Trib. Cagliari, sentenza 27/01/2024, n. 264
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. I Ti Presidente
Dott. M F Giudice relatore
Dott. F L Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 6110 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per
l'anno 2023, promosso da
, nato a CARBONIA l'8/08/1997, elettivamente domiciliato in Parte_1
Sant'Antioco, presso lo studio dell'Avv. M A, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di citazione,
attore
nei confronti di
Controparte_1
convenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “piaccia al Tribunale Ill.mo:
1) Accertata la disforia di genere del signor ordinare la rettificazione di Parte_1
sesso anagrafico da maschile a femminile degli atti di stato civile ai sensi dell'art. 454 del
Codice civile e conseguente cambio del nome da a , autorizzandolo altresì Pt_1 Per_1
all'intervento chirurgico di riconversione del sesso;
2) Ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di Carbonia (SU) di provvedere alla
ordinata rettificazione nell'atto di nascita n. 832, parte I, serie A.” Il Pubblico Ministero: “accoglimento della domanda di autorizzazione al cambio di sesso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla Procura della Repubblica, Pt_1
, premesso che gli era stata diagnosticata una disforia di genere ed era seguito
[...]
dal Dipartimento Salute Mentale di Carbonia e dal Controparte_2
, che nel 2020 aveva iniziato ad assumere ormoni femminilizzanti e aveva
[...]
intrapreso la terapia finalizzata alla rettifica del sesso sotto il controllo del Dott.
, che era maturo per intraprendere il “real life experience” e che viveva Persona_2
la sua vita al femminile, che riscontrava enormi difficoltà nelle circostanze in cui si
trovava a dover spiegare l'incongruenza tra il suo aspetto e i dati risultanti da documenti
di identità, che era ormai fondamentale ottenere l'autorizzazione all'adeguamento dei
caratteri sessuali da maschili a femminili;ciò premesso, parte attrice ha chiesto che il
Tribunale disponga la rettifica del suo atto di nascita, con l'attribuzione del sesso
femminile e del nome e autorizzi il trattamento medico chirurgico necessario Per_1
all'adeguamento dei suoi caratteri sessuali.
All'udienza dell'11/12/2023, comparsa personalmente, parte attrice ha confermato la
domanda e i fatti allegati.
Ha in particolare affermato:
Fin da quando ero piccolo e da quando ho ricordi ho sempre avuto la sensazione di
appartenere al sesso femminile. I miei comportamenti sono stati in linea con tale
sensazione con frequentazione di bambine e partecipazione a giochi femminili.
Ho avuto la piena consapevolezza della mia volontà di appartenere al sesso femminile a
apparire all'esterno quale donna dall'adolescenza. Inizialmente mi nascondevo per non
farlo sapere in casa ma poi tutte è emerso. I genitori hanno inizialmente reagito male. E
io stessa ho avuto i miei problemi vivendo peraltro nel paese di San Giovanni Suergiu
molto piccolo.
Ho intrapreso la terapia psicologica e ormonale intorno ai 22 anni. Preciso che ero
piuttosto sovrappeso (160 Kg) e pertanto non ho potuto da subito intraprendere la terapia
ormonale. Ho affrontato una cura dimagrante e ho perso i chili in sovrappiù. Attualmente e da 3 anni mi propongo pubblicamente come donna anche con
l'abbigliamento e mi presento come . Per_1
Attualmente sono inoccupata e ho lavorato come commessa e come collaboratrice
familiare.
Ho notevoli problemi nell'essere identificata formalmente come e apparire quale Pt_1
donna non essendoci corrispondenza tra l'apparenza e i documenti anagrafici.
Attualmente alcune delle modificazioni del mio corpo sono irreversibili.
Domando di essere autorizzata anche agli interventi medico chirurgici di adeguamento
al sesso femminile.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata.
Dalla documentazione prodotta in giudizio (in particolare, dalla relazione clinica del
1/07/2020 della Dott.ssa del C.S.M. di Carbonia, e dalla relazione giurata Per_3
endocrinologica del 9/09/2020 e dell'11/11/2020 a cura del Dott. Persona_2
dell' ), risulta infatti che parte attrice ha Organizzazione_1
manifestato fin dalla prima giovinezza aspetti psicologici e comportamentali tipici della
varianza di genere, causa di una sintomatologia connotata da umore deflesso, ansia,
tensione e sentimenti di inadeguatezza, ulteriormente aggravati un forte disagio provocato
dall'obesità da cui era affetto.
