Trib. Genova, sentenza 03/06/2024, n. 1722
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Testo completo
R.G. 4663/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. D P Presidente
Dott.ssa A B Giudice
Dott. D C Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nato a Molfetta (BA), il 24/10/1945, Parte_1 C.F._1
residente in Lorsica (GE), Via Rossarino n. 24 ed elettivamente domiciliata in La Spezia, Via
Piave n. 5, presso lo studio degli Avv.ti F C e P G, che lo rappresentano e lo difendono come da procura in atti
- Parte attrice- contro
, C.F. , nata a Rapallo Controparte_1 C.F._2
(GE), il 27/10/1947, ed ivi residente in Via Fratelli Betti n. 271/1A, elettivamente domiciliata in Genova, Via Interiano n. 3/5, presso e nello studio dell'Avv. S C, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 03/05/2024.
Con atto di citazione del 02/05/2023 ritualmente notificato, il Sig. ha proposto Parte_1
opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1584/2022 emesso dal
Tribunale di Genova in data 10/06/2022, con cui gli era stato ingiunto il pagamento in favore della Sig.ra della somma di € 19.000,00, oltre interessi e spese Controparte_1 legali per complessivi € 20.298,78, corrispondente a 37 mensilità insolute dell'assegno divorzile dovuto all'ex moglie in forza della sentenza n. 261/2014 del Tribunale di Genova, successivamente modificata dal decreto ex art. 9 della L. 898/1970 emesso in data 15/02/2018 che aveva recepito l'accordo delle parti con cui la convenuta opposta aveva invero rinunciato alla percezione dell'emolumento a condizione che le venisse erogata la pensione sociale da parte dell' e che le venisse riconosciuto il diritto di usufrutto sulla quota di proprietà del Org_1
50% dell'ex marito della casa ex coniugale.
Con ordinanza ex art. 649 c.p.c. del 26/06/2023, il G.I. ha