Trib. Pavia, sentenza 26/04/2024, n. 779
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 930/2023 promossa da:
COMUNE DI VIDIGULFO (c.f. 00385320189 ) con il patrocinio dell'avv. MASSARO
ROCCO
PARTE ATTRICE contro
KIBERNETES S.R.L. (cf. 01190430262 ) con il patrocinio dell'avv. CALO' GIORGIO
MARCO TO (cf. [...]) con il patrocinio dell'avv. ROVEDA GIOVANNI
PARTE CONVENUTA
AIG EUROPE S.A. (c.f. 97819940152 ) con il patrocinio dell'avv. FERRARO MARCO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, respinta ogni contraria domanda od eccezione avversaria: in via principale: 1) accertare e dichiarare la responsabilità della società
Kibernetes S.r.l. per aver violato il dovere di diligenza di cui agli artt. 1176 co.2, 2236 e
2055 c.c. e per l'effetto condannarla ai sensi dell'art. 1218 c.c. al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal Comune di Vidigulfo pari alla somma di Euro 86.877.00 o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonchè al risarcimento della somma di Euro 54.826,03 corrisposta a Kibernetes S.r.l. a titolo di compenso percentuale;
2) accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Sig.
CO ST per aver violato il dovere di diligenza di cui agli artt. 1176 co.2 e 2236 c.c.
pagina 1 di 16
e per l'effetto condannarlo ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2055 c.c. al risarcimento dei danni patiti dal Comune di Vidigulfo pari alla somma di Euro 86.877.00 o alla diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
In via subordinata, rispetto alla domanda principale sub 1): accertare e dichiarare la responsabilità della società Kibernetes S.r.l. per inadempimento del contratto intercorso tra le parti, in particolare -ma non solo-, quanto all'obbligazione contrattuale della “messa in sicurezza della gestione attuale che evidenzi i rischi connessi ad eventuali scelte errate e azzeri per quanto possibile il rischio di possibili accertamenti di natura fiscale”, e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal Comune di Vidigulfo pari alla somma di Euro 86.877.00 o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonchè al risarcimento e/o alla restituzione della somma di Euro
54.826,03 corrisposta a Kibernetes S.r.l. a titolo di compenso percentuale sui risparmi fiscali;
in ogni caso condannare i convenuti alle spese di lite per onorari, spese generali, spese vive, CPA, IVA, alle successive ed occorrende, oltre a rifusione del contributo unificato. Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, precisare ed articolare mezzi di prova.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA KIBERNETES S.r.l.
“Tutto ciò premesso, KIBERNETES S.R.L., come in epigrafe rappresentata e domiciliata, rassegna le proprie conclusioni, ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 1), c.p.c., insistendo ffinché l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni diversa istanza, eccezione, allegazione, deduzione e difesa, Voglia:▪ in via principale: - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'intervenuta decadenza e/o prescrizione, ex art. 1667 c.c. e/o art. 102 D. Lgs. n. 50/2016, del diritto al risarcimento del danno derivante da (ipotetici) difformità e/o vizi delle prestazioni rese da Kibernetes S.r.l. in forza del contratto d'appalto relativo al servizio specialistico di recupero e predisposizione del risparmio IRAP e IVA affidato dal Comune di Vidigulfo, ai sensi degli artt. 1655 e ss. e dell'art. 36, 2° comma, lett. a), D. Lgs. n.
50/2016, con Determinazione n. 13/2016;- per l'effetto, rigettare, poiché decaduta e/o prescritta e/o infondata ai sensi dell'art. 1667 c.c. e/o dell'art. 102 D. Lgs. n. 50/2016, la domanda risarcitoria proposta dal Comune di Vidigulfo nei confronti di Kibernetes S.r.l.;
▪ in via subordinata, - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'infondatezza delle domande risarcitorie proposte dal Comune di Vidigulfo e, per l'effetto, rigettare integralmente le stesse, anche, eventualmente, per carenza di prova e/o di danno ingiusto risarcibile;
▪ in via ulteriormente gradata, - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ridurre l'importo dovuto da Kibernetes S.r.l. in favore del Comune di Vidigulfo nella misura ritenuta equa e di giustizia, anche, eventualmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.;
▪ in ogni caso, - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che la compagnia assicurativa terza chiamata in causa, AIG RO S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, è obbligata a manlevare Kibernetes S.r.l. e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quanto eventualmente dovuto in favore del Comune di Vidigulfo. Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e Spese Generali al 15% ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2014”.
pagina 2 di 16 CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA TO
Emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, non accettandosi il contraddittorio su domande nuove, voglia il Tribunale di Pavia:
1. Respingere le domande formulate dall'attore nei confronti del Dott. CO ST perché tutte infondate in fatto ed in diritto.
2. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità in capo al Dott. CO ST, limitare ogni pronuncia nei confronti dello stesso esclusivamente in relazione alla quota di responsabilità imputabile a quest'ultimo.3.
In ogni caso, con integrale rifusione di spese e competenze di causa.
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, • In via principale: respingere la domanda svolta dal Comune di Vidigulfo nei confronti della Kibernetes SrL, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
• In via subordinata: - accertare la non operatività della garanzia assicurativa invocata per i fatti di causa;
- nella denegata ipotesi di accertamento della copertura assicurativa nei limiti di operatività contrattuale, Voglia limitare la condanna in applicazione degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.;
- escludere, limitare e/o contenere l'obbligo indennitario in capo ad AIG EUROPE SA in conformità ai limiti ed ai termini di cui alla polizza applicabile, - con esclusione di garanzia per le quote eventualmente riferibili a condebitori solidali e riconoscimento della franchigia contrattuale come dovuta. • con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite compresa IVA e C.A. oltre spese generali nelle prime due e parziale compensazione solo nelle altre.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Il Comune di Vidigulfo ha convenuto in giudizio la società Kibernetes S.r.l. e
CO ST allegando:
- di aver accettato con determina del 12/5/2016 la proposta contrattuale della Kibernetes
S.r.l. avente ad oggetto la messa in sicurezza della gestione fiscale del Comune ed il recupero di risorse finanziarie dall'analisi delle dichiarazioni IRAP e I.V.A. degli anni
2014/2015/2016 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte attrice);
- che l'accordo anzidetto prevedeva un corrispettivo in favore della società convenuta proporzionale all'entità del credito tributario ottenuto;
- che all'esito dell'indicato accordo il comune di Vidigulfo aveva presentato, sulla base del
pagina 3 di 16
report formulato dalla Kibernetes S.r.l. all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione I.v.a. integrativa per l'anno 2015 nella quale era stato rappresentato un credito di imposta pari ad euro 311.419 in luogo di quello in precedenza indicato pari ad euro 113.655 (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte attrice);
- che il credito era originato dall'i.v.a. pagata in relazione alle opere di realizzazione del centro Polifunzionale e ai canoni di locazione incamerati dalle Poste Italiane S.p.A. e dall'Asl per il godimento da parte di queste ultime dei locali ivi edificati;
- che su detta dichiarazione integrativa era stato apposto dal commercialista CO
ST il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 241 del 1997 (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte attrice);
- che per l'esecuzione dell'incarico era stato pagato alla Kibernetes S.r.l. un corrispettivo di euro 54.826,03, i.v.a. inclusa;
- che in data 9 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate, con invito a comparire, aveva contestato che la dichiarazione integrativa I.V.A. relativa all'anno 2015 conteneva una richiesta di detrazione dell'imposta per euro 159.874 non legittima (cfr. doc n. 5 fascicolo parte attrice);
- che, pertanto, l'Agenzia delle Entrate aveva chiesto il pagamento di euro 159.874 a titolo di imposte ed euro 287.773,20 a titolo di sanzioni;
- che l'accertamento anzidetto era stato poi definito mediante adesione del Comune di
Vidigulfo che aveva accettato di pagare la somma di euro 246.751 di cui euro 159.874 a titolo di imposta ed euro 86.877 a titolo di sanzione (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte attrice).
Il comune di Vidigulfo ha, quindi, dedotto la responsabilità della convenuta
Kibertenes S.r.l. per aver elaborato una dichiarazione integrativa erronea e di CO
ST per aver avallato con il proprio visto una operazione illegittima.
1.1. Si sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti contestando la fondatezza della domanda di parte attrice;
la società Kibernetes S.r.l. ha, quindi, chiamato in causa la propria società di assicurazione, la AIG RO SA, anch'essa costituitasi in giudizio.
2. In via preliminare, occorre vagliare l'eccezione svolta dalla convenuta Kibernetes
S.r.l. circa l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto dell'attrice di invocare a
pagina 4 di 16
proprio favore la garanzia dell'art. 1667 cod. civ.
