Trib. Messina, sentenza 09/01/2024, n. 24
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale civile di Messina
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. R R, in funzione di giudice del lavoro, in esito al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.12.2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente n. r.g. 3756/2022, instaurato da
C.F. e P.I. , Parte_1 P.IVA_1
con sede in Rutigliano (Bari), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Messina, via Giacomo Venezian, 23, presso lo studio dell' Avv. F G, giusta procura in atti
Opponente nei confronti di
, nato a Messina il 23.12.1975 cod. fisc. CP_1
, residente in Fiumedinisi (ME), Salita San Pietro 8, C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. A S, in
Catania, Via Giacomo Leopardi, nr. 60,
Opposto
Commerciale (“ ), con sede in Messina, Salita Larderia CP_2 CP_2
s.n., Contrada Roccamotore, C.F./P.IVA in persona del legale P.IVA_2
rappresentante, signor rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2 separato foglio in calce al presente atto, dall'avv. Giuseppe Augello (C.F.
, presso il cui studio in Catania, piazza Trento 2 è C.F._2
elettivamente domiciliata,
con sede in Ragusa, cd. , c.f. e p.i. (giusta CP_3 Controparte_4 P.IVA_3
atto di fusione del 22 dicembre 2022), in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, dott. Controparte_5
rappresentata e difesa, dall'avv. Antonio Scribano, giusta procura in atti
Terzi chiamati
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente provvedimento viene redatto richiamando, ex art. 118 disp.att.c.p.c., i precedenti giurisprudenziali di merito, resi in identica materia, dall'intestato Tribunale.
1.Esame dei fatti di causa
Con il decreto ingiuntivo n. 341/2022 del 11/06/2022, RG n. 2573/2022, il
Tribunale aveva ingiunto all'odierno opponente il pagamento dell'importo complessivo di € 4.368,46 dovuto a titolo indennità per ferie non godute, ROL e festività maturati durante l'intero rapporto di lavoro nonché per i ratei di 13° mensilità 2021 e 14° mensilità 2022.
La società opponente affidava al ricorso i seguenti motivi che sinteticamente si riportano: - cessazione definitiva del rapporto di affitto di azienda alla data del
30.09.2021 con disponibilità della alla retrocessione immediata dei rami Pt_1
d'azienda;
- ritardo della riconsegna, originariamente prevista per giugno 2021, per esclusiva responsabilità della , unica obbligata al pagamento dei debiti CP_2
prededucibili maturati in corso della procedura di concordato.
Spiegava pertanto domanda di manleva nel caso di soccombenza, nei confronti della
o della nuova affittuaria uniche responsabili dei CP_2 Controparte_6
ritardi nella retrocessione dell'azienda dopo il mese di settembre 2021.
Chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in giudizio dei terzi ed CP_2
e dichiarare fondata ed ammissibile l'opposizione e, per l'effetto, Controparte_7
revocare annullare e/o modificare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando la non debenza da parte dell'opponente delle somme oggetto di intimazione ovvero dichiarando la Commerciale e/o la tenute al loro pagamento;
in CP_2 Controparte_7
subordine condannare le terze chiamate in causa a manlevare e/o tenere indenne la
dalle conseguenze pregiudizievoli conseguenti al giudizio di Parte_1
opposizione e al decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi di lite.
La si costituiva in giudizio deducendo la non rispondenza Parte_3
al vero della presunta proroga dell'affitto fino al 30.9.2021 ed affermava che invece il Tribunale aveva richiesto a e di concordare la proroga per CP_2 Parte_1
consentire lo svolgimento della procedura competitiva per la stipula di un nuovo contratto e salvaguardare la continuità aziendale e per non arrecare pregiudizio soprattutto ai lavoratori con conseguente nuova scadenza dipendente dalla stipula del nuovo contratto di affitto a seguito della gara competitiva.
Specificava che i ritardi nella stipula del nuovo contratto di affitto con la e CP_7
nella riconsegna dei punti vendita erano dipesi, oltre che dai tempi fisiologici per la stipula di un contratto complesso, dalla necessità di attendere l'autorizzazione del
Tribunale e dalla condotta ostruzionistica dell'affittuaria uscente.
Evidenziava inoltre che il programma delle riconsegne era stato concordato in udienza, con sottoscrizione del relativo verbale anche da parte di . Parte_1
Rilevava che alla data di maturazione delle pretese del dipendente il suo datore di lavoro era solo la quale società aveva proseguito la sua attività Parte_1
anche nei mesi successivi al settembre 2021.
Spiegava che la Sezione Fallimentare del Tribunale di Messina si era specificamente pronunziata sull'obbligo di di farsi carico di tutti gli oneri maturati nella Parte_1
fase di avvicendamento, compresi quelli derivanti dai rapporti lavorativi, così come risultante anche dagli accordi sindacali e come confermato dalla stessa Parte_1
con propria pec del 14.10.2021.
Evidenziava che l'art. 3 del contratto di affitto di ramo d'azienda dell'11.05.2019 aveva espressamente escluso la solidarietà di cedente e cessionario per tutto ciò che sarebbe maturato in favore dei dipendenti trasferiti fino al termine dell'affitto.
Chiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto con accertamento dell'imputabilità esclusiva in capo a di Parte_1 tutte le obbligazioni maturate sino all'effettiva riconsegna in contraddittorio dei singoli punti vendita facenti parte del ramo affittato, con esclusione della solidarietà di Con vittoria di spese e compensi di lite, anche in Parte_3
applicazione dell'art. 96 c.p.c.
La si costituiva in giudizio spiegando che il contratto di affitto Controparte_8
di ramo d'azienda del 02.11.2021, previamente autorizzato dal Giudice delegato del concordato preventivo della società concedente, aveva escluso espressamente la solidarietà della cessionaria in ordine ai debiti derivanti dai rapporti lavorativi intercorsi con il precedente affittuario e precedenti all'entrata in vigore del contratto.
La circostanza veniva ribadita nell'accordo sindacale del 14.10.2021 nel quale
(consorziata di designata da quest'ultima quale Organizzazione_1 CP_7
affittuaria) aveva dichiarato che non avrebbe assunto alcuna obbligazione rispetto a tutte le spettanze maturate, per qualsivoglia titolo o causale, prima della consegna ad essa dei singoli punti vendita.
Precisava che la consegna del punto vendita di Taormina, fraz. Trappitello, via
Francavilla, 10, era avvenuta soltanto in data 16.12.2021. Eccepiva la nullità delle domande formulate in
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