Trib. Pisa, sentenza 09/12/2024, n. 1436
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Testo completo
N. R.G. 2234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2234 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPELLI Parte_1 C.F._1
ELEONORA ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1
studio del predetto difensore, via Cosimini n. 31/2, Montecatini Terme (PI)
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
con intervento del PM in sede con ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
La parte ricorrente (l'unica costituita) ha concluso come in atti all'udienza del 28 novembre 2024, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiararsi Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 18 febbraio 1996 in San
Miniato (PI) con dall'unione con il quale è nata la figlia, , il 15 settembre Parte_2 Per_1
1997.
A fondamento della domanda proposta, allegava il venir meno tra loro coniugi Parte_1
della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di
separazione personale, conclusosi con decreto di omologa emesso in data 22 novembre 2000, n. cron.
3240/00, r.n. c. 1441/00 e ad intraprendere, entrambi, nuove convivenze dalle quali avevano dei figli.
Su tali presupposti, chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio, revocando il contributo di mantenimento posto a carico dell'ex coniuge e in favore della figlia , atteso il raggiungimento da parte sua dell'autosufficienza economica e dichiarando Per_1
che i coniugi erano indipendenti economicamente.
Seppur raggiunto da rituale notifica, non si costituiva in giudizio né compariva Parte_2 personalmente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2234 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCARPELLI Parte_1 C.F._1
ELEONORA ed elettivamente domiciliata presso lo Email_1
studio del predetto difensore, via Cosimini n. 31/2, Montecatini Terme (PI)
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
con intervento del PM in sede con ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
La parte ricorrente (l'unica costituita) ha concluso come in atti all'udienza del 28 novembre 2024, il cui verbale è da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiararsi Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 18 febbraio 1996 in San
Miniato (PI) con dall'unione con il quale è nata la figlia, , il 15 settembre Parte_2 Per_1
1997.
A fondamento della domanda proposta, allegava il venir meno tra loro coniugi Parte_1
della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di
separazione personale, conclusosi con decreto di omologa emesso in data 22 novembre 2000, n. cron.
3240/00, r.n. c. 1441/00 e ad intraprendere, entrambi, nuove convivenze dalle quali avevano dei figli.
Su tali presupposti, chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio, revocando il contributo di mantenimento posto a carico dell'ex coniuge e in favore della figlia , atteso il raggiungimento da parte sua dell'autosufficienza economica e dichiarando Per_1
che i coniugi erano indipendenti economicamente.
Seppur raggiunto da rituale notifica, non si costituiva in giudizio né compariva Parte_2 personalmente
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