Trib. Monza, sentenza 04/04/2024, n. 1110
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Testo completo
N. R.G. 3847/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. C A Presidente Relatore dott. C B Gdice dott. C F G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3847/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.04.1980, con residenza anagrafica in Via Livorno 563 – Sesto San Giovanni, (titolo di studio scuola media inferiore) elettivamente domiciliata in Sesto San Giovanni (MI), Via Roma n. 7, presso lo Studio dell'Avv. Simona Ferrante, al cui numero di fax 02 89055292 o alla PEC: intende ricevere le comunicazioni di rito, giusta procura unita Email_1 telematicamente al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, dall'Avv. G D M (C.F.: ;PEC: ed elettivamente C.F._3 Email_2 domiciliato - a ministero del predetto difensore - presso lo studio sito in Magenta (MI), Piazza
Liberazione 6, ove intende ricevere le comunicazioni di cancelleria al n. di fax 02.87348053 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: giusta procura Email_2 allegata (doc.a)
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI
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per Parte_1
Piaccia al Tribunale adito:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto e liberi di stabilire la loro residenza;
CP_
2) disporre a carico del Sig il pagamento periodico di un assegno pari ad almeno euro 300,00 o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso codesto Tribunale, quale contributo al mantenimento della figlia sino all'effettivo Per_1 raggiungimento dell'autonomia della stessa, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, che dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
il tutto con decorrenza dalla data della presente domanda;
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede, altresì, la prova per testi sui capitoli della parte in fatto indicando sin da ora:
1)
Testimone_1
2)
Viale Sardegna 9 Cinisello Balsamo (MI);
Testimone_2
3)
Sesto San Giovanni (MI) Via F.lli DI Dio. Testimone_3 Con ogni riserva di meglio dedurre e ulteriormente produrre, capitolare ed integrare, all'esito dell'eventuale costituzione avversaria. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze.
per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, allegazione e difesa:
In via pregiudiziale
Revocare la contumacia del resistente
In via principale e nel merito:
1)Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto e liberi di stabilire la loro residenza;
2)Rigettare tutte quante le richieste avversarie in quanto infondate per i motivi esposti in narrativa.
In via subordinata:
1)Disporre a carico del padre, il pagamento di un importo per il contributo al mantenimento della figlia pari ad euro 100,00 o pari alla diversa somma che verrà ritenuta adeguata. Per_1
In ogni caso:
1)Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio;
Motivi della decisione
Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, per cui le istanze istruttorie della ricorrente, peraltro non dedotte in capitoli specifici devono essere rigettate.
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I. DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata.
I coniugi hanno contratto matrimonio in data 19.5.2001 in Paderno Dugnano e la ricorrente
è comparsa all'udienza ex art. 473bis 22 c.p.c. del 18.10.2023, nel procedimento di separazione personale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, già cessata da tempo.
Deve, pertanto, essere pronunciata la separazione tra i coniugi.
II. PROVVEDIMENTI ASSUNTI ALL'UDIENZA EX ART. 473BIS 22 C.P.C. All'udienza del 18.10.2023 il resistente non compariva e, non essendosi neppure costituito nei termini assegnati, ne veniva dichiarata la contumacia.
Il Giudice assumeva i seguenti provvedimenti provvisori:
Rilevato che la ricorrente chiede la separazione e un contributo a carico del padre in favore della figlia nata in data [...] maggiorenne ma non Testimone_1 autosufficiente economicamente anche a causa della sua condizione essendo affetta da
Disturbo Borderline di Personalità (doc. 2), per cui la madre ha già richiesto il riconoscimento dell'invalidità civile, rigettata ma intende richiederla per l'aggravamento della patologia, in quanto la figlia necessita di un percorso psicologico della durata di qualche anno. La Sig.ra lavora a tempo pieno e indeterminato guadagnando circa 1.200/1.300 Pt_1 euro netti mensili (doc. 4), considerando il reddito netto mensile ricavato dalla Cu 2023 suddividendo su 12 mensilità il reddito annuo al netto degli oneri tributari. Si