Trib. Lucca, sentenza 03/12/2024, n. 501

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lucca, sentenza 03/12/2024, n. 501
Giurisdizione : Trib. Lucca
Numero : 501
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 4112/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 12/9/2024 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato DANIELE NISINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Roma n. 24, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Liberi i coniugi di vivere separatamente;

2) I coniugi dichiarano di essere ciascuno indipendente, autonomo ed autosufficiente sotto il profilo economico e per l'effetto di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento
e, successivamente, a titolo di assegno divorzile;

3) La casa coniugale, sita in Pietrasanta (LU), via Castiglione n.130, interamente di proprietà della sola sig.ra rimarrà assegnata alla stessa, comprensiva di arredi e mobilio, Parte_1 impegnandosi il sig. a prelevare i beni personali entro e non oltre il 15 novembre c.a., previo Pt_2 avvertimento.
4) La figlia minore , il cui collocamento e domicilio prevalente viene fissato presso la casa Per_1 coniugale, sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali provvederanno ad occuparsene dividendo i compiti relativi agli impegni scolastici, sportivi e ad ogni altra esigenza quotidiana dello stesso. La
1


decisione dei coniugi, di accordarsi per l'affidamento condiviso della figlia minore, appare rispondente all'interesse morale e materiale della stessa e le consentirà di mantenere le proprie abitudini di vita, restando in contatto quotidiano con entrambi i genitori, in modo da subire il minor danno possibile dalla separazione. I genitori, consapevoli dell'impegno che assumono nell'interesse della propria figlia, continueranno a provvedere congiuntamente alla educazione e formazione, concordando ogni decisione ed indirizzandone l'educazione e l'istruzione, pretendendo ciascuno il massimo rispetto e l'ubbidienza alle giuste direttive proprie e dell'altro genitore. I genitori si impegnano altresì a tenersi vicendevolmente informati in ordine alle questioni che riguardano la figlia ed a non frapporre, ma anzi agevolare il rapporto ed ogni tipo di contatto tra il singolo genitore
e il minore. Il padre, anche in ragione della prossima maggiore età della figlia, potrà stare con la stessa quando vorrà, compatibilmente con le esigenze, gli impegni e la volontà della minore.
5) Assegno di mantenimento a favore del solo minore - spese straordinarie –– assegno unico permanente – regime fiscale minori – rapporti patrimoniali coniugi
(i) Il Sig. si impegna a versare la somma di euro 250,00 mensile Parte_2
(duecentocinquanta/00) entro e non oltre il 10 di ogni mese, alla sig.ra a titolo di Pt_1 mantenimento di ciascuna figlia, a mezzo bonifico bancario presso il c/c, che verrà comunicato. Tale importo verrà automaticamente aggiornato agli indici ISTAT nel mese di settembre di ogni anno.
(ii) Le spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse delle figlie – come da protocollo
d'intesa del Tribunale di Lucca del 07.10.2020 - rimarranno in capo ai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Si precisa, in ogni caso, che per spese straordinarie, in ossequio al protocollo del Tribunale di Lucca, si intendono:
Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
a. Spese mediche urgenti e necessarie;

b. Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi