Trib. Firenze, sentenza 06/08/2024, n. 2567
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Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott. Roberto Monteverde Giudice dott. ssa Caterina Condò Giudice nella causa iscritta a ruolo generale N. 11992/2023 tra
(CUI: ) con l'Avv. GAROFALO LORENZO Parte_1 C.F._1
Parte Ricorrente e
difesa ex lege da Avvocatura Controparte_1
Di Parte Convenuta ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 21.10.2023, cittadino pakistano, nato il [...] in [...], impugna, Parte_1 previa istanza di sospensiva, la decisione notificatagli il 10.10.2023 con cui il Questore di Firenze - adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di espresso il 31.3.2023 - ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di CP_1 soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998
Nel ricorso si espone: che la suddetta Commissione Territoriale ha espresso parere negativo, a cui il Questore si è necessariamente adeguato, sulla sussistenza dei presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ma che tuttavia tali presupposti sussistono laddove venga valorizzato, alla luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998 il reale percorso di integrazione socio- lavorativa maturato dal ricorrente in Italia rapportato alla condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a
Pagina 1 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini Pt_2
trovarsi ove fosse costretto a tornare in Pakistan, Paese da cui è sostanzialmente sradicato e che è afflitto da una situazione di diffusa instabilità socio-politico-economica, nonché sanitaria;
che il ricorrente ha fatto ingresso in Italia circa sei anni fa provvedendo nell'immediatezza alla richiesta d'asilo per esser stati violati i diritti fondamentali nel suo paese senza poter conseguire protezioni dalle autorità locali;
che il ricorrente ha dato dimostrazione di aderire ai valori fondanti della comunità che lo ospita, partecipando alla vita sociale e conseguendo nel periodo della sua permanenza in Italia impieghi lavorativi nonostante la precarietà del titolo di soggiorno fino ad oggi detenuto. Al momento, egli è titolare di un contratto di lavoro subordinato e di patente di guida;
che merita rilevare l'insussistenza di ogni pericolosità sociale dell'odierno richiedente e il fatto che egli trova il sostegno di numerosi connazionali presenti sul territorio, intende frequentare un ulteriore corso di lingua italiana per approfondire il suo percorso di integrazione e prestare la propria opera in favore della comunità, aderendo ad associazioni di volontariato operanti sul territorio;
A dimostrazione dell'integrazione socio-lavorativa sul Territorio Nazionale riferisce di produrre, in uno con il ricorso:
01. istanza ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
02. decisione impugnata, con verbale di notifica;
03. cu2021;
04. cu2022;
05. cu2023;
06. certificato residenza busta paga, unilav;
07. pf2023;
08.documenti personali;.
In realtà ciò che risulta allegato effettivamente al ricorso sono : certificato di attribuzione numero partita IVA;
certificato di residenza;
attestato di frequenza corso di italiano livello A0;
comunicazione
attestante l'instaurazione del rapporto di lavoro alle dipendenze del sig. a Pt_3 Parte_4 tempo determinato parziale, decorrente dal 5.9.2022 al 28.2.2023, successivamente prorogato fino al 31.8.2023 e relative buste paga dei mesi dal mese di settembre 2022 fino al mese di giugno 2023 con una retribuzione media mensile pari a euro 850,00;
pagina di comunicazione incompleta Pt_3 attestante l'instaurazione di un rapporto di lavoro come pellettiere a tempo determinato parziale dal
3.10.2022 al 31.12.2022 con datore di lavoro sconosciuto;
ricevute a carico di Foodinho Srl per il periodo aprile – agosto 2023 per attività di rider con importi variabili che oscillano da euro 1.100,00 a 1.500,00;
buste paga inerenti al rapporto di lavoro alle dipendenze di Takeaway.com Express Italy S.r.l. da maggio 2021 ad aprile 2022 con importo mensile medio di euro 350,00, alcune delle quali sprovviste dell'intestazione INAIL prevista dalla legge.
Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale e sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con provvedimento del 30.10.2023, il Giudice, rilevata la mancanza in atti di quasi tutti i documenti indicati nel ricorso come allegati da 1 a 8 (mentre è presente diversa documentazione lavorativa non indicata come allegata) tra cui, in particolare, gli indispensabili: provvedimento impugnato accompagnato dal parere della Commissione a cui il Questore si è conformato e verbale di notifica del suddetto provvedimento onde verificare la tempestività dell'impugnazione, ha invitato il ricorrente ad integrare la documentazione necessaria alla valutazione della domanda nonché la richiesta di sospensiva, concedendo termine per le produzioni richieste fino al 10.11.2023.
