Trib. Savona, sentenza 11/11/2024, n. 809
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2889/2023 tra le seguenti parti:
- DA CORTE HI ON, nato a [...] il [...], C.F.
[...], BOLLA PIER PAOLO, nato a [...] il [...], C.F.
[...], DI BARTOLO SALVATORE, nato a [...] il [...], C.F.
[...], SARTORE DIEGO, nato a [...] il [...], C.F.
SRTDGI76L26F9020, e SCARRONE FIORELLA, nata a [...] il [...], C.F.
[...], così come rappresentati e difesi dall'avv. Marco Montalbani, come da procura versata in atti;
- attori – contro
- CONDOMINIO CAVIGLIA II, (91002150091), sito in Via Caviglia 63-65, Finale Ligure, in persona dell'Amministratore pro tempore, così come rappresentato e difeso dagli avv.ti Gallareto Luigi e Ivaldo
Fabrizio, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori: “Piaccia a codesto Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, previa ogni meglio vista pronuncia, anche di carattere istruttorio, previa ammissione dell'istanza di licenziamento di CTU tecnica sul quesito formulato nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. 1) accertare e dichiarare l'invalidità della delibera assunta in relazione al punto 6 dell'ordine del giorno dell'assemblea del 2 agosto 2023 dal Condominio Caviglia II, in quanto nulla e/o annullabile, per tutti i motivi indicati in atti;
2) con vittoria delle spese di lite e di mediazione”.
Per il convenuto: “Piaccia al Tribunale ill.mo, adversis reiectis, previa ammissione di CTU come richiesto nella seconda memoria istruttoria, respingere ogni domanda degli attori in quanto infondata in fatto e diritto. Vinte le spese”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediante rituale atto di citazione gli attori come sopra indicati impugnavano la delibera del 2.08.2023 versata in atti (all. 1 prod. attorea, punto 6), ritenendola invalida per i seguenti motivi:
1) annullabile per violazione dell'art. 1120 e 1136 co.5 c.c., nella misura in cui il condominio avrebbe deliberato l'istallazione di un ascensore per dimensioni non idoneo a rientrare nella tipologia di interventi previsti per consentire il superamento delle barriere architettoniche ai disabili (96 cm di profondità x 64 cm di larghezza, in luogo dei 1,20 cm di profondità per 80 cm di larghezza previsti dal D.M. 236/1989), con conseguente qualificazione dell'intervento in termini di
“innovazione”, come tale non approvata con la maggioranza dei 2/3 del valore millesimale dell'edificio;
2) nulla nella misura in cui, restringendo la scala condominiale, appare violativa dell'art. 1102 c.c. in quanto l'installazione impedirebbe la successiva installazione di un montascale, il transito di una barella e renderebbe più difficile l'intervento dei militi in caso di necessità;
3) nulla per non aver previsto un fondo spese specificamente dedicato, in violazione dell'art. 1135, co.1, n.4), c.c.;
Si costituiva il Condominio Caviglia II, il quale asseriva, con riferimento al primo motivo di impugnazione, che per il superamento delle barriere architettoniche fosse sufficiente la più ridotta maggioranza di cui all'art. 1136 co.2, per effetto del richiamo di cui all'art. 2, L. 13/1989, e che il mancato rispetto dei requisiti dimensionali previsti dal D.M. n.236 non avrebbe comportato l'invalidità della delibera adottata, ciò alla luce di una lettura costituzionalmente orientata della legge finalizzata a consentire il superamento delle barriere architettoniche ad ogni tipo di “disabile” in senso lato.
Con riguardo al secondo motivo di impugnazione, il Condominio convenuto contestava quanto dedotto dai ricorrenti, ritenendo che l'intervento in questione, per la sua finalità, fosse del tutto compatibile con il principio di solidarietà condominiale espresso dall'art. 1102 c.c., rappresentando esso un giusto compromesso tecnico considerata anche l'epoca di costruzione del fabbricato. A riprova di ciò, il condominio evidenziava che il già citato D.M. 236/1989 prevede in linea generale una larghezza minima per le rampe delle scale di cm 120, lasciando peraltro amplio spazio di deroga, sia alla normativa nazionale sia agli Enti locali. In particolare, lo stesso art.
7.5 del citato Decreto Ministeriale prescrive che “negli
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