Trib. Milano, sentenza 22/07/2024, n. 7262
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 6075/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa De Luca Fulvia Presidente dott.ssa Delmonte Chiara Giudice dott.ssa Di Peppe Valentina Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data 29/01/2021, assunta in decisone in data 06/04/2024, discussa nella Camera di Consiglio del
29/05/2024, da:
DA (C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 assistita e difesa dell'avv. Barbieri Caterina presso il cui studio – sito in Milano, via Podgora, n. 4 – è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...], residente in 4543 Hancock, CR Controparte_1
Oceanside, California, 92056,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Separazione Giudiziale
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
18/02/2021.
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per DA Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere
pagina 1 di 8 Nel merito:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi, e i quali hanno contratto Parte_2 Controparte_1 in Milano (MI) il 25 ottobre 2013 matrimonio secondo il rito civile, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Milano Anno 2013 Atto N. 1715, Parte 1.
- Accertare e dichiarare che la separazione era cagionata dalle condotte maltrattanti poste in essere dal marito in danno alla moglie e alla figlia minore, comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio, ex art. 151
c.c. II^ comma, dunque addebitare allo stesso la responsabilità.
- Affidare la figlia minore , nata a Milano il [...], in [...]-esclusiva alla madre, con Persona_1 facoltà della stessa di assumere anche le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per la figlia minore (scelte medico-sanitarie, scolastico-educative, fissazione della residenza della minore, adempimenti burocratici relativi alla minore);
- Assegnare alla ricorrente la casa coniugale di Milano, via Cavaleri 8, con arredi e pertinenze;
- Disporre che il padre, se si recherà in Italia, potrà vedere la figlia, previo accordo con la madre e comunque valutata e rispettata la volontà della figlia stessa;
- Porre a carico del padre, quale contributo per il mantenimento della figlia minore, l'importo omnicomprensivo di € 600,00 mensili, somma da versarsi alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT (prima rivalutazione marzo 2023);
- Porre a carico del convenuto, quale contributo per il mantenimento della moglie, l'importo di € 300,00 mensili, somma da versarsi alla moglie in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT (prima rivalutazione marzo 2023);
Emettere ogni e qualsivoglia altro provvedimento ritenuto a tutela della prole”.
***
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/01/2021, ha chiesto a questo Tribunale Parte_3 di dichiarare la separazione personale da , con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio civile in Milano il 25/10/2013 (atto iscritto presso i registri di detto Comune al n. 1715,
Parte I, Reg. 01, anno 2013);
nonché: - di addebitare la separazione al marito;
- di regolamentare il regime di affidamento e il collocamento della figlia (nata il [...], all'epoca ancora Pt_1 minorenne);
- di assegnare la casa familiare – sita in Milano, via Cavaleri n. 8 – alla madre;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento della figlia pari ad euro 900,00 mensili, oltre al 75% delle spese straordinarie, oltre al contributo al mantenimento per sé di ulteriori euro 800,00 mensili.
A sostegno delle domande formulate, la ricorrente allegava che in costanza di matrimonio, il marito
l'aveva sottoposta ad abituali vessazioni fisiche e verbali, aggredendola pesantemente, anche alla presenza della figlia, all'epoca ancora minorenne - tanto da costringerla a recarsi varie volte in p.s. e da ultimo, nell'ottobre 2018, a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine;
dopo tale episodio, tuttavia la ricorrente, temendo che il marito cittadino americano, le avrebbe portato via la figlia, decideva di non sporgere denuncia. Di seguito il resistente aveva dovuto lasciare l'Italia e aveva fatto rientro in USA, pur pagina 2 di 8
continuando a contattare la moglie, nel tentativo di convincerla a tornare insieme e a raggiungerlo in
America con figlia.
Istaurato il contraddittorio all'udienza presidenziale del 28/02/2022, parte resistente non compariva né si costituiva, nonostante la regolare notifica;
mentre parte ricorrente insisteva nelle domande avanzate con il ricorso introduttivo;
il Presidente f.f. all'epoca procedente con ordinanza depositata in pari data, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affido super-esclusivo della figlia alla Pt_1 madre, con collocamento prevalente presso la stessa;
assegnava la casa familiare alla madre e stabiliva un contributo paterno al mantenimento della figlia parti ad euro 600,00 mensili omnicomprensivi e un assegno per il mantenimento della moglie pari ad euro 300,00 mensili;
nominava se stesso giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 20/12/2022 – tenutasi a trattazione scritta – dichiarata la contumacia del resistente, non costituitosi nonostante la rituale notifica, il Giudice istruttore nelle more subentrato nella titolarità del fascicolo, in seguito al trasferimento del magistrato titolare ad altro ufficio, provvedeva ad assegnare alla ricorrente i termini istruttori richiesti di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Quindi all'udienza del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa De Luca Fulvia Presidente dott.ssa Delmonte Chiara Giudice dott.ssa Di Peppe Valentina Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data 29/01/2021, assunta in decisone in data 06/04/2024, discussa nella Camera di Consiglio del
29/05/2024, da:
DA (C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 assistita e difesa dell'avv. Barbieri Caterina presso il cui studio – sito in Milano, via Podgora, n. 4 – è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...], residente in 4543 Hancock, CR Controparte_1
Oceanside, California, 92056,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Separazione Giudiziale
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
18/02/2021.
