Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/12/2024, n. 1219
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Testo completo
N. R.G. 4729/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 4729/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FERRARI ANNALISA, elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Via Ferrari Bonini n. 3, Reggio Emilia;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. GABRIELE GABRIELLA, elettivamente P_
domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Piazza Cinque Giornate n. 6, Milano;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 11/07/2024:
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia:
in via principale
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
dichiarando che la stessa è addebitabile al marito SI. ;
P_ P_
2) affidare i figli minori nato in data [...] (13 anni) e nato in [...] R_ Per_2 5.10.2016 (8 anni) alla madre, SI.ra , che avrà l'esercizio esclusivo Controparte_1 pagina 1 di 13 della responsabilità genitoriale sugli stessi, disponendo che il padre possa vederli a week end alterni dal sabato mattina fino alla domenica sera alle 21,00 nonché due pomeriggi a settimana da concordare con la SI.ra o, in ogni caso, secondo tempi, orari e modalità disposte dal _1
Servizio Sociale del Comune di Cadelbosco di Sopra o comunque dal Servizio Sociale competente per territorio, disponendo altresì che il Servizio Sociale possa interrompere le visite del padre ai figli in presenza di gravi ed urgenti motivi;
3) assegnare in godimento esclusivo e gratuito, con tutti i beni mobili che l'arredano, la casa coniugale sita in Cadelbosco di Sopra (RE), Via Dante Alighieri n. 53, alla SI.ra _1
che continuerà ad abitarla con la figlia maggiorenne ma non economicamente
[...] autosufficiente ed i figli minori ed Persona_3 R_ Per_2 4) porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla moglie P_ _1
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 600,00, o
[...] quella minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, somma annualmente rivalutata in base all'indice ISTAT di svalutazione monetaria nazionale a decorrere dal luglio 2025, da corrispondersi in via anticipata entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di presentazione della domanda;
5) porre a carico del SI. l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle P_ spese straordinarie così come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia 2023, necessarie per i figli minori, già a partire dal mese di presentazione della domanda e a seguito della semplice presentazione, da parte della SI.ra , delle pezze giustificative;
Controparte_1
6) ordinare che l'Assegno Unico e Universale per i figli sia percepito al 100% dalla SI.ra
;
Controparte_1
7) ordinare che le indennità di frequenza, eventualmente spettanti ai figli minori e R_
siano percepite al 100% dalla SI.ra . Per_2 Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il resistente ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 17/07/2024:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia:
IN VIA PRINCIPALE
- pronunciarsi sulla separazione dei SInori e confermando l'ordinanza emessa in P_ _1 data 14 febbraio 2024;
nel merito disporre:
1) affido condiviso dei minori con collocazione presso il padre;
2) assegnazione della casa coniugale al padre che ne è titolare e che continuerà a pagarne in via esclusiva la rata del mutuo pari ad € 700,00:
3) assegnare le indennità dei figli al padre in quanto collocatario dei figli;
4) disporre la gestione dei figli per pari giorni infrasettimanali con weekend alternati con carico delle spese dei figli equamente divisi tra i genitori;
così analogamente le festività. fatte salve ogni ulteriore indicazione dettata dall'esito delle relazioni dei servizi sociali incaricati. IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte . Spese, diritti ed onorari interamente rifusi”.
