Trib. Bergamo, sentenza 26/07/2024, n. 1649

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 26/07/2024, n. 1649
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 1649
Data del deposito : 26 luglio 2024

Testo completo

N. 8900/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente dott.ssa Rosa MA Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 20/12/2022 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Livio PESENTI, come Parte_1 C.F._1
da procura in atti;

RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Matteo CIOCCA, Controparte_1 C.F._2
come da procura in atti;

RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.

OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per come da verbale di udienza dell'11 aprile 2024;
Parte_1 per come da verbale di udienza dell'11 aprile 2024. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio il 21 ottobre 1990 a Agerola (Na). Parte_1 Controparte_1
Dalla loro unione sono nate MA, maggiorenni ed economicamente autonome, e Per_1 Per_2
minorenne. Per_3
Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la separazione con addebito Pt_1 al marito, l'affido condiviso della figlia minore con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, comprensiva della mansarda dove vive il coniuge, la regolamentazione delle visite in base agli accordi assunti direttamente tra padre e figlia e un contributo per il mantenimento proprio pari a 950 euro mensili, nonché un contributo per il mantenimento della figlia minore pari a 300 euro mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie.
All'udienza del 9 marzo 2023, il resistente, benché regolarmente citato, non si è costituito, né è comparso personalmente. Pertanto, il Presidente designato, sentita la parte ricorrente e rilevata
l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha autorizzato le parti a vivere separate e ha adottato con ordinanza riservata i provvedimenti provvisori e urgenti, onerando la ricorrente di provvedere alla notifica del provvedimento al coniuge resistente.
L'ordinanza, non reclamata, è stata regolarmente comunicata al Pubblico Ministero.
Accertata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale e dichiarata la contumacia del resistente, sono stati assegnati i richiesi termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. e, con ordinanza del 6 novembre 2023, è stata ordinata all'Agenzia delle Entrate l'esibizione della documentazione reddituale del resistente ed è stato disposto l'interrogatorio formale, onerando la moglie di provvedere alla notifica del provvedimento al contumace.
All'udienza del 15 febbraio 2024, fissata per l'interrogatorio formale, il resistente non è comparso e la ricorrente ha rinunciato alla richiesta istruttoria, insistendo per l'audizione della figlia.
Rigettata l'istanza e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con memoria depositata telematicamente il 19 marzo 2024, il signor si è costituito CP_1 tardivamente in giudizio, aderendo alla domanda sullo status, nonché alle domande inerenti all'affido, al collocamento della minore, all'assegnazione della casa coniugale e alla regolamentazione delle visite, chiedendo invece la quantificazione del contributo dovuto per il mantenimento della minore in
150 euro mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, e di poter versare alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento, l'importo di 350 euro mensili.
Convocate personalmente ai fini conciliativi, le parti non sono state in grado di addivenire ad un accordo e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dell'11 aprile 2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.
Considerato in diritto Sulle istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio l'inammissibilità della documentazione prodotta dalle parti unitamente agli atti conclusionali, perché tardiva.
Si precisa inoltre che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve trovare accoglimento.
La natura delle doglianze esposte dalla ricorrente e la preesistente separazione di fatto dei coniugi sono infatti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Sull'addebito della separazione
La signora ha domandato l'addebito della separazione al marito, ritenuto responsabile di Pt_1 aver cagionato, con la propria condotta, la fine dell'affectio coniugalis.
Dal canto suo, il resistente si è opposto alla domanda, contestando gli addebiti che gli sono stati imputati dalla moglie.
La domanda è fondata e in quanto tale merita di essere accolta per i motivi di seguito esposti.
In premessa, pare opportuno ricordare che, ai fini dell'addebito della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti assunti da entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. 7 giugno 2021, n. 15819).
Non è sufficiente, difatti, la sola violazione dei doveri che discendono dal matrimonio, ma è necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nell'insorgere della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (Trib. Milano 7 settembre 2012, n. 9838).
Tale onere probatorio, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, grava sul coniuge istante, il quale è tenuto a dimostrare, nel contempo, la condotta contestata e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, in particolare in caso di infedeltà, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (Cass. 5 agosto 2020, n. 16691;

Cass. 6 agosto 2020, n. 16735).
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
La ricorrente ha contestato al marito di aver agito in violazione dei doveri che discendono dal matrimonio e, più precisamente, del dovere di fedeltà, di assistenza morale e di coabitazione, allegando: - che il coniuge dal 2019 intrattiene da una relazione extraconiugale con una signora residente all'estero (doc. 8 ricorrente), con la quale era solito conversare in orario notturno;
- che tra il 2019 e il 2020 ha deciso di abbandonare il tetto coniugale trasferendosi in una mansarda sita nello stesso fabbricato della casa coniugale e ha assunto comportamenti denigratori nei propri confronti, rivolgendole le seguenti offese: “Mi fai schifo”, “Guarda come sei ridotta”, “Io ho bisogno di una vera donna”;
- che, durante una lite sorta a seguito della lettura del messaggio ricevuto
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