Trib. Ravenna, sentenza 06/12/2024, n. 307
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Testo completo
N. R.G. 3763/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott. Pierpaolo Galante Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3763/2024 V.G. posta in decisione il 07.11.2024
e promossa dai coniugi
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Stefania Casella)
e
(c.f. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
29.11.1972, residente in [...] (avv. Dario Zauli)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
09.09.2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio concordatario in Cagliari (CA) in data
12.03.2005, in regime di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 28, parte II, serie A, anno 2005;
preso atto che l'udienza presidenziale del 07.11.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di
non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M
.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Cagliari (CA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, si autorizzano a vivere separati, impegnandosi a portarsi reciproco rispetto ed a non interferire l'uno verso l'altro nelle rispettive vite private;
Per_ 2) Le figlie minori e continueranno a vivere e ad avere residenza anagrafica Persona_1
presso la madre, attualmente in Lugo (RA) Via Garibaldi n. 145;
3) il IGnor continuerà ad abitare la casa familiare sita in Bagnara di Parte_2
Romagna via della resistenza n.48 e provvederà a pagare per intero la rata del mutuo acceso in occasione dell'acquisto, stante l'utilizzo esclusivo da parte dello stesso dell'immobile. La
IG.ra provvederà a pagare, per sé e le figlie, il canone di locazione dell'immobile ove Pt_1
attualmente risiedono. Il IG. provvederà a sostenere, in via esclusiva, le spese per la Pt_2
manutenzione ordinaria e le spese per la manutenzione straordinaria della allora casa familiare, previamente concordate con la IG.ra Le spese straordinarie verranno Pt_1
conteggiate a conguaglio nel momento in cui le parti decideranno di vendere l'immobile a terzi oppure il IG. liquiderà la quota di proprietà della moglie su detto immobile. Pt_2
Per_ 4) Le figlie minori e , rispettivamente di anni 12 e 7, sono affidate in modo Persona_1
condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con esercizio separato, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse.
In relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, i coniugi si danno atto del reciproco impegno a