Sul punto occorre ricondurre il contratto intervenuto tra le parti alla figura del contratto di appalto piuttosto che a quello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 930/2023 promossa da:
COMUNE DI VIDIGULFO (c.f. 00385320189 ) con il patrocinio dell'avv. MASSARO
ROCCO
PARTE ATTRICE contro
KIBERNETES S.R.L. (cf. 01190430262 ) con il patrocinio dell'avv. CALO' GIORGIO
MARCO TO (cf. [...]) con il patrocinio dell'avv. ROVEDA GIOVANNI
PARTE CONVENUTA
AIG EUROPE S.A. (c.f. 97819940152 ) con il patrocinio dell'avv. FERRARO MARCO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, respinta ogni contraria domanda od eccezione avversaria: in via principale: 1) accertare e dichiarare la responsabilità della società
Kibernetes S.r.l. per aver violato il dovere di diligenza di cui agli artt. 1176 co.2, 2236 e
2055 c.c. e per l'effetto condannarla ai sensi dell'art. 1218 c.c. al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal Comune di Vidigulfo pari alla somma di Euro 86.877.00 o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonchè al risarcimento della somma di Euro 54.826,03 corrisposta a Kibernetes S.r.l. a titolo di compenso percentuale;
2) accertare e dichiarare la responsabilità professionale del Sig.
CO ST per aver violato il dovere di diligenza di cui agli artt. 1176 co.2 e 2236 c.c.
pagina 1 di 16
e per l'effetto condannarlo ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2055 c.c. al risarcimento dei danni patiti dal Comune di Vidigulfo pari alla somma di Euro 86.877.00 o alla diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
In via subordinata, rispetto alla domanda principale sub 1): accertare e dichiarare la responsabilità della società Kibernetes S.r.l. per inadempimento del contratto intercorso tra le parti, in particolare -ma non solo-, quanto all'obbligazione contrattuale della “messa in sicurezza della gestione attuale che evidenzi i rischi connessi ad eventuali scelte errate e azzeri per quanto possibile il rischio di possibili accertamenti di natura fiscale”, e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal Comune di Vidigulfo pari alla somma di Euro 86.877.00 o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonchè al risarcimento e/o alla restituzione della somma di Euro
54.826,03 corrisposta a Kibernetes S.r.l. a titolo di compenso percentuale sui risparmi fiscali;
in ogni caso condannare i convenuti alle spese di lite per onorari, spese generali, spese vive, CPA, IVA, alle successive ed occorrende, oltre a rifusione del contributo unificato. Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, precisare ed articolare mezzi di prova.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA KIBERNETES S.r.l.
“Tutto ciò premesso, KIBERNETES S.R.L., come in epigrafe rappresentata e domiciliata, rassegna le proprie conclusioni, ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 1), c.p.c., insistendo ffinché l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni diversa istanza, eccezione, allegazione, deduzione e difesa, Voglia:▪ in via principale: - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'intervenuta decadenza e/o prescrizione, ex art. 1667 c.c. e/o art. 102 D. Lgs. n. 50/2016, del diritto al risarcimento del danno derivante da (ipotetici) difformità e/o vizi delle prestazioni rese da Kibernetes S.r.l. in forza del contratto d'appalto relativo al servizio specialistico di recupero e predisposizione del risparmio IRAP e IVA affidato dal Comune di Vidigulfo, ai sensi degli artt. 1655 e ss. e dell'art. 36, 2° comma, lett. a), D. Lgs. n.
50/2016, con Determinazione n. 13/2016;- per l'effetto, rigettare, poiché decaduta e/o prescritta e/o infondata ai sensi dell'art. 1667 c.c. e/o dell'art. 102 D. Lgs. n. 50/2016, la domanda risarcitoria proposta dal Comune di Vidigulfo nei confronti di Kibernetes S.r.l.;
▪ in via subordinata, - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'infondatezza delle domande risarcitorie proposte dal Comune di Vidigulfo e, per l'effetto, rigettare integralmente le stesse, anche, eventualmente, per carenza di prova e/o di danno ingiusto risarcibile;
▪ in via ulteriormente gradata, - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, ridurre l'importo dovuto da Kibernetes S.r.l. in favore del Comune di Vidigulfo nella misura ritenuta equa e di giustizia, anche, eventualmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.;
▪ in ogni caso, - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che la compagnia assicurativa terza chiamata in causa, AIG RO S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, è obbligata a manlevare Kibernetes S.r.l. e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quanto eventualmente dovuto in favore del Comune di Vidigulfo. Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e Spese Generali al 15% ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2014”.
pagina 2 di 16 CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA TO
Emesse tutte le più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, non accettandosi il contraddittorio su domande nuove, voglia il Tribunale di Pavia:
1. Respingere le domande formulate dall'attore nei confronti del Dott. CO ST perché tutte infondate in fatto ed in diritto.
2. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità in capo al Dott. CO ST, limitare ogni pronuncia nei confronti dello stesso esclusivamente in relazione alla quota di responsabilità imputabile a quest'ultimo.3.
In ogni caso, con integrale rifusione di spese e competenze di causa.
CONCLUSIONI TERZA CHIAMATA
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, • In via principale: respingere la domanda svolta dal Comune di Vidigulfo nei confronti della Kibernetes SrL, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
• In via subordinata: - accertare la non operatività della garanzia assicurativa invocata per i fatti di causa;
- nella denegata ipotesi di accertamento della copertura assicurativa nei limiti di operatività contrattuale, Voglia limitare la condanna in applicazione degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.;
- escludere, limitare e/o contenere l'obbligo indennitario in capo ad AIG EUROPE SA in conformità ai limiti ed ai termini di cui alla polizza applicabile, - con esclusione di garanzia per le quote eventualmente riferibili a condebitori solidali e riconoscimento della franchigia contrattuale come dovuta. • con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite compresa IVA e C.A. oltre spese generali nelle prime due e parziale compensazione solo nelle altre.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Il Comune di Vidigulfo ha convenuto in giudizio la società Kibernetes S.r.l. e
CO ST allegando:
- di aver accettato con determina del 12/5/2016 la proposta contrattuale della Kibernetes
S.r.l. avente ad oggetto la messa in sicurezza della gestione fiscale del Comune ed il recupero di risorse finanziarie dall'analisi delle dichiarazioni IRAP e I.V.A. degli anni
2014/2015/2016 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte attrice);
- che l'accordo anzidetto prevedeva un corrispettivo in favore della società convenuta proporzionale all'entità del credito tributario ottenuto;
- che all'esito dell'indicato accordo il comune di Vidigulfo aveva presentato, sulla base del
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report formulato dalla Kibernetes S.r.l. all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione I.v.a. integrativa per l'anno 2015 nella quale era stato rappresentato un credito di imposta pari ad euro 311.419 in luogo di quello in precedenza indicato pari ad euro 113.655 (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte attrice);
- che il credito era originato dall'i.v.a. pagata in relazione alle opere di realizzazione del centro Polifunzionale e ai canoni di locazione incamerati dalle Poste Italiane S.p.A. e dall'Asl per il godimento da parte di queste ultime dei locali ivi edificati;
- che su detta dichiarazione integrativa era stato apposto dal commercialista CO
ST il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 241 del 1997 (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte attrice);
- che per l'esecuzione dell'incarico era stato pagato alla Kibernetes S.r.l. un corrispettivo di euro 54.826,03, i.v.a. inclusa;
- che in data 9 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate, con invito a comparire, aveva contestato che la dichiarazione integrativa I.V.A. relativa all'anno 2015 conteneva una richiesta di detrazione dell'imposta per euro 159.874 non legittima (cfr. doc n. 5 fascicolo parte attrice);
- che, pertanto, l'Agenzia delle Entrate aveva chiesto il pagamento di euro 159.874 a titolo di imposte ed euro 287.773,20 a titolo di sanzioni;
- che l'accertamento anzidetto era stato poi definito mediante adesione del Comune di
Vidigulfo che aveva accettato di pagare la somma di euro 246.751 di cui euro 159.874 a titolo di imposta ed euro 86.877 a titolo di sanzione (cfr. doc. n. 6 fascicolo parte attrice).
Il comune di Vidigulfo ha, quindi, dedotto la responsabilità della convenuta
Kibertenes S.r.l. per aver elaborato una dichiarazione integrativa erronea e di CO
ST per aver avallato con il proprio visto una operazione illegittima.
1.1. Si sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti contestando la fondatezza della domanda di parte attrice;
la società Kibernetes S.r.l. ha, quindi, chiamato in causa la propria società di assicurazione, la AIG RO SA, anch'essa costituitasi in giudizio.
2. In via preliminare, occorre vagliare l'eccezione svolta dalla convenuta Kibernetes
S.r.l. circa l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto dell'attrice di invocare a
pagina 4 di 16
proprio favore la garanzia dell'art. 1667 cod. civ.
Sul punto occorre ricondurre il contratto intervenuto tra le parti alla figura del contratto di appalto piuttosto che a quello
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