pagina 2 di 13 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso per separazione personale dei coniugi depositato in data 12/12/2023, Controparte_1
- premesso che dal matrimonio contratto in data 01/03/2003 con fossero nati i tre figli P_
(nata il [...]), (nato il [...]) ed (nato il [...]) - Persona_3 R_ Per_2 conveniva in giudizio il coniuge , chiedendo in via preliminare l'emissione a carico del P_
convenuto di un ordine di protezione ex art. 473 bis.70 c.p.c.;
domandava di pronunciare la separazione con addebito al marito, deducendo che l'unione coniugale fosse entrata in crisi a causa dei comportamenti vessatori, persecutori e violenti posti in essere dal nei suoi confronti. Quanto ai P_
figli, chiedeva l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, visite del padre organizzate dai Servizi
Sociali mediante incontri protetti, l'assegnazione della casa coniugale, un contributo di mantenimento dei figli a carico del padre pari ad € 600,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed infine di ordinare che l'Assegno Unico per i figli e le indennità di frequenza spettanti ai minori
e fossero percepiti al 100% dalla ricorrente. R_ Per_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/01/2024, si costituiva in giudizio il resistente , il quale chiedeva di “ordinare alla SI.ra di cessare P_ Controparte_1 le condotte pregiudizievoli e ostili nei confronti del SI. e dei propri figli in un'ottica di P_ collaborazione familiare”;
di “dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla SI.ra ”. Quanto ai figli, domandava disporsi il loro affidamento condiviso Controparte_1 ad entrambi i genitori con collocazione presso il padre ed assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale già di sua proprietà esclusiva, diritti di visita della madre ed un contributo di mantenimento a carico della stessa pari ad € 600,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, domandava di ordinare che l'Assegno Unico per i figli e le indennità di frequenza spettanti ai minori
e fossero percepiti al 100% dal padre. R_ Per_2
All'esito della prima udienza di comparizione del 06/02/2024, alla quale compariva solo la parte ricorrente che veniva interrogata liberamente sui fatti di causa, il giudice relatore - ritenuto necessario, prima dell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti previsti dall'art. 473 bis.22 c.p.c., procedere all'ascolto del minore ed all'assunzione di sommarie informazioni - Persona_4
disponeva l'ascolto del minore e l'escussione di informatori sui capitoli di prova 4-5-8-9 della memoria ex art. 473 bis.17 cpc del 26/01/2024 di parte ricorrente ( con i testi , e Testimone_1 Testimone_2
ON RI ), rinviando per detti incombenti all'udienza del 13/02/2024.
In tale udienza, cui compariva anche il personalmente con il suo difensore, venivano sentiti il P_
minore, i testi ed anche il convenuto. All'esito, con ordinanza del 14/02/2024, il giudice relatore, ai
pagina 3 di 13
sensi degli artt. 473bis.46 e 473bis.69 ss. c.p.c., in accoglimento della domanda attorea di ordine di protezione, ordinava a di cessare immediatamente dalla condotta pregiudizievole tenuta P_
nei confronti della moglie , prescrivendo allo stesso di non avvicinarsi ai luoghi Controparte_1
abitualmente frequentati dalla (luogo di abitazione e luogo di lavoro, scuola dei figli minori _1
nei giorni non previsti dai Servizi Sociali come giorni di competenza del padre per la visita dei minori);
stabiliva in un anno la durata dell'ordine di protezione.
Con la medesima ordinanza del 14/02/2024, il giudice relatore, ai sensi degli artt. 473 bis.22 e 473 bis.50 c.p.c., adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
- autorizzava i coniugi a vivere separati;
- disponeva l'affidamento esclusivo dei figli minori ed alla madre, con loro R_ Per_2
collocamento residenziale presso la stessa;
- assegnava la casa coniugale sita in Cadelbosco di Sopra (RE), via Dante Alighieri n. 53, alla ricorrente;
- disponeva che l'Assegno Unico e le indennità di frequenza per i figli minori (se spettanti ex lege) fossero percepiti al 100% dalla SI.ra ;
Controparte_1
- disponeva il mantenimento ordinario diretto della prole da parte dei genitori e che le spese straordinarie fossero ripartite tra i genitori al 50% ciascuno.
- disponeva che i Servizi Sociali competenti in relazione al luogo di residenza dei minori ed R_
(Cadelbosco di Sopra) regolamentassero le modalità ed i tempi di frequentazioni tra il Persona_5
padre ed i figli minori, anche con pernottamento, garantendo ai due bambini una frequentazione con il padre quantomeno a fine settimana alternati, definendone le modalità attuative in modo tale da evitare qualsiasi contatto tra i genitori, stante il divieto del marito di avvicinarsi alla moglie (se del caso, ad esempio, consentendo al padre di riaccompagnare direttamente i figli a scuola il lunedì mattina al termine del week end di sua spettanza);
con facoltà di sospendere gli incontri qualora si fossero presentate situazioni di pregiudizio per i minori.
