Trib. Bologna, sentenza 16/05/2024, n. 479

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 16/05/2024, n. 479
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 479
Data del deposito : 16 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Bettini ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1557/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CASCONE CINZIA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CASCONE CINZIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio della dott. ssa Controparte_1 P.IVA_1
BAZZONI DANIELA, della dott. ssa SPATAFORA ILENIA, elettivamente domiciliato presso il difensore dott. ssa BAZZONI DANIELA
RESISTENTE

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.

IN FATTO E IN DIRITTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.8.2022, evocava in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bologna quale giudice del lavoro, il
[...]
per chiedere che fosse accertato il suo diritto alla percezione del Controparte_2 compenso individuale accessorio, con conseguente condanna del resistente al CP_1 pagamento delle relative differenze retributive, pari ad €. 790,96 lordi, o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria. Affermava che: 1) faceva parte del personale ATA non di ruolo presso il CP_1 resistente e aveva svolto supplenze brevi e saltuarie nel periodo dal 15.10.20 al 5.6.21 e dal 27.9.21 al 4.6.22;
in relazione a detti contratti a termine non le era stato corrisposto il pagina 1 di 5
Compenso Individuale Accessorio (CIA) previsto dall'art. 82 del CCNL;
3) tale emolumento era pari per il profilo di appartenenza a €. 66,90 mensili, pertanto, avendo lavorato per un totale di 304 giorni, assumeva di avere diritto a €. 790,96;
3) la mancata erogazione dell'emolumento ai lavoratori a tempo determinato impiegati su supplenze brevi e saltuarie costituiva violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine. Si costituiva in giudizio il , Controparte_2 chiedendo in via principale il rigetto del ricorso e, in subordine, la riduzione dell'importo tenendo conto del servizio effettivamente prestato dalla ricorrente. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 23.4.2024 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. La domanda è infondata e deve essere rigettata. Quale collaboratrice scolastica la ricorrente ha concluso contratti con l'Amministrazione resistente a tempo determinato, per supplenze brevi e saltuarie nei seguenti periodi: 1) dal 27.9.2021 al 30.12.2021 per giorni 95;
2) dal 31.12.2021 al 31.3.2022 per complessivi giorni 91;
3) dall'1.4.2022 al 4.6.2022 per complessivi giorni 65;
4) dal 15.10.2020 al 5.6.2021 per complessivi giorni 233. È pacifico che, in relazione a detti incarichi, ella non ha percepito il cd. compenso individuale accessorio (C.I.A) previsto dall'art. 82 del CCNL, che viene corrisposto unicamente al personale Ata a tempo indeterminato ovvero con supplenze di durata annuale o temporanee fino al termine delle attività didattiche. L'art. 25 del CCNI scuola del 31.8.99 ha introdotto un compenso individuale accessorio che, ai sensi del primo comma, veniva destinato “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dall'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”. Tali disposizioni prevedevano che il compenso individuale spettasse al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato su posti vacanti e disponibili con scadenza al termine dell'anno scolastico, ossia il 31 agosto, nonché a quelli assunti sino al termine delle attività
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