Trib. Trento, sentenza 11/12/2024, n. 432
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Testo completo
R.G. N. 3543/24 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3543/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 2 agosto 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Claudia Tava
e
(c.f. Controparte_1 C.F._2
con gli Avv.ti Paolo Mazzoni e Danilo Pezzi
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1
Con il ricorso in epigrafe, i sig.ri e hanno esposto di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio in Aldeno (TN) in data 3 settembre 2016, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Aldeno, Parte I, N. 4, Anno 2016,
e che dalla loro unione non sono nati figli.
I ricorrenti hanno dato atto che, a seguito di ricorso ex art. 44, co. 1, lett. B, Legge
n. 184/1983 nonché di domanda ex artt. 291 e 311 c.c., il sig. ha adottato i CP_1
figli della sig.ra nati dal precedente matrimonio di quest'ultima ( Parte_1 [...]
nata a [...] il [...];
, nato a [...]_2
Trento il 17 ottobre 1997;
, nato a [...] il 25 gennaio Controparte_3
1999;
nato a [...] il [...];
Controparte_4 Controparte_5
nato a [...] il [...];
, nata a [...]
[...] Controparte_6
il 30 agosto 2004;
, nato a [...] il [...]), i Persona_2
quali sono tutti economicamente indipendenti ad eccezione di , minorenne. I Per_2
figli e vivono con i propri genitori, mentre il CP_4 CP_5 CP_6 Per_2
figlio risulta formalmente inserito nel nucleo familiare dei genitori pur CP_3
essendosi trasferito in Australia.
I coniugi hanno allegato che la sig.ra è casalinga e si occupa dei figli Parte_1 mentre il sig. svolge la professione di consulente d'arredo presso la Controparte_1
Antolini Arredamenti s.r.l. con sede in Tione.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio:
“1) I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge;
2) Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad Persona_2
entrambi i genitori e manterrà la residenza presso la casa già coniugale;
3) potrà stare con entrambi i genitori e li sentirà liberamente;
Per_2
4) Feste e i tempi di permanenza con ciascun genitore andranno divisi CP_7 equamente e rispettando l'alternanza, di anno in anno;
2
5) ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario del minore, in ragione della pariteticità del protocollo di visite;
6) le spese straordinarie, individuate nel protocollo CNF novembre 2017, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%;
le spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo saranno concordate tra i genitori solo qualora superiori ad
€. 100,00 per singola spesa;
le modalità di accordo e di rimborso sono quelle previste nel protocollo CNF novembre 2017;
le detrazioni fiscali delle spese straordinarie saranno ripartire nella misura del 50%;
7) l'abitazione coniugale sita in Trento, Via Angelo Bettini n. 16, che diventerà di proprietà esclusiva del sig. (come sotto meglio specificato) viene Controparte_1
allo stesso assegnata, con tutti gli arredi ivi presenti;
8) il sig. autorizza espressamente la signora , la quale Controparte_1 Parte_1
accetta, a rimanere presso la casa coniugale fino a quando non avrà trovato un'altra sistemazione stabile e confacente alle sue necessità;
9) considerato che la sig.ra cederà al sig. la propria Parte_1 Controparte_1
quota di proprietà della casa coniugale, rinunciando espressamente alla restituzione della quota capitale di sua spettanza pagata prima della separazione, il sig. si accolla integralmente la restante parte del mutuo, nonché Controparte_1
le spese condominiali (precedenti e future) riferite a detto immobile ed in tal modo,
i coniugi dichiarano di avere così provveduto a regolare definitivamente ogni loro pregresso rapporto economico derivante e conseguente dal matrimonio e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo, nemmeno quale contributo ordinario di mantenimento o assegno divorzile;
10) il sig. si accolla integralmente le restanti rate del mutuo con Controparte_1
liberazione immediata della sig.ra da ogni impegno relativo a detto Parte_1 finanziamento impegnandosi ad attivarsi presso l'istituto bancario per perfezionare la procedura di accollo del mutuo entro il termine di tre mesi dal provvedimento di omologa di separazione;
11) Il conto corrente cointestato alle parti presso la Banca per il Trentino ed attualmente ancora in essere, verrà estinto contestualmente alla definizione della procedura di accollo integrale del mutuo da parte del sig. ;
Controparte_1
3
12) I coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio/rinnovo del passaporto o del documento di espatrio per il figlio minore ;
Per_2
13) Spese legali della presente procedura integralmente a carico del sig. CP_1
;
[...]