Trib. Pisa, sentenza 03/06/2024, n. 738
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Testo completo
N. R.G. 1610/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Giuseppe Laghezza Giudice dott.ssa Iolanda Golia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1610/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIVO FELICE Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_1
difensore, via Borra, n. 26, Livorno
e da
(C.F. , Parte_2 C.F._2
con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per parte ricorrente (l'unica costituita): “Voglia L'On.le Tribunale adito dichiarare la separazione personale tra i coniugi e con addebito alla Parte_1 Parte_2
sig.ra , con la precisazione che tale richiesta è giustificata dalla circostanza Parte_2
che la stessa ha intrattenuto più di una volta una relazione extraconiugale e che tale relazione è stata causa della frattura dell'armonia coniugale;
2) che siano confermati i provvedimenti del
Tribunale per i Minorenni di Firenze relativi ai figli. Voglia altresì ordinare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Livorno di annotare la emananda sentenza nel Registro, Atto n. 31 parte
I, anno 2015”.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Il P.M. nulla ha opposto. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 2 maggio 2022, ricorreva all'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la Parte_1
separazione personale dalla coniuge, con cui aveva contratto matrimonio con Parte_2
rito civile a Livorno, il 26 marzo 2015 e dall'unione con la quale erano nate le figlie, il 29 Per_1
giugno 2018 e (o ), il 22 agosto 2020. Chiariva come la decisione di richiedere Per_2 Per_3
la separazione fosse maturata a seguito del venir meno dell'affectio coniugalis, ascrivibile alle condotte della moglie tenute in violazione degli obblighi di cui alla previsione normativa dell'art. 143
c.c. Le figlie minori erano, già prima dell'introduzione del presente giudizio (con ordinanza del
Tribunale per i Minorenni del 26/27.08.2020), state affidate al Servizio Sociale e, poi, a seguito di un procedimento aperto ai sensi dell'art. 12, legge n. 184/93 presso il Tribunale per i Minorenni di
Firenze, (erano) state oggetto di una dichiarazione di adottabilità e di affido preadottivo a due differenti famiglie, previa sospensione della responsabilità genitoriale di tutt'e due i genitori e interruzione di ogni rapporto (delle minori) con gli stessi genitori (si veda sentenza del Tribunale per
i Minorenni di Firenze, n. 24/2022).
Nella fase presidenziale, non si costituiva in giudizio né compariva Parte_2
personalmente all'udienza del 28 settembre 2022, all'esito della quale, acquisiti gli atti, tutti, del procedimento che era stato introdotto avanti al Tribunale per i minorenni territorialmente competente,
e le dichiarazioni della tutrice nominata in quella sede, avv. Raffaella Primucci, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati serbandosi reciproco rispetto e il procedimento trasmigrava innanzi al
Giudice istruttore.
La causa veniva istruita per il tramite delle prove orali ammesse richieste dal ricorrente in seno alla propria memoria integrativa, laddove avanzava, anche, richiesta di addebito. Espletata l'istruttoria del caso, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-.-.-.-.-
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di la quale, Parte_2
regolarmente vocato in ius, (raggiunto anche dalla rituale notifica dell'ordinanza presidenziale), non si è costituita in giudizio (Cass. civ., sezione II, n. 20406, 5 settembre 2013: non essendo la mancanza di un provvedimento formale di dichiarazione di contumacia di per sé causa di nullità del procedimento o della sentenza, quando risulti che il contraddittorio sia stato comunque ritualmente costituito nei confronti della parte non costituita, neppure è imposto dal codice di rito un termine perentorio per la relativa declaratoria.
Premesso tanto, la domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle allegazioni e degli altri elementi desumibili dagli atti oltre che dalla stessa domanda di addebito
proposta da parte ricorrente (l'unica costituita) e dalla separazione di fatto, non vi è dubbio circa
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi, non potendo dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra gli stessi e dell'ormai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Giuseppe Laghezza Giudice dott.ssa Iolanda Golia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1610/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIVO FELICE Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_1
difensore, via Borra, n. 26, Livorno
e da
(C.F. , Parte_2 C.F._2
con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per parte ricorrente (l'unica costituita): “Voglia L'On.le Tribunale adito dichiarare la separazione personale tra i coniugi e con addebito alla Parte_1 Parte_2
sig.ra , con la precisazione che tale richiesta è giustificata dalla circostanza Parte_2
che la stessa ha intrattenuto più di una volta una relazione extraconiugale e che tale relazione è stata causa della frattura dell'armonia coniugale;
2) che siano confermati i provvedimenti del
Tribunale per i Minorenni di Firenze relativi ai figli. Voglia altresì ordinare all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Livorno di annotare la emananda sentenza nel Registro, Atto n. 31 parte
I, anno 2015”.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
Il P.M. nulla ha opposto. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 2 maggio 2022, ricorreva all'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la Parte_1
separazione personale dalla coniuge, con cui aveva contratto matrimonio con Parte_2
rito civile a Livorno, il 26 marzo 2015 e dall'unione con la quale erano nate le figlie, il 29 Per_1
giugno 2018 e (o ), il 22 agosto 2020. Chiariva come la decisione di richiedere Per_2 Per_3
la separazione fosse maturata a seguito del venir meno dell'affectio coniugalis, ascrivibile alle condotte della moglie tenute in violazione degli obblighi di cui alla previsione normativa dell'art. 143
c.c. Le figlie minori erano, già prima dell'introduzione del presente giudizio (con ordinanza del
Tribunale per i Minorenni del 26/27.08.2020), state affidate al Servizio Sociale e, poi, a seguito di un procedimento aperto ai sensi dell'art. 12, legge n. 184/93 presso il Tribunale per i Minorenni di
Firenze, (erano) state oggetto di una dichiarazione di adottabilità e di affido preadottivo a due differenti famiglie, previa sospensione della responsabilità genitoriale di tutt'e due i genitori e interruzione di ogni rapporto (delle minori) con gli stessi genitori (si veda sentenza del Tribunale per
i Minorenni di Firenze, n. 24/2022).
Nella fase presidenziale, non si costituiva in giudizio né compariva Parte_2
personalmente all'udienza del 28 settembre 2022, all'esito della quale, acquisiti gli atti, tutti, del procedimento che era stato introdotto avanti al Tribunale per i minorenni territorialmente competente,
e le dichiarazioni della tutrice nominata in quella sede, avv. Raffaella Primucci, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati serbandosi reciproco rispetto e il procedimento trasmigrava innanzi al
Giudice istruttore.
La causa veniva istruita per il tramite delle prove orali ammesse richieste dal ricorrente in seno alla propria memoria integrativa, laddove avanzava, anche, richiesta di addebito. Espletata l'istruttoria del caso, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-.-.-.-.-
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di la quale, Parte_2
regolarmente vocato in ius, (raggiunto anche dalla rituale notifica dell'ordinanza presidenziale), non si è costituita in giudizio (Cass. civ., sezione II, n. 20406, 5 settembre 2013: non essendo la mancanza di un provvedimento formale di dichiarazione di contumacia di per sé causa di nullità del procedimento o della sentenza, quando risulti che il contraddittorio sia stato comunque ritualmente costituito nei confronti della parte non costituita, neppure è imposto dal codice di rito un termine perentorio per la relativa declaratoria.
Premesso tanto, la domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle allegazioni e degli altri elementi desumibili dagli atti oltre che dalla stessa domanda di addebito
proposta da parte ricorrente (l'unica costituita) e dalla separazione di fatto, non vi è dubbio circa
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi, non potendo dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra gli stessi e dell'ormai
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