Trib. Chieti, sentenza 25/07/2024, n. 310
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
I P, all'udienza del 25/07/2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 689/2023;
TRA
e , rappresentate e difese, per procura Parte_1 Parte_2 in calce al ricorso, dall'avv. C C;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa, per procura in calce alla memoria difensiva di costituzione, dall'avv.
M D P;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con 1. Con ricorso depositato in data 20/07/2023 le ricorrenti, già dipendenti della con mansioni di addette alle vendite presso il negozio ad insegna CP_1
“Tezenis”, sito presso il Centro Commerciale “Megalò” di Chieti, rivendicavano
l'applicazione al rapporto di lavoro intercorso con la società resistente dei minimi retributivi previsti dal CCNL Commercio siglato tra Confcommercio, , CP_2
CISL e UIL, in luogo di quelli del CCNL Commercio fino a 14 dipendenti,
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concluso tra le organizzazioni e applicati dalla datrice di CP_3 CP_4
lavoro.
Le ricorrenti, in particolare, deducevano di aver diritto, in ragione delle mansioni di fatto svolte, di percepire la retribuzione stabilita per il 4° livello dal contratto collettivo Commercio-Confcommercio, da ritenersi quale parametro per
l'individuazione dell'equa retribuzione nel settore ai sensi dell'art. 36 Cost. Tale contratto, secondo gli assunti delle ricorrenti, sarebbe concluso dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e prevederebbe una retribuzione mensile pari a 1.616,68 euro lordi, maggiore del 30% rispetto a quella riconosciuta in applicazione del CCNL Secondo la tesi CP_5
delle ricorrenti, vi sarebbe un parametro – necessariamente unico – per stabilire la misura della retribuzione proporzionale e sufficiente ex art. 36 Cost. e tale parametro sarebbe costituito dal contratto collettivo firmato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, “e ciò in quanto si presume che le organizzazioni, sia datoriali che sindacali, maggiormente rappresentative siano quelle più efficamente in grado di individuare, avendo riguardo alla maggiore conoscenza del settore e del tessuto economico di riferimento, la retribuzione adeguata per ogni singola mansione svolta”.
Le ricorrenti evidenziavano, inoltre, di aver sempre lavorato, fin dal momento dell'assunzione, a tempo pieno e di avere pertanto svolto numerose ore di lavoro supplementare e straordinario mai retribuite dalla resistente.
Tanto esposto, le ricorrenti formulavano le seguenti conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare il diritto delle Sig.re e Parte_1 [...]
già lavoratrici dipendenti della sino all'autunno Parte_2 Controparte_1
2021 e impiegate quali addette alle vendite presso il negozio gestito dalla resistente ad insegna “Tezenis” presso il Centro Commerciale “Megalò” di
Chieti, a ricevere ai sensi dell'art. 36 Cost. una retribuzione paramentrata sul 4° livello di cui al CCNL Commercio-Confcommercio (doc. 1), e ciò anche per
l'orario supplementare e straordinario effettivamente svolto e risultante dai turni allegati (docc. 35-42), secondo quanto esposto nel presente ricorso.
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2. Per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alle lavoratrici ricorrenti le differenze retributive maturate in ragione dell'illegittima applicazione a loro danno dei minimi retributivi di cui al CCNL Commercio fino a 14 dipendenti siglato da e quantificate, come risulta dai conteggi allegati CP_3 CP_4
(docc. 45 e 46) in 43.410,41 euro a favore della Sig.ra e in Parte_1
46.049,75 euro a favore della Sig.ra oltre che alla Parte_2
regolarizzazione della posizione previdenziale di ciascuna.
Con vittoria di spese, diritti, competenze ed onorari, oltre ad accessori di legge”.
1.2. La società resistente, costituitasi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
1.3. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
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2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Le ricorrenti hanno agito in giudizio per ottenere l'adeguamento della retribuzione percepita e ritenuta non conforme ai parametri dell'art. 36 della
Costituzione. Le ricorrenti rivendicano, in particolare, l'applicazione del CCNL
Commercio siglato tra Confcommercio, , CISL e UIL, che garantirebbe una CP_2
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa, proporzionalità e sufficienza che non sarebbero garantite, invece, dal CCNL Commercio fino a 14 dipendenti, sottoscritto da e di fatto applicato al rapporto di lavoro. CP_3 CP_4
2.2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “I contratti collettivi non aventi efficacia “erga omnes” costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti, attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative
3 clausole al singolo rapporto. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata”
(tra le tante, Cass. n. 24336/2013).
2.3. Il principio è stato ribadito, anche di recente, con ordinanza n. 7203 del
18/03/2024, affermandosi che “sulla scorta di questo risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune - nella carenza di una specifica disciplina normativa e della perdurante inattuazione dell'art. 39 della Cost. - l'individuazione della contrattazione collettiva va fatta unicamente sulla base delle regole dei contratti in generale ed attraverso l'indagine della volontà delle parti, risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di fatto di un determinato contratto collettivo.
12.1. E' stato invero puntualizzato da questa Corte di cassazione che l'obbligo del rispetto del CCNL sorga in prima battuta per i rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti
(Cass. 13 ottobre 2021, n. 27923, Cass. n. 5596/01, Cass. n. 42001/2021).
12.2. Inoltre, in modo assolutamente costante, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in mancanza dell'iscrizione di entrambe le parti del rapporto alle associazioni stipulanti ovvero in alternativa al vincolo per associazione, sono altresì obbligate all'applicazione di un determinato contratto collettivo le parti che «abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole» (così, Cass. 31 dicembre 2021, n. 42097, Cass. 13 ottobre 2021, n.
27923 cit.). L'eventuale adesione ad un'organizzazione sindacale di categoria
4 non rappresenterebbe altro, quindi, che una delle declinazioni possibili dei c.d.
“atti di volontà”, capaci, giuridicamente, di manifestare la comune intenzione di accettare