La causa, ulteriormente istruita tramite i documenti prodotti dalle parti e mediante acquisizione delle relazioni dei servizi sociali, veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 17/10/2024, all'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. per il deposito del foglio di precisazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 4729/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FERRARI ANNALISA, elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Via Ferrari Bonini n. 3, Reggio Emilia;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. GABRIELE GABRIELLA, elettivamente P_
domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Piazza Cinque Giornate n. 6, Milano;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
La ricorrente ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 11/07/2024:
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia:
in via principale
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
dichiarando che la stessa è addebitabile al marito SI. ;
P_ P_
2) affidare i figli minori nato in data [...] (13 anni) e nato in [...] R_ Per_2 5.10.2016 (8 anni) alla madre, SI.ra , che avrà l'esercizio esclusivo Controparte_1 pagina 1 di 13 della responsabilità genitoriale sugli stessi, disponendo che il padre possa vederli a week end alterni dal sabato mattina fino alla domenica sera alle 21,00 nonché due pomeriggi a settimana da concordare con la SI.ra o, in ogni caso, secondo tempi, orari e modalità disposte dal _1
Servizio Sociale del Comune di Cadelbosco di Sopra o comunque dal Servizio Sociale competente per territorio, disponendo altresì che il Servizio Sociale possa interrompere le visite del padre ai figli in presenza di gravi ed urgenti motivi;
3) assegnare in godimento esclusivo e gratuito, con tutti i beni mobili che l'arredano, la casa coniugale sita in Cadelbosco di Sopra (RE), Via Dante Alighieri n. 53, alla SI.ra _1
che continuerà ad abitarla con la figlia maggiorenne ma non economicamente
[...] autosufficiente ed i figli minori ed Persona_3 R_ Per_2 4) porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla moglie P_ _1
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 600,00, o
[...] quella minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, somma annualmente rivalutata in base all'indice ISTAT di svalutazione monetaria nazionale a decorrere dal luglio 2025, da corrispondersi in via anticipata entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di presentazione della domanda;
5) porre a carico del SI. l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle P_ spese straordinarie così come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia 2023, necessarie per i figli minori, già a partire dal mese di presentazione della domanda e a seguito della semplice presentazione, da parte della SI.ra , delle pezze giustificative;
Controparte_1
6) ordinare che l'Assegno Unico e Universale per i figli sia percepito al 100% dalla SI.ra
;
Controparte_1
7) ordinare che le indennità di frequenza, eventualmente spettanti ai figli minori e R_
siano percepite al 100% dalla SI.ra . Per_2 Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il resistente ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 17/07/2024:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia:
IN VIA PRINCIPALE
- pronunciarsi sulla separazione dei SInori e confermando l'ordinanza emessa in P_ _1 data 14 febbraio 2024;
nel merito disporre:
1) affido condiviso dei minori con collocazione presso il padre;
2) assegnazione della casa coniugale al padre che ne è titolare e che continuerà a pagarne in via esclusiva la rata del mutuo pari ad € 700,00:
3) assegnare le indennità dei figli al padre in quanto collocatario dei figli;
4) disporre la gestione dei figli per pari giorni infrasettimanali con weekend alternati con carico delle spese dei figli equamente divisi tra i genitori;
così analogamente le festività. fatte salve ogni ulteriore indicazione dettata dall'esito delle relazioni dei servizi sociali incaricati. IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte . Spese, diritti ed onorari interamente rifusi”.
