Trib. Firenze, sentenza 28/01/2025, n. 296

TRIB Firenze
Sentenza
28 gennaio 2025
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TRIB Firenze
Sentenza
28 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 28/01/2025, n. 296
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 296
Data del deposito : 28 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 8718/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8718/2022 tra
AL IMMOBILIARE SNC DI LV E ND
PARTE ATTRICE
e
CA ON
PARTE CONVENUTA
Oggi 28/01/2025 alle ore 11,00 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per AL IMMOBILIARE SNC DI LV E ND, l'avv.to Gianluca Boscarino in sostituzione dell'avv. CHIARELLI LEANDRO
Per CA ON l'avv.to NI OP
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Boscarino si riporta agli atti difensivi precedenti e verbali di udienza nonché alle conclusioni già precisate di cui chiede l'accoglimento. Evidenzia ancora una volta che al di là dell'avveramento o pagina 1 di 10
meno delle condizioni sospensive, il sig. OC precedentemente alla data di stipula della compravendita ha eccepito la nullità del preliminare. Tale condotta costituisce inadempimento posto che il preliminare era perfettamente valido come risulta dimostrato anche dall'istruttoria espletata.
L'avv. Sforzellini contesta le avverse deduzioni, riportandosi integralmente alla memoria di discussione depositata in atti ed alle conclusioni già precisate di cui chiede l'accoglimento;
evidenzia come la sollevata eccezione di nullità del preliminare sia oggetto di altro giudizio. Evidenzia altresì che risulta provato documentalmente come la condizione sospensiva numero 2 non si sia verificata entro il
28 febbraio, data fissata per il rogito, come espressamente indicato nel preliminare. Insiste per la reiezione della domanda avversaria. Rileva il grave inadempimento contrattuale della parte attrice in relazione alla omessa verifica della effettiva proprietà in capo al promittente venditore del bene promesso in vendita sia al momento della conclusione del preliminare sia successivamente entro la data stabilita per il rogito del 28 febbraio 2022.
L'avv. Boscarino dichiara di non accettare eccezioni nuove.
L'avv. Sforzellini dichiara di non aver sollevato alcuna nuova eccezione.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8718/2022 promossa da:
AL IMMOBILIARE SNC DI LV E ND (C.F. 06886480489), con il patrocinio dell'avv. CHIARELLI LEANDRO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CHIARELLI LEANDRO
PARTE ATTRICE contro
CA ON (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
NI OP elettivamente domiciliato in VIA ALESSANDRO MANZONI 2 50121
FIRENZE presso il difensore avv. NI OP
PARTE CONVENUTA
Oggetto: mediazione
Conclusioni:
parte attrice ha così concluso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e reietta, condannare il Sig. DO OC a pagare alla S.n.c. ZZ Immobiliare di EL e
LA in persona dei suoi legali rappresentanti Sig.ra Margherita Cal-velli e Sig. SI
LA come in atto, la somma lorda di euro 8.906,00 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi come per legge, nonché a pagare le competenze del pendente procedimento giudiziario e quelle del procedimento di negoziazione assistita”;

parte convenuta ha così concluso: “Voglia l'Ecc. mo Tribunale di Firenze: -in via preliminare: sospendere immediatamente ex art.295 cpc il presente giudizio in attesa della definizione di quello
pagina 3 di 10 pendente tra OC e LC3 Srl avanti il Tribunale di Firenze;
-nel merito: respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto previo, se del caso, accertamento e declaratoria, ove non fosse disposta la sospensione ex art 295 cpc chiesta in via preliminare, della nullità o inefficacia del preliminare di compravendita tra OC DO e LC3 srl e del conseguente e connesso contratto di appalto stipulati il 20.10.2021 per le ragioni di cui in narrativa. Con condanna alle spese di lite”.

Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima considerando integralmente richiamati sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa;
tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ciò premesso, passando alla disamina della res controversa, preliminarmente deve essere dichiarata la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. In particolare, l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio contiene, in modo adeguato, tutti gli elementi di identificazione del diritto azionato. Costituiscono, anzitutto, dati pacifici inter partes i seguenti
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