Trib. Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 2
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Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 31.12.2024;
richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 13.12.2024;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1451/2024 R.G.Lav. TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dagli eli, Zampieri, Ganci giusta procura posta allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Monreale (PA) via Roma 48, con indicazione degli indirizzi di posta elettronica per ricevere le comunicazioni Email_1 Email_2
;
Email_3 Email_4
ORRENTE
[...]
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: beneficio annuale di Euro 500,00 annui previsto dall'art. 1 legge 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente, docente assunta in ruolo dal 1.9.2022, allega di avere prestato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 attività di docente con plurimi contratti a termine senza fruire del beneficio di Euro 500,00 previsto dall'art. 1 legge 107/2015 per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Ritiene che la normativa italiana, che limita soltanto al personale docente di ruolo il beneficio, violi il principio di non discriminazione del personale a tempo determinato sancito a livello comunitario dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul personale a tempo
1
determinato e chiede, pertanto, il riconoscimento del diritto vantato e l'erogazione delle somme maturate. Nonostante la regolare notifica nei suoi confronti il non si CP_1 costituiva in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia. Si ricorda in punto di diritto che, a seguito di ordinanza di remissione ex art. 363 bis c.p.c., la Suprema Corte di Cassazione (Cass. 29961/2023) interessandosi della vicenda ha sancito i seguenti principi: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il ben ui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in
2
ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Nonostante tali principi non siano del tutto collimanti con quanto sostenuto dal Tribunale di Ancona in precedenti giudiziali resi sul medesimo tema, in virtù della funzione nomofilattica delle pronunce della Suprema Corte si ritiene di adeguarsi alle statuizioni dettate dalla giurisprudenza di legittimità, che permettono di superare molte delle eccezioni sollevate dal . CP_1
Nel merito, l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistr Controparte_2 fessionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. Il DPCM del 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sub art. 2 sanciva che “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docen Controparte_2 il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Controparte_2
, secondo le modalità da quest'ultim
[...] minato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Controparte_2
o indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 31.12.2024;
richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 13.12.2024;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1451/2024 R.G.Lav. TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dagli eli, Zampieri, Ganci giusta procura posta allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Monreale (PA) via Roma 48, con indicazione degli indirizzi di posta elettronica per ricevere le comunicazioni Email_1 Email_2
;
Email_3 Email_4
ORRENTE
[...]
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: beneficio annuale di Euro 500,00 annui previsto dall'art. 1 legge 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente, docente assunta in ruolo dal 1.9.2022, allega di avere prestato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 attività di docente con plurimi contratti a termine senza fruire del beneficio di Euro 500,00 previsto dall'art. 1 legge 107/2015 per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Ritiene che la normativa italiana, che limita soltanto al personale docente di ruolo il beneficio, violi il principio di non discriminazione del personale a tempo determinato sancito a livello comunitario dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul personale a tempo
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determinato e chiede, pertanto, il riconoscimento del diritto vantato e l'erogazione delle somme maturate. Nonostante la regolare notifica nei suoi confronti il non si CP_1 costituiva in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia. Si ricorda in punto di diritto che, a seguito di ordinanza di remissione ex art. 363 bis c.p.c., la Suprema Corte di Cassazione (Cass. 29961/2023) interessandosi della vicenda ha sancito i seguenti principi: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il ben ui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in
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ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Nonostante tali principi non siano del tutto collimanti con quanto sostenuto dal Tribunale di Ancona in precedenti giudiziali resi sul medesimo tema, in virtù della funzione nomofilattica delle pronunce della Suprema Corte si ritiene di adeguarsi alle statuizioni dettate dalla giurisprudenza di legittimità, che permettono di superare molte delle eccezioni sollevate dal . CP_1
Nel merito, l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistr Controparte_2 fessionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”. Il DPCM del 23 settembre 2015 (di recente annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), sub art. 2 sanciva che “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docen Controparte_2 il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Controparte_2
, secondo le modalità da quest'ultim
[...] minato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Controparte_2
o indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo
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