Trib. Patti, sentenza 13/03/2025, n. 292
TRIB Patti
Sentenza
13 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 13 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
304/2021 R.G.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. ANTONELLO PROTOPAPA, il quale dichiara di avere depositato copia del registro dei cespiti ammortizzabili dell'anno
2016 della società opponente da cui si evince che i beni oggetto della fattura sono stati portati in ammortamento. Ne chiede l'ammissione e, in subordine, l'acquisizione ex art. 210 c.p.c.
In ogni caso, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. GIUSEPPE CARIANNI, il quale contesta l'ammissibilità del documento prodotto da controparte in quanto intempestivo nonché non rispondente al vero e, pertanto, chiede di non tenerne conto ai fini della decisione.
Precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso questo Ufficio ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 304/2021 R.G.
TRA
ELNA S.A.S. DI NT GI & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Gioiosa Marea, c. da Russa n. 68/B (p.i.
03029540832), elettivamente domiciliata in Patti, Corso Matteotti n. 146/F, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Carianni, che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
SI EG, nata a [...] il [...] e residente in [...] (c.f. [...]), ivi elettivamente domiciliata in via Rubino n. 2, presso lo studio dell'avv. Antonello Protopapa che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 24 febbraio 2021 EL s.a.s. di IN NA & C. proponeva opposizione avverso il decreto n. 20/2021 con cui questo Tribunale le
aveva ingiunto il pagamento di € 30.892,00 – oltre interessi e spese – in favore di LE
OS in virtù di fattura n. 23/2015 per l'acquisto di tre scivoli gonfiabili, i.e. mod.
“Gallo”, mod. “Castello Re Artù”, mod. “Simpson”.
Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 30 settembre 2021, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile.
La causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 26 gennaio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte).
Formulata una proposta conciliativa rifiutata dall'opponente, la causa veniva istruita a mezzo di prova orale e all'odierna udienza viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito “che
[l]'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 13 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
304/2021 R.G.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. ANTONELLO PROTOPAPA, il quale dichiara di avere depositato copia del registro dei cespiti ammortizzabili dell'anno
2016 della società opponente da cui si evince che i beni oggetto della fattura sono stati portati in ammortamento. Ne chiede l'ammissione e, in subordine, l'acquisizione ex art. 210 c.p.c.
In ogni caso, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. GIUSEPPE CARIANNI, il quale contesta l'ammissibilità del documento prodotto da controparte in quanto intempestivo nonché non rispondente al vero e, pertanto, chiede di non tenerne conto ai fini della decisione.
Precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso questo Ufficio ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 304/2021 R.G.
TRA
ELNA S.A.S. DI NT GI & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Gioiosa Marea, c. da Russa n. 68/B (p.i.
03029540832), elettivamente domiciliata in Patti, Corso Matteotti n. 146/F, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Carianni, che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
SI EG, nata a [...] il [...] e residente in [...] (c.f. [...]), ivi elettivamente domiciliata in via Rubino n. 2, presso lo studio dell'avv. Antonello Protopapa che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 24 febbraio 2021 EL s.a.s. di IN NA & C. proponeva opposizione avverso il decreto n. 20/2021 con cui questo Tribunale le
aveva ingiunto il pagamento di € 30.892,00 – oltre interessi e spese – in favore di LE
OS in virtù di fattura n. 23/2015 per l'acquisto di tre scivoli gonfiabili, i.e. mod.
“Gallo”, mod. “Castello Re Artù”, mod. “Simpson”.
Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 30 settembre 2021, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile.
La causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 26 gennaio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte).
Formulata una proposta conciliativa rifiutata dall'opponente, la causa veniva istruita a mezzo di prova orale e all'odierna udienza viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito “che
[l]'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del
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