Trib. Palmi, sentenza 20/03/2024, n. 218

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palmi, sentenza 20/03/2024, n. 218
Giurisdizione : Trib. Palmi
Numero : 218
Data del deposito : 20 marzo 2024

Testo completo

R.G. n. 1314/2023
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile

Udienza del 20 marzo 2024
All'udienza del 20/03/2024 alle ore 10.00 innanzi al dott. Piero Viola sono presenti l'avv.
Simone Ferraro nell'interesse dell'opponente ZZ LE e l'avv. Giovanna
Suriano, per delega dell'avv. LE Brancato, nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
I difensori delle parti, in assenza di richieste istruttorie ed autorizzati in tal senso, precisano le conclusioni riportandosi a quelle già articolate nei rispettivi atti e discutono la causa oralmente.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.
dando lettura in udienza della sentenza sotto estesa.
R.G. n. 1314/2023
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
* * *
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1314 dell'anno 2023 del
Ruolo Generale, chiamata all'udienza del 20/03/2024, vertente tra
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ZZ LE (nato a [...] il [...] – c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Simone Ferraro
- opponente -
e
Agenzia delle Entrate Riscossione (p.iva 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. LE Brancato
- opposto -
Oggetto: opposizione ad intimazione esattoriale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 20/03/2024.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. del 23/10/2023 ZZ
LE ha proposto opposizione avverso l'intimazione esattoriale n.
09420239001860219000 notificata in data 15/04/2023 ai sensi dell'art. 50 comma 2
D.P.R. n. 602/1973 da Agenzia delle Entrate Riscossione limitatamente alle sottese cartelle esattoriali:

1. n. 09420160017927520000, per € 464,44, sanzioni amministrative anno
2015, Prefettura di Vibo Valentia, notificata in data 6/02/2017,

2. n. 09420160020702556000, per € 23.073,02, sanzioni amministrative anno 2014, Prefettura di Reggio Calabria, notificata in data 12/12/2016,

3. n. 09420160025639341000, per € 1.228,62, sanzioni amministrative anno
2015, Prefettura di Vibo Valentia, notificata in data 3/02/2017,

4. n. 09420170001730135000, per € 542,40 sanzioni amministrative anno
2015, Prefettura di Cosenza, notificata in data 11/05/2017,

5. n. 09420170009206325000, per € 1.213,54, sanzioni amministrative anno
2016, Prefettura di Cosenza, notificata in data 6/09/2017.
L'opponente, premesso che l'intimazione è riferita anche ad altri crediti non oggetto del presente giudizio, ha eccepito l'illegittimità per la prescrizione dei crediti maturatasi per decorso del termine quinquennale tra la notifica delle cartelle esattoriali e la notifica dell'intimazione opposta.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita eccependo in via preliminare la tardività dell'opposizione proposta oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto in violazione della L. n. 689/1981. Nel merito ha contestato la prescrizione segnalando che dopo la rituale notifica delle cartelle esattoriali sono stati notificati numerosi atti interruttivi (intimazioni di pagamento in data 17/05/2019, pignoramento presso terzi in data 3/08/2019, intimazione di pagamento del 20/02/2020, intimazioni di pagamento del
20/03/2022);
ha segnalato, altresì, che il quinquennio necessario all'estinzione per
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prescrizione non si è comunque maturato in ragione dell'operatività della sospensione disposta dalla normativa emergenziale Covid 19.
Nelle memorie ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. l'opponente ha contestato anche la validità della notifica delle cartelle esattoriali ed ha ribadito che l'opposizione è stata proposta solo ai sensi dell'art. 615 c.p.c.;
ha contestato la validità degli ulteriori atti interruttivi indicati dall'opposta osservando che relativamente a quelli consegnati a persona dichiaratasi familiare convivente (pignoramenti n. 09484201900002621001, n.
09484201900002622001, n. 09484201900002623001, n. 09484201900002624001) non vi è prova della comunicazione informativa al destinatario;
infine, ha contestato
l'operatività nella specie della normativa emergenziale.
Il Tribunale ritiene che l'opposizione sia infondata.
Si è detto che la domanda articolata da ZZ LE è finalizzata all'accertamento di illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
09420239001860219000 notificata in data 15/04/2023 ai sensi dell'art. 50 comma 2
D.P.R. n. 602/1973 limitatamente alle sottese cartelle esattoriali n.
09420160017927520000, n. 09420160020702556000, n. 09420160025639341000, n.
09420170001730135000, n. 09420170009206325000.
La prospettazione dell'opponente nell'atto di citazione si fonda sul decorso del termine quinquennale tra la notificazione delle cartelle esattoriali (rispettivamente in data
6/02/2017, 12/12/2016, 3/02/2017, 11/05/2017, 6/09/2017) e la notificazione dell'intimazione opposta perfezionatasi in data 15/04/2023.
A) In premessa va ricordato che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema Corte:
Il principio della "ragione più
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