Trib. Genova, sentenza 18/11/2024, n. 2967
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Testo completo
N. 7692/2022 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
dott. Domenico Pellegrini Presidente
dott. Marina Pugliese Giudice rel.
dott. Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio iscritto al n. 7692/2022 promosso da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Genova, Parte_1 C.F._1
Via Cesarea 2/38, presso lo studio dell'avv. ZUFFADA LAURA (C.F. ) che C.F._2 lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._3
Genova, Piazza Leonardo da Vinci 2/3 presso lo studio dell'avv. DOLCINI CAMILLA (C.F.
), che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._4
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE precisate con note scritte del 10.04.2024
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, previo ogni accertamento ritenuto necessario, utile e/o opportuno, ivi compreso l'eventuale ascolto dei minori, previa l'ammissione dei mezzi istruttori tutti dedotti:
1) pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il rito concordatario in
Celle Ligure (GE) in data 2/12/2006 tra i NOi nato a [...] il Parte_1
29/10/1965 (CF: ), e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), annotato nel registro atti di matrimonio dell'anno 2006, Atto n. 29, C.F._3
Parte II, Serie A, con ordine al Cancelliere di trasmettere copia dell'emananda sentenza ai competenti Uffici dello Stato Civile per le trascrizioni di legge sui pubblici registri anagrafici con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.;
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione degli stessi presso l'abitazione materna;
3) confermare l'assegnazione dell'immobile già casa coniugale sito in Genova, Via Vassallo 13/14, alla SI , in quanto genitore collocatario dei figli;
Controparte_1
4) confermare l'attuale regolamentazione delle visite padre –figli e disporre, quindi, che il NO possa tenere con sé i figli quantomeno: Pt_1
a) un week end con il criterio dell'alternanza, dalle ore 18 del venerdì sera fino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
b) infrasettimanalmente:
-un pomeriggio, indicativamente il mercoledì, dalle ore 18 fino all'indomani (quindi, con pernottamento e accompagnamento dei bambini a scuola) nella settimana in cui il padre poi tiene con sé i figli nel week end;
-due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì e il giovedì, dalle ore 18 al venerdì mattina (e quindi con pernottamento e accompagnamento a scuola / asilo l'indomani) nella settimana in cui il padre non tiene con sé i minori nel week end, compatibilmente con i futuri impegni di lavoro del padre;
c) quanto alle ferie estive, due settimane (in cui ricomprendere il Ferragosto con il criterio dell'alternanza), in periodo da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio di ciascun anno;
d) la metà del periodo di sospensione scolastica in occasione del Natale, in cui ricomprendere rispettivamente il Natale o il Capodanno con il criterio dell'alternanza;
e) le ferie pasquali in cui ricomprendere la Pasqua con il criterio dell'alternanza;
f) la cosiddetta settimana bianca, nel periodo di sospensione delle lezioni indicato dalla scuola, secondo il criterio dell'alternanza;
g) il compleanno dei figli e tutte le altre festività religiose e civili, secondo il criterio dell'alternanza tra i genitori;
h) ciascun genitore avrà con sé i figli in occasione del proprio compleanno.
5) dato atto che il NO già corrisponde la rata di mutuo per l'acquisto della casa Pt_1 coniugale, pari oggi a circa € 1.092,00= mensili, oltre alle spese indicate in atti, assicurando una sicura collocazione abitativa ai figli e anche alla moglie solo in quanto genitore collocatario dei figli, considerata la sua attuale situazione economica, porre a suo carico la corresponsione, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, dell'importo di € 450,00=
(di cui 150,00= per ciascun figlio) rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, stabilite dal Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, nel verbale della riunione del 15/09/2016;
6) confermare che l'assegno unico universale sia suddiviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7) respingere e mandare assolto il ricorrente da ogni e qualsivoglia domanda e/o pretesa avversaria, in particolare di assegno divorzile, in quanto la stessa è economicamente autosufficiente.
8) Vinte le spese e i compensi del presente giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE precisate con note scritte del'11.04.2024
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza reietta e disattesa, previo accoglimento delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Sigg.ri CP_1
e
[...] Parte_1
2) disporre l'affidamento condiviso dei tre figli minori in capo ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre, e conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare;
3) confermare l'attuale regime di frequentazione e di visita,