Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/12/2024, n. 1219

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/12/2024, n. 1219
Giurisdizione : Trib. Reggio Emilia
Numero : 1219
Data del deposito : 9 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 4729/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 4729/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. FERRARI ANNALISA, elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Via Ferrari Bonini n. 3, Reggio Emilia;

RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. GABRIELE GABRIELLA, elettivamente P_
domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Piazza Cinque Giornate n. 6, Milano;

RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE

CONCLUSIONI
La ricorrente ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 11/07/2024:
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia:
in via principale
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
dichiarando che la stessa è addebitabile al marito SI. ;
P_ P_

2) affidare i figli minori nato in data [...] (13 anni) e nato in [...] R_ Per_2 5.10.2016 (8 anni) alla madre, SI.ra , che avrà l'esercizio esclusivo Controparte_1 pagina 1 di 13 della responsabilità genitoriale sugli stessi, disponendo che il padre possa vederli a week end alterni dal sabato mattina fino alla domenica sera alle 21,00 nonché due pomeriggi a settimana da concordare con la SI.ra o, in ogni caso, secondo tempi, orari e modalità disposte dal _1
Servizio Sociale del Comune di Cadelbosco di Sopra o comunque dal Servizio Sociale competente per territorio, disponendo altresì che il Servizio Sociale possa interrompere le visite del padre ai figli in presenza di gravi ed urgenti motivi;

3) assegnare in godimento esclusivo e gratuito, con tutti i beni mobili che l'arredano, la casa coniugale sita in Cadelbosco di Sopra (RE), Via Dante Alighieri n. 53, alla SI.ra _1
che continuerà ad abitarla con la figlia maggiorenne ma non economicamente
[...] autosufficiente ed i figli minori ed Persona_3 R_ Per_2 4) porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla moglie P_ _1
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 600,00, o
[...] quella minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, somma annualmente rivalutata in base all'indice ISTAT di svalutazione monetaria nazionale a decorrere dal luglio 2025, da corrispondersi in via anticipata entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di presentazione della domanda;
5) porre a carico del SI. l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle P_ spese straordinarie così come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia 2023, necessarie per i figli minori, già a partire dal mese di presentazione della domanda e a seguito della semplice presentazione, da parte della SI.ra , delle pezze giustificative;
Controparte_1

6) ordinare che l'Assegno Unico e Universale per i figli sia percepito al 100% dalla SI.ra
;
Controparte_1

7) ordinare che le indennità di frequenza, eventualmente spettanti ai figli minori e R_
siano percepite al 100% dalla SI.ra . Per_2 Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.

Il resistente ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 17/07/2024:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia:
IN VIA PRINCIPALE
- pronunciarsi sulla separazione dei SInori e confermando l'ordinanza emessa in P_ _1 data 14 febbraio 2024;
nel merito disporre:

1) affido condiviso dei minori con collocazione presso il padre;

2) assegnazione della casa coniugale al padre che ne è titolare e che continuerà a pagarne in via esclusiva la rata del mutuo pari ad € 700,00:
3) assegnare le indennità dei figli al padre in quanto collocatario dei figli;

4) disporre la gestione dei figli per pari giorni infrasettimanali con weekend alternati con carico delle spese dei figli equamente divisi tra i genitori;
così analogamente le festività. fatte salve ogni ulteriore indicazione dettata dall'esito delle relazioni dei servizi sociali incaricati. IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte . Spese, diritti ed onorari interamente rifusi”
.

