrate Riscossione provato l'intervenuta notifica delle intimazioni di pagamento.
Nel dettaglio, le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate a mezzo raccomandata a/r nelle date indicate nell'intimazione di pagamento (22/02/2011 e
22/12/2011).
Sul punto, va ribadito che, come precisato anche dalla Corte di Cassazione (vd.
Sentenza n. 14501 del 15/07/2016), in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con conseguente inapplicabilità della
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