Pagina 2 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Con provvedimento del 15.11.2023, il giudice relatore per il Collegio, rilevato che il difensore del ricorrente non aveva provveduto ad integrare la documentazione richiesta, non ravvisando gravi e comprovate ragioni di sospensione del provvedimento impugnato, ha respinto la relativa istanza ed ha provveduto a fissare la discussione del ricorso alla trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 30.5.2024.
Il - Questura di si è costituito in giudizio in data 4.4.2024 tramite Controparte_1 CP_1
l'Avvocatura dello Stato, ha prodotto il parere negativo alla domanda di protezione speciale del richiedente della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di
del 31.3.2023 ed ha chiesto il rigetto del ricorso osservando : CP_1 che il ricorrente è entrato in Italia nel 2020;
ha presentato domanda di protezione internazionale, respinta dalla Commissione territoriale di Trieste;
non ha vincoli o legami familiari sul territorio nazionale e che il cosiddetto “inserimento” si riduce allo svolgimento di rapporti di lavoro saltuari nel tempo, condizioni le quali, a dire della parte convenuta, non costituiscono un “quid pluris rispetto al mero interesse a permanere nel territorio nazionale e alla regolarizzazione di una situazione di fatto originariamente irregolare (che altrimenti se ne dovrebbe concludere che è sufficiente la permanenza di fatto in Italia per rendere obbligatori il riconoscimento da parte dell'ordinamento”.
Con nota depositata il 27.5.2024, la difesa di parte ricorrente non solo non ha ottemperato alla produzione del provvedimento impugnato, ma ha riferito di stare depositando i seguenti
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente Relatore dott. Roberto Monteverde Giudice dott. ssa Caterina Condò Giudice nella causa iscritta a ruolo generale N. 11992/2023 tra
(CUI: ) con l'Avv. GAROFALO LORENZO Parte_1 C.F._1
Parte Ricorrente e
difesa ex lege da Avvocatura Controparte_1
Di Parte Convenuta ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
OGGETTO: procedimento in materia di immigrazione
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IN FATTO Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 19 ter D. Lgs. 286/1998 depositato in data 21.10.2023, cittadino pakistano, nato il [...] in [...], impugna, Parte_1 previa istanza di sospensiva, la decisione notificatagli il 10.10.2023 con cui il Questore di Firenze - adeguandosi al parere negativo della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di espresso il 31.3.2023 - ha rigettato la sua richiesta di rilascio di permesso di CP_1 soggiorno per protezione speciale ex art 19 comma1.1. D.L.vo 286\1998
Nel ricorso si espone: che la suddetta Commissione Territoriale ha espresso parere negativo, a cui il Questore si è necessariamente adeguato, sulla sussistenza dei presupposti di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ma che tuttavia tali presupposti sussistono laddove venga valorizzato, alla luce della nuova riformulazione dell'art. 19 commi 1 e 1.1 D.L.vo 286\1998 il reale percorso di integrazione socio- lavorativa maturato dal ricorrente in Italia rapportato alla condizione di vulnerabilità in cui verrebbe a
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Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini Pt_2
trovarsi ove fosse costretto a tornare in Pakistan, Paese da cui è sostanzialmente sradicato e che è afflitto da una situazione di diffusa instabilità socio-politico-economica, nonché sanitaria;
che il ricorrente ha fatto ingresso in Italia circa sei anni fa provvedendo nell'immediatezza alla richiesta d'asilo per esser stati violati i diritti fondamentali nel suo paese senza poter conseguire protezioni dalle autorità locali;
che il ricorrente ha dato dimostrazione di aderire ai valori fondanti della comunità che lo ospita, partecipando alla vita sociale e conseguendo nel periodo della sua permanenza in Italia impieghi lavorativi nonostante la precarietà del titolo di soggiorno fino ad oggi detenuto. Al momento, egli è titolare di un contratto di lavoro subordinato e di patente di guida;
che merita rilevare l'insussistenza di ogni pericolosità sociale dell'odierno richiedente e il fatto che egli trova il sostegno di numerosi connazionali presenti sul territorio, intende frequentare un ulteriore corso di lingua italiana per approfondire il suo percorso di integrazione e prestare la propria opera in favore della comunità, aderendo ad associazioni di volontariato operanti sul territorio;
A dimostrazione dell'integrazione socio-lavorativa sul Territorio Nazionale riferisce di produrre, in uno con il ricorso:
01. istanza ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
02. decisione impugnata, con verbale di notifica;
03. cu2021;
04. cu2022;
05. cu2023;
06. certificato residenza busta paga, unilav;
07. pf2023;
08.documenti personali;.
