Trib. Firenze, sentenza 12/02/2025, n. 498
TRIB Firenze
Sentenza
12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 2764/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 2764/2024 promosso da:
, con l'avv. Lorenzo Cirri Parte_1
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente non costituito con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: all'udienza del 03.02.2025 il procuratore della ricorrente ha concluso “come da ricorso e come da verbale dell'udienza dell'08.01.2025 (affido super esclusivo alla madre, euro pagina 1 di 6
500,00 per ciascun figlio a titolo di mantenimento, spese straordinarie nella misura del
50%, assegno unico alla madre per intero).
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 06.03.2024 , premesso che dall'unione more Parte_1
uxorio tra la medesima e sono nati i figli Parte_2 Persona_1
(12.11. 2011) e (25-11-2014), ha esposto che la
[...] Persona_2
relazione sentimentale sarebbe definitivamente cessata nel dicembre 2022, anche a causa di una asserita dipendenza del da alcool e sostanze stupefacenti, CP_1
che il padre si sarebbe da tempo allontanato da casa e si sarebbe trasferito definitivamente in Spagna, che non contribuirebbe, e non avrebbe di fatto mai contribuito, al mantenimento dei figli, se non in maniera del tutto inadeguata, e che si limiterebbe a vederli e sentirli sporadicamente. La sig.ra ha dichiarato, Pt_1
pertanto, che i figli sarebbero completamente a suo carico e che ella provvederebbe interamente alla loro cura, educazione oltre che al loro mantenimento. Il padre, del quale la ricorrente ignorerebbe la attuale situazione lavorativa, sarebbe figura genitoriale del tutto assente ed indifferente ai bisogni dei figli. La madre, quindi, stante la quasi totale assenza del padre nella vita dei figli, l'assenza di notizie certe sulla condizione economica ed abitativa del padre, considerato che la situazione, per come prospettata, le crea grandi difficoltà non solo sul piano economico e genitoriale ma anche su quello amministrativo come, per esempio, nel caso di sottoscrizione di documenti attinenti ai figli, ha chiesto al Tribunale l'affidamento esclusivo dei minori a lei ricorrente con collocamento presso la medesima o, in ipotesi, l'affido condiviso, previa valutazione dell'effettiva disintossicazione da alcool e sostanze da parte del padre, la regolamentazione delle modalità di frequentazione con il padre, la previsione a carico del di un assegno CP_1
di mantenimento dell'importo mensile di € 350,00 per i figli minori, con l'adeguamento ISTAT, oltre al 50%
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 2764/2024 promosso da:
, con l'avv. Lorenzo Cirri Parte_1
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente non costituito con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: all'udienza del 03.02.2025 il procuratore della ricorrente ha concluso “come da ricorso e come da verbale dell'udienza dell'08.01.2025 (affido super esclusivo alla madre, euro pagina 1 di 6
500,00 per ciascun figlio a titolo di mantenimento, spese straordinarie nella misura del
50%, assegno unico alla madre per intero).
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 06.03.2024 , premesso che dall'unione more Parte_1
uxorio tra la medesima e sono nati i figli Parte_2 Persona_1
(12.11. 2011) e (25-11-2014), ha esposto che la
[...] Persona_2
relazione sentimentale sarebbe definitivamente cessata nel dicembre 2022, anche a causa di una asserita dipendenza del da alcool e sostanze stupefacenti, CP_1
che il padre si sarebbe da tempo allontanato da casa e si sarebbe trasferito definitivamente in Spagna, che non contribuirebbe, e non avrebbe di fatto mai contribuito, al mantenimento dei figli, se non in maniera del tutto inadeguata, e che si limiterebbe a vederli e sentirli sporadicamente. La sig.ra ha dichiarato, Pt_1
pertanto, che i figli sarebbero completamente a suo carico e che ella provvederebbe interamente alla loro cura, educazione oltre che al loro mantenimento. Il padre, del quale la ricorrente ignorerebbe la attuale situazione lavorativa, sarebbe figura genitoriale del tutto assente ed indifferente ai bisogni dei figli. La madre, quindi, stante la quasi totale assenza del padre nella vita dei figli, l'assenza di notizie certe sulla condizione economica ed abitativa del padre, considerato che la situazione, per come prospettata, le crea grandi difficoltà non solo sul piano economico e genitoriale ma anche su quello amministrativo come, per esempio, nel caso di sottoscrizione di documenti attinenti ai figli, ha chiesto al Tribunale l'affidamento esclusivo dei minori a lei ricorrente con collocamento presso la medesima o, in ipotesi, l'affido condiviso, previa valutazione dell'effettiva disintossicazione da alcool e sostanze da parte del padre, la regolamentazione delle modalità di frequentazione con il padre, la previsione a carico del di un assegno CP_1
di mantenimento dell'importo mensile di € 350,00 per i figli minori, con l'adeguamento ISTAT, oltre al 50%
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