Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2024, n. 1567

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2024, n. 1567
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 1567
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del giorno 4 dicembre 2024, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2721/2020 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Rita Parte_1
Sanna, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
, COroparte_1
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 21 ottobre 2020, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti dell' esponendo: CP_1
- di essere stato dirigente farmacista alle dipendenze della di Sanluri, poi divenuta CP_2
dal 1992 fino alla data del pensionamento, risalente al 1° ottobre 2019;
CP_1
- di aver ricoperto di fatto l'incarico di sostituto del responsabile della struttura semplice dipartimentale di “Farmaceutica Ospedaliera” dal 5 maggio 2016 al 5 febbraio 2019;

- che l'originaria responsabile della struttura semplice, dopo averlo COroparte_3 nominato suo sostituto con nota dell'8 marzo 2013, per il caso di temporanea assenza, aveva ininterrottamente goduto di un periodo di ferie, dal 5 maggio 2016 fino al pensionamento, risalente al 1° novembre 2016, e da allora il suo incarico era rimasto vacante, cosicché si era resa necessaria la sua sostituzione in via di fatto, assicurata proprio dal ricorrente;

- che per la reggenza della struttura semplice dipartimentale la datrice di lavoro non aveva corrisposto l'indennità di sostituzione prevista dall'art. 22 del C.C.N.L. dell'area Sanità per il triennio 2016/2018 del 19 dicembre 2019, per i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie.
Sulla base della rappresentazione sopra sintetizzata, il ricorrente ha domandato al
Tribunale di condannare l' al pagamento di somme a titolo di indennità prevista CP_1
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dall'art. 22 del C.C.N.L. del 19 dicembre 2019, per l'attività di sostituzione del responsabile della struttura semplice dipartimentale denominata “Farmaceutica Ospedaliera”, oltre accessori.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, l'
[...]
non si è costituita in giudizio ed è stata, pertanto, dichiarata contumace. CP_1

2. E' noto che con la riforma introdotta dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), la dirigenza del ruolo sanitario era stata articolata in due livelli, rispetto ai quali era predicabile un rapporto di supremazia professionale suscettibile di comportare difformità tra inquadramento formale e mansioni attribuite (art. 15, comma primo, nel testo originario).
In forza delle modifiche normative introdotte (in particolare, all'art. 15 del menzionato
d.lgs. n. 502/1992) dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, è stato superato il sistema che vedeva suddiviso in due livelli il settore della dirigenza nel comparto sanità, prevedendosi che “la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali”, salvo il rinvio alla contrattazione collettiva al fine di stabilire “criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato” (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 502/1992, come novellato).
Nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico nel settore sanitario, la dirigenza sanitaria è da allora collocata in un ruolo unico.
Ne consegue che l'assegnazione al dirigente di funzioni superiori non consente
l'applicazione dell'art. 2103 c.c. (e neppure dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001), né dà luogo a trattamento economico ulteriore, senza che possa essere invocato l'art. 36 Cost., in quanto secondo la contrattazione collettiva la retribuzione di posizione spettante al dirigente remunera in modo pieno ed a un livello soddisfacente il lavoro prestato (cfr. art. 15 ter d.lgs.
n. 502/1992
).
Seguendo la linea già tracciata fin dal C.C.N.L. dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale dell'8 giugno 2000, il nuovo C.C.N.L. del 19 dicembre 2019 per il triennio 2016/2018 ha riconosciuto una differenziazione all'interno del ruolo unico della dirigenza, per tipologie di incarico così classificate (art. 18, comma primo):
(I) incarichi gestionali, che comprendono (a) la direzione di struttura complessa, (b) la
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direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale che è articolazione interna del dipartimento o del distretto, e (c) la direzione di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa;
(II) incarichi professionali (che qui non rilevano).
Prevede poi l'art. 22 dello stesso C.C.N.L. una disciplina di dettaglio per il caso di sostituzione del titolare di struttura complessa o semplice dipartimentale.
Di detto articolo si riporta qui di seguito il testo per estratto:
“1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata, dall'Azienda o Ente, ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, da lui stesso proposto con cadenza annuale.
Analogamente, si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse. Il direttore di dipartimento, al fine di espletare in modo più efficace le sue funzioni di direttore di dipartimento, può delegare talune funzioni di direttore di struttura complessa ad altro dirigente, individuato con le procedure di cui al comma 9. Lo svolgimento delle funzioni delegate deve essere riconosciuto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato.

2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del
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