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per DA Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere
pagina 1 di 8 Nel merito:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi, e i quali hanno contratto Parte_2 Controparte_1 in Milano (MI) il 25 ottobre 2013 matrimonio secondo il rito civile, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Milano Anno 2013 Atto N. 1715, Parte 1.
- Accertare e dichiarare che la separazione era cagionata dalle condotte maltrattanti poste in essere dal marito in danno alla moglie e alla figlia minore, comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio, ex art. 151
c.c. II^ comma, dunque addebitare allo stesso la responsabilità.
- Affidare la figlia minore , nata a Milano il [...], in [...]-esclusiva alla madre, con Persona_1 facoltà della stessa di assumere anche le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per la figlia minore (scelte medico-sanitarie, scolastico-educative, fissazione della residenza della minore, adempimenti burocratici relativi alla minore);
- Assegnare alla ricorrente la casa coniugale di Milano, via Cavaleri 8, con arredi e pertinenze;
- Disporre che il padre, se si recherà in Italia, potrà vedere la figlia, previo accordo con la madre e comunque valutata e rispettata la volontà della figlia stessa;
- Porre a carico del padre, quale contributo per il mantenimento della figlia minore, l'importo omnicomprensivo di € 600,00 mensili, somma da versarsi alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT (prima rivalutazione marzo 2023);
- Porre a carico del convenuto, quale contributo per il mantenimento della moglie, l'importo di € 300,00 mensili, somma da versarsi alla moglie in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT (prima rivalutazione marzo 2023);
Emettere ogni e qualsivoglia altro provvedimento ritenuto a tutela della prole”.
***
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/01/2021, ha chiesto a questo Tribunale Parte_3 di dichiarare la separazione personale da , con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio civile in Milano il 25/10/2013 (atto iscritto presso i registri di detto Comune al n. 1715,
Parte I, Reg. 01, anno 2013);
nonché: - di addebitare la separazione al marito;
- di regolamentare il regime di affidamento e il collocamento della figlia (nata il [...], all'epoca ancora Pt_1 minorenne);
- di assegnare la casa familiare – sita in Milano, via Cavaleri n. 8 – alla madre;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento della figlia pari ad euro 900,00 mensili, oltre al 75% delle spese straordinarie, oltre al contributo al mantenimento per sé di ulteriori euro 800,00 mensili.
A sostegno delle domande formulate, la ricorrente allegava che in costanza di matrimonio, il marito
l'aveva sottoposta ad abituali vessazioni fisiche e verbali, aggredendola pesantemente, anche alla presenza della figlia, all'epoca ancora minorenne - tanto da costringerla a recarsi varie volte in p.s. e da ultimo, nell'ottobre 2018, a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine;
dopo tale episodio, tuttavia la ricorrente, temendo che il marito cittadino americano, le avrebbe portato via la figlia, decideva di non sporgere denuncia. Di seguito il resistente aveva dovuto lasciare l'Italia e aveva fatto rientro in USA, pur pagina 2 di 8
continuando a contattare la moglie, nel tentativo di convincerla a tornare insieme e a raggiungerlo in
America con figlia.
Istaurato il contraddittorio all'udienza presidenziale del 28/02/2022, parte resistente non compariva né si costituiva, nonostante la regolare notifica;
mentre parte ricorrente insisteva nelle domande avanzate con il ricorso introduttivo;
il Presidente f.f. all'epoca procedente con ordinanza depositata in pari data, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affido super-esclusivo della figlia alla Pt_1 madre, con collocamento prevalente presso la stessa;
assegnava la casa familiare alla madre e stabiliva un contributo paterno al mantenimento della figlia parti ad euro 600,00 mensili omnicomprensivi e un assegno per il mantenimento della moglie pari ad euro 300,00 mensili;
nominava se stesso giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 20/12/2022 – tenutasi a trattazione scritta – dichiarata la contumacia del resistente, non costituitosi nonostante la rituale notifica, il Giudice istruttore nelle more subentrato nella titolarità del fascicolo, in seguito al trasferimento del magistrato titolare ad altro ufficio, provvedeva ad assegnare alla ricorrente i termini istruttori richiesti di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Quindi all'udienza del
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi