Trib. Napoli, sentenza 16/10/2024, n. 6755

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 16/10/2024, n. 6755
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 6755
Data del deposito : 16 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO - Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'udienza del 16 ottobre 2024 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 347 R.G. 2023 TRA

Parte_1
elettivamente domiciliata in Saviano (NA) alla via Strocchia n.132, presso lo studio legale degli avv.ti Corrado Coppola e Francesco Strocchia, da cui è rapp.ta e difesa, come da atti RICORRENTE
E

Controparte_1
elett.te dom.to in Napoli alla via Pontano n°61 presso lo studio dell'Avv. Enrico Viggiano, da cui è rappresentato e difeso come da atti RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive e TFR
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di aver prestato la propria attività lavorativa per conto e alle dipendenze del convenuto , esercente CP_1 attività di avvocato presso il suo studio professionale in Napoli via Pontano n. 61, dal 21/12/2010 al 30/09/2022, con la mansione di segretaria e con articolazione oraria per 5 turni settimanali di n.3:30/4:00 ore giornaliere dalle ore 16:00 alle 19:30/20:00 nonché una volta a settimana di mattina per lo svolgimento di prestazioni per lo studio presso diversi uffici giudiziari.


Deduce che negli ultimi due anni lavorativi, dal 1 gennaio 2021 al 30 settembre 2022, ha percepito la retribuzione pari ad €.9.350,00 invece di quella effettivamente da percepire pari ad €.14.149,98 con una differenza in negativo pari ad € 4.799.98, asserendo che la retribuzione percepita non è sufficiente in base al combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 cod. civ. nonché in base alle tariffe minime applicate dal CCNL. Deduce ancora che il datore di lavoro ha effettuato reiterate omissioni di versamenti assistenziali e previdenziali e CP_2 che la scoperta di tale inadempimento ha determinato le dimissioni dal rapporto di lavoro in data 30.9.2022. Deduce quindi che i predetti inadempimenti nell'obbligazione retributiva hanno avuto incidenza sul computo degli istituti retributivi indiretti e differiti – TFR e mensilità aggiuntive, ferie, festivi e permessi – che risultano riconosciuti in misura inferiore al dovuto.
Chiede pertanto accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con le modalità di cui sopra nonché la sussistenza del diritto alle differenze retributive per le causali sopra esposte, con la condanna della convenuta al pagamento del dovuto per come quantificato negli analitici conteggi allegati al ricorso introduttivo.
- LA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO Si è costituito il convenuto, resistendo al ricorso con vari argomenti in fatto e in diritto. Eccepisce preliminarmente la nullità del ricorso e la inammissibilità della prova ivi articolata. Deduce inoltre l'infondatezza dell'avversa pretesa nel merito per asserita insussistenza dei fatti costitutivi circa la durata oraria dedotta, asserendo l'avvenuto pagamento di una retribuzione sufficiente in relazione alla qualità e quantità del lavoro prestato. Contesta quindi specificamente talune causali poste a fondamento delle asserite differenze retributive anche per gli istituti indiretti nonché contesta i conteggi di controparte perché riferiti ad allegazioni generiche e sfornite di prova. Chiede pertanto dichiararsi la inammissibilità del ricorso e rigettare la pretesa avversa. Spiega inoltre domanda riconvenzionale per ottenere l'accertamento dell'inadempimento di controparte a dare il termine di preavviso per le dimissioni dal rapporto di lavoro subordinato, con condanna della al pagamento del Pt_1 dovuto, per come quantificato nelle conclusioni alla stregua del CCNL di settore applicato – Studi Professionali.
- LO SVOLGIMENTO DELLA CAUSA E LA DECISIONE Costituitosi il contraddittorio tra le parti, disposto lo spostamento dell'udienza di discussione ex art. 418 cp.c per la spiegata domanda riconvenzionale, è stato esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione anche a mezzo del libero interrogatorio personale delle parti in causa. Ammesse quindi le istanze istruttorie per prova testimoniale ed espletata la prova, la
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