Trib. Messina, sentenza 11/02/2025, n. 367
Sentenza
11 febbraio 2025
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 10 febbraio 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 2867/2023
TRA
TT IO, c.f. [...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Carlo La Spina e dall'avv. Assunta Lombardo, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Maria Cammaroto
RESISTENTE
E
ASP DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore
CONTUMACE
OGGETTO: indennità di accompagnamento, esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario, art. 3, comma 3, l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 26 maggio 2023, AN GA esponeva:
- di avere presentato, in data 14 febbraio 2022, domanda per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e/o in subordine il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100% anche ai fini dell'esenzione sanitaria per gli invalidi civili nonché per il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992;
- di essere stato sottoposto a visita medica collegiale dalla competente Commissione conclusasi con esito negativo;
- aveva, dunque, depositato istanza di ATP per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire dei benefici richiesti e, disposta la CTU medico legale, il consulente nominato lo aveva riconosciuto invalido nella misura del 90%;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu rilevando che il c.t.u. nominato in sede di atp aveva proceduto ad una sommaria valutazione delle patologie da cui era affetto.
Osservava, in particolare, che il ctu aveva formulato una errata valutazione della patologia osteo– articolare rilevando che la documentazione medica prodotta attestava la presenza di patologie per le quali andava attribuito il codice 7010 con una percentuale di invalidità almeno nella misura del
40%.
Affermava, inoltre, che le patologie osteo–articolari erano ulteriormente aggravate dalle presenza di una marcata neuropatia sensitivo-motoria di tipo misto agli arti inferiori, da un obesità (BMI=
32,40) e nonché da diabete mellito tipo 2 e che, pertanto, per tale quadro patologico era necessario attribuire per analogia il codice 7349 con una percentuale di invalidità nella misura almeno del
50%.
Rilevava che per quanto riguardava la patologia cardiaca il consulente aveva applicato correttamente il codice di riferimento 6441 (I classe NYHA) ma aveva errato nell'applicazione della percentuale di riferimento che doveva essere almeno del 30%.
Evidenziava, infine che il ctu non aveva adeguatamente considerato le patologie a carico dell'apparato psichico.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il suo diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e/o in subordine il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 100% anche ai fini dell'esenzione sanitaria e nonché i benefici di cui all'art. 3 commi 1 e 3 della legge
104/92 e che, per l'effetto, l'INPS venisse condannato alla liquidazione ed al pagamento dell'indennità di accompagnamento e/o al riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del
100% richiesta anche ai fini dell'esenzione sanitaria dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con gli interessi legali calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dei procuratori, antistatari.
2.- L'INPS, costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per genericità.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il richiamo del ctu nominato nel procedimento per atp, tenuto conto della documentazione medica prodotta da parte ricorrente successiva all'espletamento dell'incarico.
4.- L'udienza del 10 febbraio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Preliminarmente va dichiarata la