pagina 2 di 13 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso per separazione personale dei coniugi depositato in data 12/12/2023, Controparte_1
- premesso che dal matrimonio contratto in data 01/03/2003 con fossero nati i tre figli P_
(nata il [...]), (nato il [...]) ed (nato il [...]) - Persona_3 R_ Per_2 conveniva in giudizio il coniuge , chiedendo in via preliminare l'emissione a carico del P_
convenuto di un ordine di protezione ex art. 473 bis.70 c.p.c.;
domandava di pronunciare la separazione con addebito al marito, deducendo che l'unione coniugale fosse entrata in crisi a causa dei comportamenti vessatori, persecutori e violenti posti in essere dal nei suoi confronti. Quanto ai P_
figli, chiedeva l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, visite del padre organizzate dai Servizi
Sociali mediante incontri protetti, l'assegnazione della casa coniugale, un contributo di mantenimento dei figli a carico del padre pari ad € 600,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed infine di ordinare che l'Assegno Unico per i figli e le indennità di frequenza spettanti ai minori
e fossero percepiti al 100% dalla ricorrente. R_ Per_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18/01/2024, si costituiva in giudizio il resistente , il quale chiedeva di “ordinare alla SI.ra di cessare P_ Controparte_1 le condotte pregiudizievoli e ostili nei confronti del SI. e dei propri figli in un'ottica di P_ collaborazione familiare”;
di “dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla SI.ra ”. Quanto ai figli, domandava disporsi il loro affidamento condiviso Controparte_1 ad entrambi i genitori con collocazione presso il padre ed assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale già di sua proprietà esclusiva, diritti di visita della madre ed un contributo di mantenimento a carico della stessa pari ad € 600,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, domandava di ordinare che l'Assegno Unico per i figli e le indennità di frequenza spettanti ai minori
e fossero percepiti al 100% dal padre. R_ Per_2
All'esito della prima udienza di comparizione del 06/02/2024, alla quale compariva solo la parte ricorrente che veniva interrogata liberamente sui fatti di causa, il giudice relatore - ritenuto necessario, prima dell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti previsti dall'art. 473 bis.22 c.p.c., procedere all'ascolto del minore ed all'assunzione di sommarie informazioni - Persona_4
disponeva l'ascolto del minore e l'escussione di informatori sui capitoli di prova 4-5-8-9 della memoria ex art. 473 bis.17 cpc del 26/01/2024 di parte ricorrente ( con i testi , e Testimone_1 Testimone_2
ON RI ), rinviando per detti incombenti all'udienza del 13/02/2024.
In tale udienza, cui compariva anche il personalmente con il suo difensore, venivano sentiti il P_
minore, i testi ed anche il convenuto. All'esito, con ordinanza del 14/02/2024, il giudice relatore, ai
pagina 3 di 13
sensi degli artt. 473bis.46 e 473bis.69 ss. c.p.c., in accoglimento della domanda attorea di ordine di protezione, ordinava a di cessare immediatamente dalla condotta pregiudizievole tenuta P_
nei confronti della moglie , prescrivendo allo stesso di non avvicinarsi ai luoghi Controparte_1
abitualmente frequentati dalla (luogo di abitazione e luogo di lavoro, scuola dei figli minori _1
nei giorni non previsti dai Servizi Sociali come giorni di competenza del padre per la visita dei minori);
stabiliva in un anno la durata dell'ordine di protezione.
Con la medesima ordinanza del 14/02/2024, il giudice relatore, ai sensi degli artt. 473 bis.22 e 473 bis.50 c.p.c., adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
- autorizzava i coniugi a vivere separati;

- disponeva l'affidamento esclusivo dei figli minori ed alla madre, con loro R_ Per_2
collocamento residenziale presso la stessa;

- assegnava la casa coniugale sita in Cadelbosco di Sopra (RE), via Dante Alighieri n. 53, alla ricorrente;

- disponeva che l'Assegno Unico e le indennità di frequenza per i figli minori (se spettanti ex lege) fossero percepiti al 100% dalla SI.ra ;
Controparte_1
- disponeva il mantenimento ordinario diretto della prole da parte dei genitori e che le spese straordinarie fossero ripartite tra i genitori al 50% ciascuno.
- disponeva che i Servizi Sociali competenti in relazione al luogo di residenza dei minori ed R_
(Cadelbosco di Sopra) regolamentassero le modalità ed i tempi di frequentazioni tra il Persona_5
padre ed i figli minori, anche con pernottamento, garantendo ai due bambini una frequentazione con il padre quantomeno a fine settimana alternati, definendone le modalità attuative in modo tale da evitare qualsiasi contatto tra i genitori, stante il divieto del marito di avvicinarsi alla moglie (se del caso, ad esempio, consentendo al padre di riaccompagnare direttamente i figli a scuola il lunedì mattina al termine del week end di sua spettanza);
con facoltà di sospendere gli incontri qualora si fossero presentate situazioni di pregiudizio per i minori.
La causa, ulteriormente istruita tramite i documenti prodotti dalle parti e mediante acquisizione delle relazioni dei servizi sociali, veniva rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 17/10/2024, all'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. per il deposito del foglio di precisazione
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