Trib. Paola, sentenza 06/11/2024, n. 872
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 562 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017, vertente
TRA
IO SA, nata a Scherzingen (Ch) il [...], in [...] e quale amministratore di sostegno di NI OR, nato a [...] il [...], come da decreto di nomina emesso dal Giudice tutelare presso il Tribunale di LA in data 17.12.2013 nel procedimento iscritto al
R.G.V.G. n. 426/2013, NI NO, nata a [...] il [...], NI IR, nato a
LA (Cs) il 29.08.1996, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Perrone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in LA (Cs) al Corso Roma n. 3, come da procure in calce all'atto di citazione depositato il 31.03.2017;
attori
E
Generali Italia s.p.a., già Ina Assitalia s.p.a., cod. fisc. 00885351007, con sede legale in
Mogliano Veneto (Tv) alla via Marocchesa n. 14, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, in persona del dott. Digito Giovanni, come da procura notarile del
18.12.2014, rep. 186906 – racc. 30368, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Ferraro, con studio in Cosenza alla via Tancredi n. 14, come da procura speciale conferita con atto notarile del 18.12.2014, rep. 186905 - racc. 30367, depositata in atti;
convenuta
OGGETTO: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 22.03.2017, IO SA, in proprio e quale amministratore di sostegno del marito NI OR (come da decreto di nomina emesso in data 17.12.2013 dal Giudice tutelare presso il Tribunale di LA, depositato in atti), NI
NO e NI IR (entrambi figli di NI OR e IO SA) hanno evocato in giudizio la Generali Italia s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di garanzia delle vittime della strada ex artt. 283 e ss. del d.lgs. n. 209/2005, al fine di ottenere la sua condanna al
1
risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza di un incidente stradale, verificatosi il 31.03.2013 in LA lungo la via S. Elia, ex S.S. 18, in cui è stato coinvolto lo stesso NI OR. A fondamento della domanda hanno rilevato che il 31.03.2013, alle ore
3:15 circa, NI OR, mentre percorreva la via S. Elia, ex S.S. 18, a bordo del motociclo
Yamaha, targato DB16132, di sua proprietà, a velocità moderata ed adeguata alle circostanze di luogo e tempo, giunto in prossimità di una curva, è rimasto vittima incolpevole di un incidente;
in particolare, un'autovettura non identificata, nel percorrere la suddetta strada nel senso di marcia opposto, con anabbaglianti accesi e a velocità “spericolata”, ha invaso improvvisamente
e senza segnalazione alcuna la corsia di marcia occupata da NI OR, il quale è stato, pertanto, costretto ad una repentina manovra di emergenza per evitare l'impatto frontale con tale autovettura, così perdendo il controllo del motociclo e cadendo al suolo;
in conseguenza di tale incidente, NI OR, avendo battuto violentemente il capo, ha riportato gravi lesioni e postumi personali permanenti seriamente invalidanti, tanto che è stato trasportato, in stato di incoscienza, presso il presidio di pronto soccorso dell'ospedale di LA ed ivi ricoverato;
invece, il conducente della suddetta autovettura non si è fermato, essendosi allontanato repentinamente dal luogo del sinistro, facendo perdere le proprie tracce. Quindi, descritti i successivi accertamenti medici cui è stato sottoposto NI OR e le gravi lesioni da lui riportate, gli attori, lamentando di aver subito ingenti danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale (come precisati nell'atto di citazione), hanno evocato in giudizio la Generali Italia
s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, chiedendo, previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente dell'auto non identificata nel verificarsi del sinistro oggetto di causa, la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti
(come quantificati nell'atto di citazione “ovvero nella diversa misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa e/o che verrà ritenuta equa e di giustizia dall'adita Autorità valutate tutte le sopra riferite e concrete circostanze del caso”), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché con vittoria delle spese e competenze di lite, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato antistatario per dichiarato anticipo.
Con comparsa, depositata in data 23.11.2017, si è costituita in giudizio la Generali Italia s.p.a., nella sopraindicata qualità. La stessa, chiesta, preliminarmente, la verifica, anche d'ufficio, delle condizioni di ammissibilità, proponibilità e/o procedibilità della domanda attorea secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 209/2005, ha rilevato la carenza della propria legittimazione passiva e, comunque, l'infondatezza dell'avversa domanda, attesa l'insussistenza dei presupposti richiesti per il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 283 del citato decreto e la mancata prova, tra l'altro, della dinamica del sinistro, dell'esclusiva responsabilità rispetto al verificarsi dello stesso della condotta di guida tenuta dal conducente dell'auto non indentificata
e
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