pagina 2 di 13 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso per separazione personale dei coniugi depositato in data 12/12/2023, Controparte_1
- premesso che dal matrimonio contratto in data 01/03/2003 con fossero nati i tre figli P_
(nata il [...]), (nato il [...]) ed (nato il [...]) - Persona_3 R_ Per_2 conveniva in giudizio il coniuge , chiedendo in via preliminare l'emissione a carico del P_
convenuto di un ordine di protezione ex art. 473 bis.70 c.p.c.;
domandava di pronunciare la separazione con addebito al marito, deducendo che l'unione coniugale fosse entrata in crisi a causa dei comportamenti vessatori, persecutori e violenti posti in essere dal nei suoi confronti. Quanto ai P_
figli, chiedeva l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, visite del padre organizzate dai Servizi
Sociali mediante incontri protetti, l'assegnazione della casa coniugale, un contributo di mantenimento dei figli a carico del padre pari ad € 600,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed infine di ordinare che l'Assegno Unico per i figli e le indennità di frequenza spettanti ai minori
e fossero percepiti al 100% dalla ricorrente. R_ Per_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/01/2024, si costituiva in giudizio il resistente , il quale chiedeva di “ordinare alla SI.ra di cessare P_ Controparte_1 le condotte pregiudizievoli e ostili nei confronti del SI. e dei propri figli in un'ottica di P_ collaborazione familiare”;
di “dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla SI.ra ”. Quanto ai figli, domandava disporsi il loro affidamento condiviso Controparte_1 ad entrambi i genitori con collocazione presso il padre ed assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale già di sua proprietà esclusiva, diritti di visita della madre ed un contributo di mantenimento a carico della stessa pari ad € 600,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, domandava di ordinare che l'Assegno Unico per i figli e le indennità di frequenza spettanti ai minori
e fossero percepiti al 100% dal padre. R_ Per_2
All'esito della prima udienza di comparizione del 06/02/2024, alla quale compariva solo la parte ricorrente che veniva interrogata liberamente sui fatti di causa, il giudice relatore - ritenuto necessario, prima dell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti previsti dall'art. 473 bis.22 c.p.c., procedere all'ascolto del minore ed all'assunzione di sommarie informazioni - Persona_4
disponeva l'ascolto del minore e l'escussione di informatori sui capitoli di prova 4-5-8-9 della memoria ex art. 473 bis.17 cpc del 26/01/2024 di parte ricorrente ( con i testi , e Testimone_1 Testimone_2
ON RI ), rinviando per detti incombenti all'udienza del 13/02/2024.
In tale udienza, cui compariva anche il personalmente con il suo difensore, venivano sentiti il P_
minore, i testi ed anche il convenuto. All'esito, con ordinanza del 14/02/2024, il giudice relatore, ai
pagina 3 di 13
sensi degli artt. 473bis.46 e 473bis.69 ss. c.p.c., in accoglimento della domanda attorea di ordine di protezione, ordinava a di cessare immediatamente dalla condotta pregiudizievole tenuta P_
nei confronti della moglie , prescrivendo allo stesso di non avvicinarsi ai luoghi Controparte_1
abitualmente frequentati dalla (luogo di abitazione e luogo di lavoro, scuola dei figli minori _1
nei giorni non previsti dai Servizi Sociali come giorni di competenza del padre per la visita dei minori);
stabiliva in un anno la durata dell'ordine di protezione.
Con la medesima ordinanza del 14/02/2024, il giudice relatore, ai sensi degli artt. 473 bis.22 e 473 bis.50 c.p.c., adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
- autorizzava i coniugi a vivere separati;
- disponeva l'affidamento esclusivo dei figli minori ed alla madre, con loro R_ Per_2
collocamento residenziale presso la stessa;
- assegnava la casa coniugale sita in Cadelbosco di Sopra (RE), via Dante Alighieri n. 53, alla ricorrente;
- disponeva che l'Assegno Unico e le indennità di frequenza per i figli minori (se spettanti ex lege) fossero percepiti al 100% dalla SI.ra ;
Controparte_1
- disponeva il mantenimento ordinario diretto della prole da parte dei genitori e che le spese straordinarie fossero ripartite tra i genitori al 50% ciascuno.
- disponeva che i Servizi Sociali competenti in relazione al luogo di residenza dei minori ed R_
(Cadelbosco di Sopra) regolamentassero le modalità ed i tempi di frequentazioni tra il Persona_5
padre ed i figli minori, anche con pernottamento, garantendo ai due bambini una frequentazione con il padre quantomeno a fine settimana alternati, definendone le modalità attuative in modo tale da evitare qualsiasi contatto tra i genitori, stante il divieto del marito di avvicinarsi alla moglie (se del caso, ad esempio, consentendo al padre di riaccompagnare direttamente i figli a scuola il lunedì mattina al termine del week end di sua spettanza);
con facoltà di sospendere gli incontri qualora si fossero presentate situazioni di pregiudizio per i minori.
La causa, ulteriormente istruita tramite i documenti prodotti dalle parti e mediante acquisizione delle relazioni dei servizi sociali, veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 17/10/2024, all'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. per il deposito del foglio di precisazione
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