Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 4495
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Testo completo
R.G. 6942/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa A T -Presidente-
Dott.ssa A S -Giudice-
Dott.ssa C S - Giudice rel./est.- riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6942 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza cartolare del
17.09.2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 come in atti dall'avv. A B, presso il cui studio elettivamente domicilia in Frattamaggiore (NA), alla via M. Stanzione, n.188;
RICORRENTE
E
, c.f.: , residente in F Controparte_1 C.F._2
(NA), alla via Turati, n.20;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE 1
All'udienza cartolare del 17.09.2024 il procuratore di parte ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.12, depositato in data 20.07.2023, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in F (NA) in data
[...]
07.03.2002 con , e precisando che dalla loro unione erano nati Controparte_1 quattro figli, A (nata il [...]), (nata il [...]), Per_1 Per_2
(nata il [...]) e (nato l'[...]), chiedeva pronunciarsi lo Per_3 scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con decreto depositato in data 09.08.2023 il Giudice Delegato fissava per la comparizione personale dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 28.11.2023, onerando le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o
Attestazione Negativa dell'Agenzia delle Entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio, Controparte_1 restando contumace per tutto il procedimento.
All'udienza di comparizione del 28.11.2023 il Giudice Delegato, a seguito dell'audizione della ricorrente, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il Giudice Delegato con ordinanza depositata il 19.12.2023 confermava le condizioni stabilite in sede di separazione
e delegava ai Servizi Sociali presso il Comune di F l'indagine socio- ambientale in ordine alle condizioni delle minori, rinviando per l'esame della
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relazione all'udienza cartolare del 19.06.2024, ove il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
Rimessa la causa sul ruolo con ordinanza depositata in data 25.07.2024 per
l'acquisizione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, all'udienza del 17.09.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il Giudice relatore, sulle conclusioni di parte ricorrente, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole
DECLARATORIA DI CONTUMACIA DI PARTE RESISTENTE
In via preliminare, va dichiarata, in limine litis, la contumacia del resistente, sig.
il quale, malgrado sia stata regolarmente citato, non si è Controparte_1 costituito in giudizio per tutta la durata del procedimento.
DOMANDA DI DIVORZIO
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente di questo tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (n.2644/2018) pubblicata il 18.10.2018 con attestazione del passaggio in giudicato dell'01.07.2024, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
STATUIZIONI ACCESSORIE
REGIME DI AFFIDO DEI FIGLI MINORI: AFFIDO ESCLUSIVO
Relativamente all'affidamento dei figli minori (nata il [...]) e Per_2 Per_3
(nato l'[...]) deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della
S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggior importanza per la prole, costituisce la regola ex art.337-ter
c.c., cui il giudice può derogare, disponendo, in via d'eccezione, ai sensi dell'art.
337-quater c.c., l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia
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provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, l'inidoneità dell'altro;
vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis, cfr. Cass. 977/2017;
Cass.
24536/2010;
Cass.26587/2009;
Cass. 16593/2008).
Non essendo state tipizzate dal legislatore le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione viene rimessa alla discrezionalità del giudice.
Stando alla casistica giurisprudenziale, l'inidoneità che giustifica la compressione del diritto/dovere/potestà di un genitore in favore dell'altro viene ravvisata