In realtà ciò che risulta allegato effettivamente al ricorso sono : certificato di attribuzione numero partita IVA;
certificato di residenza;
attestato di frequenza corso di italiano livello A0;
comunicazione
attestante l'instaurazione del rapporto di lavoro alle dipendenze del sig. a Pt_3 Parte_4 tempo determinato parziale, decorrente dal 5.9.2022 al 28.2.2023, successivamente prorogato fino al 31.8.2023 e relative buste paga dei mesi dal mese di settembre 2022 fino al mese di giugno 2023 con una retribuzione media mensile pari a euro 850,00;
pagina di comunicazione incompleta Pt_3 attestante l'instaurazione di un rapporto di lavoro come pellettiere a tempo determinato parziale dal
3.10.2022 al 31.12.2022 con datore di lavoro sconosciuto;
ricevute a carico di Foodinho Srl per il periodo aprile – agosto 2023 per attività di rider con importi variabili che oscillano da euro 1.100,00 a 1.500,00;
buste paga inerenti al rapporto di lavoro alle dipendenze di Takeaway.com Express Italy S.r.l. da maggio 2021 ad aprile 2022 con importo mensile medio di euro 350,00, alcune delle quali sprovviste dell'intestazione INAIL prevista dalla legge.
Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1.1 ed annullato il provvedimento impugnato, sia dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale e sia ordinato alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Con provvedimento del 30.10.2023, il Giudice, rilevata la mancanza in atti di quasi tutti i documenti indicati nel ricorso come allegati da 1 a 8 (mentre è presente diversa documentazione lavorativa non indicata come allegata) tra cui, in particolare, gli indispensabili: provvedimento impugnato accompagnato dal parere della Commissione a cui il Questore si è conformato e verbale di notifica del suddetto provvedimento onde verificare la tempestività dell'impugnazione, ha invitato il ricorrente ad integrare la documentazione necessaria alla valutazione della domanda nonché la richiesta di sospensiva, concedendo termine per le produzioni richieste fino al 10.11.2023.
Pagina 2 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Con provvedimento del 15.11.2023, il giudice relatore per il Collegio, rilevato che il difensore del ricorrente non aveva provveduto ad integrare la documentazione richiesta, non ravvisando gravi e comprovate ragioni di sospensione del provvedimento impugnato, ha respinto la relativa istanza ed ha provveduto a fissare la discussione del ricorso alla trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 30.5.2024.
Il - Questura di si è costituito in giudizio in data 4.4.2024 tramite Controparte_1 CP_1
l'Avvocatura dello Stato, ha prodotto il parere negativo alla domanda di protezione speciale del richiedente della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di
del 31.3.2023 ed ha chiesto il rigetto del ricorso osservando : CP_1 che il ricorrente è entrato in Italia nel 2020;
ha presentato domanda di protezione internazionale, respinta dalla Commissione territoriale di Trieste;
non ha vincoli o legami familiari sul territorio nazionale e che il cosiddetto “inserimento” si riduce allo svolgimento di rapporti di lavoro saltuari nel tempo, condizioni le quali, a dire della parte convenuta, non costituiscono un “quid pluris rispetto al mero interesse a permanere nel territorio nazionale e alla regolarizzazione di una situazione di fatto originariamente irregolare (che altrimenti se ne dovrebbe concludere che è sufficiente la permanenza di fatto in Italia per rendere obbligatori il riconoscimento da parte dell'ordinamento”.
Con nota depositata il 27.5.2024, la difesa di parte ricorrente non solo non ha ottemperato alla produzione del provvedimento impugnato, ma ha riferito di stare depositando i seguenti
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