Trib. Roma, sentenza 18/01/2024, n. 538

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 18/01/2024, n. 538
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 538
Data del deposito : 18 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 7411/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Roma, dott. Amalia Savignano, quale Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2023 al n. 7411, decisa all'udienza del 18.1.2024 e vertente
TRA

Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , Parte_4 Parte_5 Parte_6
rappresentati e difesi, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo dagli Avv.ti Pier
Luigi Panici e Matteo Panici ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori, in Roma, Via Germanico 172
pagina 1 di 11
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura CP_1
generale alle liti allegato alla memoria di costituzione, dall'Avv. Daniela La Rosa, unitamente al quale è elettivamente domiciliata presso la sede sociale, in Roma, Via
Prenestina 45
RESISTENTE
Oggetto: corretto inquadramento.
Conclusioni: entrambe le parti nei termini di cui agli atti introduttivi che, per quella parte, qui devono intendersi integralmente richiamati.

FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.3.2023, i ricorrenti indicati in epigrafe si sono rivolti al
Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'applicazione al loro rapporto di lavoro della disciplina di cui al R.D. 148/31 e del CCNL
Autoferrotranvieri con il relativo trattamento economico e normativo, in luogo della disciplina di cui all'Allegato A) al CCNL del 27 novembre 2000;
2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad esser inquadrati sin dall'assunzione (o dalla diversa data ritenuta di giustizia) nell'area operativa “amministrazioni e servizi”, quali

“collaboratori di ufficio” parametro 175 del CCNL Autoferrotranvieri, (o in subordine nella medesima area operativa ma quali “operatori qualificati di ufficio” parametro
155 del predetto CCNL), in luogo dell'area “area servizi ausiliari per la mobilità” parametro 138 nel quale sono attualmente inquadrati;
3) per l'effetto condannare CP_1

pagina 2 di 11 in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti CP_1
le relative differenze retributive (a titolo di adempimento e/o di risarcimento del danno), da determinarsi in separato giudizio”.
Premesso di essere dipendenti di , con mansioni di “ausiliari del traffico”, CP_1
presso l'Unità Organizzativa “ ”, che gestisce i servizi di Organizzazione_1
sosta, hanno lamentato l'applicazione nei loro confronti, da parte della società datrice di lavoro, della disciplina (normativa ed economica) di cui all'Allegato A del CCNL del
27.11.2000, in luogo delle disciplina generale prevista del R.D. 148/1931 e dal
[...]
Contestando di essere addetti a servizi meramente sussidiari/ausiliari, Organizzazione_2
hanno chiesto di essere inquadrati nell'Area Servizi Amministrativi parametro 175 (o in subordine parametro 155), in luogo dell'attuale inquadramento nell'Area Servizi
Ausiliari per la Mobilità parametro 138 di cui al citato Allegato.
Si è costituita in giudizio , contestando la fondatezza del ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto.
In sede di note conclusionali, la difesa di parte ricorrente, evidenziando di aver proposto appello avverso la sentenza di questo Tribunale che aveva rigettato l'impugnativa del provvedimento di licenziamento proposta dal ricorrente ha formulato, tra Pt_1
l'altro, istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c..
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di rigetto del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
******
Sull'istanza di sospensione del presente giudizio.
In merito alla richiesta di sospensione del presente giudizio, formulata in via preliminare dalla difesa della parte ricorrente in sede di note autorizzate, facente riferimento all'avvenuta proposizione di ricorso in Appello avverso la sentenza di questo Tribunale, che ha rigettato, anche sul presupposto della mancata applicabilità al rapporto di lavoro del R. D. 148/1931, l'impugnativa del provvedimento di licenziamento proposta da
, deve innanzi tutto osservarsi che presupposto della sospensione, tanto Parte_7
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necessaria ex art. 295 c.p.c., quanto facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., è l'identità delle parti dei due giudizi;
sicché la questione potrebbe porsi solo per le domande proposte, nel presente giudizio, dal Ai fini poi dell'invocata sospensione, ai Pt_1
sensi dell'art. 295 c.p.c., deve osservarsi che essa va disposta solo ove imposta dalla necessità di evitare un contrasto tra giudicati, non potendosi invece dar rilievo all'esistenza di una mera coincidenza di quesiti di diritto da risolvere per l'adozione delle rispettive statuizioni. Se quindi la soluzione della questione in diritto, relativa alla concreta applicabilità ai rapporti di lavoro del personale dipendente di addetto ai CP_1
cd. Servizi Ausiliari della Mobilità, costituisce un antecedente logico-giuridico tanto del giudizio di impugnativa del licenziamento proposto dal quanto del presente Pt_1
giudizio di accertamento del diritto al diverso inquadramento contrattuale (per effetto dell'accertamento del diritto all'applicazione del trattamento normativo di cui al citato
R. D., nonché del trattamento retributivo di cui al CCNL Autoferrotranvieri, in luogo della disciplina specifica di cui al relativo Allegato A), nessun pericolo di contrasto tra giudicati può configurarsi, stante l'assoluta differenza della causa petendi e del petitum dei due giudizi (v. giurisprudenza citata dalla stessa parte ricorrente in sede di note autorizzate).
A ciò deve aggiungersi poi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n.
21763 del 29/07/2021, nell'ottica della necessaria valorizzazione dei principi generali desumibili dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 della CEDU, alla stregua di un complesso impianto argomentativo cui si rinvia, ha confermato l'orientamento già espresso dalle stesse Sezioni Unite, con la precedente sentenza n. 10027 del 2012, di restringere
l'ambito di operatività della sospensione necessaria, ritendendo che, una volta decisa con sentenza impugnata la causa pregiudicante, la permanenza delle esigenze di sospensione della causa pregiudicata debba essere rivalutata ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., che prevede una mera ipotesi di sospensione facoltativa. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “salvi
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