Trib. Ancona, sentenza 04/11/2024, n. 1870
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Testo completo
N. R.G. 868/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Ancona PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 868/2024 promossa da:
- con C.F.: -, nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ed elett.te dom.ta presso e nello studio dell'Avv. Michela Bennini del Foro di Ancona, che la rapp.ta e difende in virtù di delega in atti;
RICORRENTE contro
– con C.F.: -, nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 ed elett.te dom.to presso gli Avv. Paola Mazzocchi, Alessio Stacchiotti e Manuela Caucci, del Foro di Ancona, che lo rapp.tano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega in atti;
RESISTENTE nonché con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede, in p. del Procuratore della Repubblica p.t.;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi;
CONCLUSIONI precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 23/10/2024, ovvero [dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed in ogni caso potranno fissare la propria residenza ove lo riterranno più opportuno, dandosene reciproca e immediata comunicazione;
pagina 1 di 5 2) La casa coniugale sita in Morro D'Alba, Via Don Aldo Montesi n. 4 verrà assegnata alla Sig.ra che ivi abiterà unitamente al figlio Parte_1 Per_1
3) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori secondo il regime Persona_2 dell'affido condivis prevalente presso l'abitazione materna, sita in Morro D'Alba Via Don Aldo Montesi n. 4;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio una settimana: il mercoledì ed il venerdì dalle ore 16.00 quando lo andrà a prendere direttamente a scuola o presso l'abitazione materna o dei nonni materni fino alle ore 21.00 (ovvero nel periodo estivo alle ore 22.00) quando lo riaccompagnerà direttamente presso l'abitazione materna o dei nonni materni;
l'altra settimana il mercoledì dalle ore 16.00 quando lo andrà a prendere direttamente a scuola o presso l'abitazione materna o dei nonni materni, fino alle ore 21.00 (ovvero nel periodo estivo alle ore 22.00) quando lo riaccompagnerà direttamente presso l'abitazione materna o dei nonni materni ed il week end dal sabato alle ore 9.00 quando lo andrà a prendere direttamente presso l'abitazione materna o dei nonni materni fino al lunedì quando riaccompagnerà il minore direttamente a scuola (ovvero nel periodo estivo entro le ore 8.30 presso l'abitazione materna o dei nonni materni).Si intende che i genitori potranno modificare il calendario visite previo accordo tra di loro e tenuto conto delle esigenze personali dei genitori e del figlio minore.
Durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane, non consecutive, che le parti dovranno concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
Per le festività di Natale, Pasqua e compleanno del minore, così come per gli altri giorni festivi nazionali, i coniugi dovranno concordare la suddivisione della permanenza del figlio presso l'uno
o l'altra, annualmente alternata, suddividendo in periodi dal 24 dicembre al 29 dicembre;
dal 30 dicembre al 3 gennaio e dal venerdì di Pasqua fino al martedì successivo.
5) il Sig. verserà, entro il 15 di ogni mese e tramite bonifico bancario, alla Sig.ra CP_1
i contributo nel mantenimento ordinario del minore, la somma di €. 400,00 Parte_1 mensili;
detta somma verrà annualmente rivalutata secondo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Ancona PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 868/2024 promossa da:
- con C.F.: -, nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ed elett.te dom.ta presso e nello studio dell'Avv. Michela Bennini del Foro di Ancona, che la rapp.ta e difende in virtù di delega in atti;
RICORRENTE contro
– con C.F.: -, nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 ed elett.te dom.to presso gli Avv. Paola Mazzocchi, Alessio Stacchiotti e Manuela Caucci, del Foro di Ancona, che lo rapp.tano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega in atti;
RESISTENTE nonché con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in sede, in p. del Procuratore della Repubblica p.t.;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi;
CONCLUSIONI precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 23/10/2024, ovvero [dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed in ogni caso potranno fissare la propria residenza ove lo riterranno più opportuno, dandosene reciproca e immediata comunicazione;
pagina 1 di 5 2) La casa coniugale sita in Morro D'Alba, Via Don Aldo Montesi n. 4 verrà assegnata alla Sig.ra che ivi abiterà unitamente al figlio Parte_1 Per_1
3) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori secondo il regime Persona_2 dell'affido condivis prevalente presso l'abitazione materna, sita in Morro D'Alba Via Don Aldo Montesi n. 4;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio una settimana: il mercoledì ed il venerdì dalle ore 16.00 quando lo andrà a prendere direttamente a scuola o presso l'abitazione materna o dei nonni materni fino alle ore 21.00 (ovvero nel periodo estivo alle ore 22.00) quando lo riaccompagnerà direttamente presso l'abitazione materna o dei nonni materni;
l'altra settimana il mercoledì dalle ore 16.00 quando lo andrà a prendere direttamente a scuola o presso l'abitazione materna o dei nonni materni, fino alle ore 21.00 (ovvero nel periodo estivo alle ore 22.00) quando lo riaccompagnerà direttamente presso l'abitazione materna o dei nonni materni ed il week end dal sabato alle ore 9.00 quando lo andrà a prendere direttamente presso l'abitazione materna o dei nonni materni fino al lunedì quando riaccompagnerà il minore direttamente a scuola (ovvero nel periodo estivo entro le ore 8.30 presso l'abitazione materna o dei nonni materni).Si intende che i genitori potranno modificare il calendario visite previo accordo tra di loro e tenuto conto delle esigenze personali dei genitori e del figlio minore.
Durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con il figlio due settimane, non consecutive, che le parti dovranno concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
Per le festività di Natale, Pasqua e compleanno del minore, così come per gli altri giorni festivi nazionali, i coniugi dovranno concordare la suddivisione della permanenza del figlio presso l'uno
o l'altra, annualmente alternata, suddividendo in periodi dal 24 dicembre al 29 dicembre;
dal 30 dicembre al 3 gennaio e dal venerdì di Pasqua fino al martedì successivo.
5) il Sig. verserà, entro il 15 di ogni mese e tramite bonifico bancario, alla Sig.ra CP_1
i contributo nel mantenimento ordinario del minore, la somma di €. 400,00 Parte_1 mensili;
detta somma verrà annualmente rivalutata secondo
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