Trib. Napoli, sentenza 06/11/2024, n. 7384

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 06/11/2024, n. 7384
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 7384
Data del deposito : 6 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. A B ha emesso il giorno 06/11/2024 all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.2504/2024 del ruolo gen. dell'anno 2024 (cause riunite RG n.
2505/24,2506/24,2507/24)
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. P G, presso il quale elettivamente domiciliano;

ricorrenti
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, nei giudizi r.g. 2504/24, 2505/24,
2507/24 dall'avv. G I, presso il quale elettivamente domicilia;
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, nel giudizio r.g. 2506/24 dagli avv.ti
L M e I S, presso i quali elettivamente domicilia: convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 02.02.2024, successivamente riuniti per identità di questioni, i ricorrenti in epigrafe hanno dedotto di lavorare alle dipendenze dalla Contr convenuta con inquadramento e livello come precisato nella documentazione allegata al ricorso;
di lavorare in qualità di turnista secondo i turni così come emergenti dai cedolini paga allegati in cui vengono analiticamente rilevati i turni osservati ;
di aver prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali nel periodo
1


compreso tra il 01.01.2019 e il 08.12.2022 , e e tra il Pt_1 Pt_2 Pt_4
22.04.2020 e il 08.12.2022 il , e precisamente nei giorni e secondo gli Pt_3 orari indicati nei “cartellini marcatempo” allegati al ricorso.
Tanto premesso, lamentando di non aver mai goduto, in relazione al lavoro prestato nei giorni festivi suddetti, del riposo compensativo, né di aver ricevuto il compenso per il lavoro straordinario effettuato, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, hanno concluso chiedendo con riferimento a “1) Attesa Pt_1
l'insindacabilità della disciplina collettiva, accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare, l , in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t. alla corresponsione dell'importo di € 4.113,90 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi;” Spese vinte.
Con riferimento a “ Attesa l'insindacabilità della disciplina collettiva, Pt_2 accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare, l'
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione Controparte_2 dell'importo di € 2.965,56 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi;” Spese vinte.
In relazione a “Attesa l'insindacabilità della disciplina collettiva, Pt_3 accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare, l'
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione Controparte_2 dell'importo di € 1.549,80 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi;” Spese vinte.
Con riferimento a “Attesa l'insindacabilità della disciplina collettiva, Pt_4 accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare, l'
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione Controparte_2 dell'importo di € 3.135,00 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa
2 espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi;” Spese vinte.
Nel resistere alle domande la , costituitasi tardivamente nel Controparte_1
giudizio recante r.g. n. 2506/2024, ne ha dedotto con articolate argomentazioni nel merito, l'infondatezza in fatto ed in diritto, concludendo per l'integrale rigetto.
In particolare, con riferimento alle domande proposte da , e Pt_1 Pt_2
Pt_4
ha preliminarmente eccepito la nullità dei ricorsi.
Ha poi per tutti rilevato la decadenza dal diritto azionato per non essere stata formulata dal ricorrente la richiesta di cui all'art. 9 del CCNL di categoria 20.09.2001 nel termine di giorni 30 in esso indicato;
l'intervenuta prescrizione delle pretese maturate per il periodo antecedente il quinquennio dalla notifica dei ricorsi avvenuta per tutti in data 19.04.2024.
Ha poi contestato il quantum preteso, specificando, con particolare riferimento alle domande proposte da e , di avere già remunerato alcune Pt_1 Pt_3
giornate festive infrasettimanali con le dovute maggiorazioni.
*****
Contr Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dall' convenuta in relazione alle domande proposte da , e Pt_1 Pt_2 Pt_4
essendo agevolmente individuabile l'oggetto della domanda e gli elementi di fatto e le ragioni di diritto su cui la stessa si fonda.
La domanda invero ha ad oggetto la richiesta di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui i ricorrenti hanno lavorato come turnisti, alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 pacificamente percepita, è volta a compensare unicamente la gravosità del lavoro prestato secondo turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in un giorno festivo, e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
Il quadro normativo di riferimento è il seguente.
3
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari
o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co.
6 C.C.
N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni,
a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Si rimette dunque al lavoratore la scelta - condizionata solo dalla sua tempistica- di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
Contr La convenuta persevera – anche dopo l'intervento ermeneutico della Suprema
Corte, come sarà nel prosieguo della presente motivazione evidenziato - nella negazione del diritto invocato dai ricorrenti, assumendo che nulla è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale, solo laddove esso espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro, giacché, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9, anche laddove la prestazione festiva fosse svolta entro l'orario ordinario, si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista.
La prospettata tesi difensiva risulta infondata.
Il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il
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lavoro straordinario, ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario, potendo escludersi tale condizione sia in base al tenore testuale della norma, sia in base alla sua finalità, considerato altresì – sotto il profilo sistematico – che la clausola contrattuale è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive,
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