Trib. Bari, sentenza 25/06/2024, n. 3030

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 25/06/2024, n. 3030
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 3030
Data del deposito : 25 giugno 2024

Testo completo

R.G. n. 92001520/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Merra, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 92001520/2012, vertente fra le parti:
GRUPPO TORINESE TRASPORTI – TT S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Mascolo, Francesca Dealessi e Anna Casavecchia, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Michele Mascolo, in Bari alla via Amendola n.
170/5, giusta mandato in atti;

- parte attrice opponente -
E
LE di GI GA, in persona del titolare e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Delucia, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Altamura (Ba) alla via F. Baldassara n. 9, giusta mandato in atti;

- parte convenuta opposta -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2023 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di
fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 07.01.2013, la società
Gruppo Torinese Trasporti – TT S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 474/2012 emesso dal Tribunale di Bari Sezione
Distaccata di Altamura in data 06.11.2012 nel procedimento R.G. n. 1220/2012, depositato il
06.11.2012 e notificato all'opponente in data 23.11.2012 - con il quale veniva ingiunto alla TT
S.p.A. di pagare, in favore della ditta LE di GI GA, la somma di €. 259.099,57, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 come richiesti e le spese della procedura monitoria, liquidate in €. 2.436,00, di cui €. 536,00 per esborsi, oltre alle spese generali, Iva e c.p.a. - convenendo in giudizio la ditta LE, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare e principale, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Altamura - a decidere delle controversie tra TT SpA e l'impresa individuale LE
DI NT UI relative ai contratti 17-10-2006, e 20-1-2012, essendo detta competenza contrattualmente deferita al foro esclusivo di TO. Per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto da TT SpA;
2) in via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare che per le ragioni esposte nel presente atto nulla è dovuto da TT SpA a LE DI NT UI.

Per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto da TT SpA;
3) in via ulteriormente subordinata e sempre nel merito: ridurre gli importi eventualmente dovuti da TT SpA a LE

DI NT UI in considerazione delle ragioni esposte in atti, anche in punto interessi.
Per l'effetto - previa revoca del decreto ingiuntivo opposto - condannare TT al pagamento della sola e veriore somma ritenuta eventualmente dovuta per le causali di cui in atti;
4) negare in ogni caso la provvisoria esecutorietà, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e, comunque, di pronta soluzione”.

Parte opponente deduceva di essere una società di gestione del servizio di trasporto pubblico locale a totale partecipazione indiretta del Comune di TO (da annoverarsi tra gli enti aggiudicatori, soggetti alle norme del Codice degli appalti pubblici e, dunque, del D.lgs. n. 163/06) e di aver affidato, all'esito della trattativa privata n. 24/2006, alla ditta LE, con contratto del 17.10.2006 n.
466000212 per l'importo stimato in €. 195.000,00, per il periodo dal 17.10.2006 al 17.10.2009, il servizio di manutenzione e revisione dei presidi antincendio (estintori, idranti, porte rei e lampade di emergenza).
Precisava la società opponente che il contratto stipulato rinviava al Capitolato Speciale
(allegato al fascicolo di parte), sottoscritto per accettazione da LE, per la disciplina del rapporto tra le parti, e che, nel predetto Capitolato, era previsto: all'art. 12, che il corrispettivo dovuto sarebbe stato determinato applicando il ribasso percentuale unico, offerto sul listino prezzi, del 56,116 %;
all'art 17, che TT avrebbe potuto rinnovare il rapporto per ulteriori tre anni “alle medesime condizioni contrattuali” e, all'art. 19, che ogni controversia relativa al contratto era da deferirsi alla competenza esclusiva del Foro di TO.
L'opponente evidenziava che il servizio di durata triennale era terminato a fine anno 2009 e, alla scadenza naturale del contratto, riteneva di non avvalersi della facoltà di rinnovo per motivazioni interne alla stessa società, tanto che, con nota del 16.11.2009 prot. 22849, proponeva alla LE, che accettava la proposta, la proroga del servizio fino al 30.06.2010 alle stesse condizioni contrattuali in essere, in vista dell'indizione di una nuova gara d'appalto, nuova procedura che veniva disposta nel mese di dicembre dell'anno 2011 e suddivisa in due lotti, A e B;
il lotto A veniva aggiudicato a
LE, a seguito di ribasso percentuale unico offerto sull'elenco prezzi del 52,36%, e il contratto, che veniva stipulato in data 20.01.2012, per la disciplina dei rapporti tra le parti rimandava, come il precedente, al Capitolato speciale, sottoscritto per accettazione da LE.
Più in dettaglio, la parte opponente rilevava che, anche nel contratto stipulato in data
20.01.2012, il corrispettivo era stato determinato applicando il ribasso percentuale unico (del 52,36
%) offerto sull'elenco prezzi (cfr. artt. 4 del contratto e 12 del Capitolato speciale) e che ogni eventuale controversia sarebbe stata deferita alla competenza esclusiva del Foro di TO (cfr. art. 9 del contratto e 19 del Capitolato speciale).
La TT sottolineava che, prima della stipula del nuovo contratto, nel periodo tra la scadenza della proroga contrattuale del 30.06.2010 fino al 31.12.2011, LE aveva continuato a svolgere il servizio in regime di proroga tecnica non formalizzata e, in quel periodo, l'impresa aveva emesso fatture, per il servizio svolto, con espresso richiamo al contratto del 17.10.2006 n. 466000212, applicando unilateralmente il relativo elenco prezzi non ribassato (come invece previsto dal contratto
e dal relativo Capitolato speciale), circostanza che la TT contestava prontamente alla ditta odierna opposta, così come contestava parzialmente le fatture emesse da LE per le prestazioni rese in esecuzione del contratto del 20.01.2012, per le quali la ditta odierna opposta emetteva le relative note di credito.
A seguito della notifica, avvenuta il 23.11.2012, del ricorso monitorio con il pedissequo decreto ingiuntivo, con il quale la LE, richiamando il solo contratto del 17.10.2006, aveva in realtà azionato fatture riferibili sia al contratto del 17.10.2006 sia al contratto 20.01.2012, la TT si era vista costretta a proporre opposizione, rassegnando le conclusioni come richiamate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 19.03.2013, si costituiva in giudizio la ditta individuale LE di GI GA, la quale, nel riportarsi al contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo, eccepiva l'infondatezza delle ragioni, in fatto e in diritto, poste a base dell'opposizione, dava atto dell'avvenuto pagamento da parte dell'opponente, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, della somma di €. 89.693,23 da parte dell'opponente, disconosceva l'avversa produzione documentale anche in relazione ai pagamenti successivamente eseguiti dall'opponente e insisteva per l'accertamento del
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