Trib. Gela, sentenza 04/12/2024, n. 293

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Gela, sentenza 04/12/2024, n. 293
Giurisdizione : Trib. Gela
Numero : 293
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 329/2022

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 329/2022 R.G., avente ad oggetto “differenze retributive”
PROMOSSA DA
, con l'avv. Giuseppe Condorelli;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Nadia Gnoffo;
CP_1
- Resistente
********
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Premessa.

Con ricorso depositato il 18 marzo 2022, ha adito questo Tribunale, Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che il concludente ha prestato attività di lavoro dipendente alle di-pendenze della corrente a Gela nel CP_1 CP_2
Vico Spinello n. 5 (P.IVA ) con contratto a tempo determinato dal 8/4/2019 al P.IVA_1
30/11/2019, dal 1/12/2019 al 24/12/2019, dal 27/2/2020 al 31/3/2020, dal 16/5/2020 al 30/6/2020 ed infine dal 21/8/2020 al 11/10/2020 con la qualifica di operaio metalmeccanico VI livello del
CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche private e delle istallazioni di impianti elettrici. Accertare e dichiarare indi che per la detta attività il ricorrente ha diritto alla cor- responsione delle spettanze economiche non percepite complessivamente pari a €uro 63.011,55 o a quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, per le causali di cui in premessa da intendere qui integralmente ripetute e trascritte. Conseguentemente condannare la
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 del concludente della complessiva somma di 63.011,55 €uro, o di quell'altra maggiore o minore
1 giusta ed equa somma che sarà liquidata dal Decidente anche eventualmente ricorrendo al Suo prudente apprezzamento, e comunque ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma così rivalutata dalle singole date di maturazione dei crediti siccome in premessa esposti e sino all'integrale soddisfo…”.
A fondamento delle proprie pretese, ha rappresentato di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dall'8 aprile 2019 all'11 ottobre 2020, secondo gli intervalli di tempo specificati in ricorso, con contratto a tempo indeterminato, con la mansione di “operaio metalmeccanico”, con inquadramento nel V livello del C.C.N.L. “Metalmeccanica Industria”;
che, di fatto, ha svolto, nei vari cantieri ove ha prestato servizio, le superiori mansioni di “capocantiere”;
nonché di aver prestato lavoro per 1.338 ore di straordinario, a fronte delle sole 13 riconosciute in busta paga;
che, pertanto, ha promosso la presente azione giudiziale al fine di vedere riconosciute le differenze retributive calcolate alla luce del CCNL applicabile.
Si è costituita la società convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'udienza del 4 dicembre 2024 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.


2. Merito.

Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato per quanto di ragione.

2.1 Mansioni superiori.
Secondo diuturna giurisprudenza di legittimità, il lavoratore, quando agisce per il riconoscimento delle mansioni superiori e delle relative differenze stipendiali, ai sensi dell'art. 2103
c.c.
, deve dimostrare: che il datore di lavoro con il conferimento delle mansioni superiori abbia inteso fronteggiare un'esigenza organizzativa non meramente temporanea, utilizzando in modo duraturo le maggiori capacità del dipendente con inferiore qualifica (cfr. Cass. 4496/1997;
Cass.
n.18122/14);
che, in caso di mansioni promiscue, sussista una prevalenza “qualitativa e quantitativa” delle suddette mansioni superiori rispetto a quelle proprie del livello d'inquadramento;
che l'assegnazione sia stata piena, cioè nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata coerentemente con le mansioni
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