A seguito della terapia ormonale, intrapresa sotto stretto controllo del Dott. tuttora Per_2
in corso, si sono già evidenziate modificazioni fisiche in senso femminilizzante, con un
rilevato miglioramento dell'accettazione di sé.
Emerge peraltro come, al contempo, persista un intenso disagio, tale da compromettere
la qualità di vita di par attrice, nelle situazioni in cui compare la sua identità biologica
maschile, e quindi, ad esempio, tutte le volte che è tenuta ad esibire i propri documenti di
identità.
Quanto alla assenza, allo stato, dell'intervento chirurgico di conversione di sesso dal
femminile al maschile, si osserva che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138
depositata in data 20.7.2015, ha affermato che “la complessità del percorso individuale
rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale inducono a
ritenere anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica
che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile sia sotto
il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei
caratteri sessuali secondari estetico somatici ed ormonali (…). Tali caratteristiche (…)
inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali una
interpretazione degli articoli 1 e 3 della L 164/1982 che, valorizzando la formula
normativa “quando è necessario” non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o
modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 21 ottobre 2015 n. 221, ha poi chiarito che “la
legge n. 164 del 1982 accoglie un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al
passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più
esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita
ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-
chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della
normativa è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità
determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato
l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti”.
“Interpretata alla luce dei diritti della persona la mancanza di un riferimento testuale alle
modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita),
attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini
dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”.
“L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione
anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori
costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale
deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che
concorrono a comporre l'identità di genere”, giacché il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria
identità personale, come percepita dal soggetto.
Deve pertanto ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carbonia, luogo di
nascita di parte attrice, di procedere, ai sensi degli artt. 1 e ss. della legge 14 aprile 1982,
n. 164, in relazione all'art. 454 c.c., alla rettificazione dell'attribuzione di sesso contenuta nell'atto di nascita con l'attribuzione del sesso femminile e del nome di . Per_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. I Ti Presidente
Dott. M F Giudice relatore
Dott. F L Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 6110 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per
l'anno 2023, promosso da
, nato a CARBONIA l'8/08/1997, elettivamente domiciliato in Parte_1
Sant'Antioco, presso lo studio dell'Avv. M A, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di citazione,
attore
nei confronti di
Controparte_1
convenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “piaccia al Tribunale Ill.mo:
1) Accertata la disforia di genere del signor ordinare la rettificazione di Parte_1
sesso anagrafico da maschile a femminile degli atti di stato civile ai sensi dell'art. 454 del
Codice civile e conseguente cambio del nome da a , autorizzandolo altresì Pt_1 Per_1
all'intervento chirurgico di riconversione del sesso;
2) Ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di Carbonia (SU) di provvedere alla
ordinata rettificazione nell'atto di nascita n. 832, parte I, serie A.” Il Pubblico Ministero: “accoglimento della domanda di autorizzazione al cambio di sesso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla Procura della Repubblica, Pt_1
, premesso che gli era stata diagnosticata una disforia di genere ed era seguito
[...]
dal Dipartimento Salute Mentale di Carbonia e dal Controparte_2
, che nel 2020 aveva iniziato ad assumere ormoni femminilizzanti e aveva
[...]
intrapreso la terapia finalizzata alla rettifica del sesso sotto il controllo del Dott.
, che era maturo per intraprendere il “real life experience” e che viveva Persona_2
la sua vita al femminile, che riscontrava enormi difficoltà nelle circostanze in cui si
trovava a dover spiegare l'incongruenza tra il suo aspetto e i dati risultanti da documenti
di identità, che era ormai fondamentale ottenere l'autorizzazione all'adeguamento dei
caratteri sessuali da maschili a femminili;ciò premesso, parte attrice ha chiesto che il
Tribunale disponga la rettifica del suo atto di nascita, con l'attribuzione del sesso
femminile e del nome e autorizzi il trattamento medico chirurgico necessario Per_1
all'adeguamento dei suoi caratteri sessuali.
All'udienza dell'11/12/2023, comparsa personalmente, parte attrice ha confermato la
domanda e i fatti allegati.
Ha in particolare affermato:
Fin da quando ero piccolo e da quando ho ricordi ho sempre avuto la sensazione di
appartenere al sesso femminile. I miei comportamenti sono stati in linea con tale
sensazione con frequentazione di bambine e partecipazione a giochi femminili.
Ho avuto la piena consapevolezza della mia volontà di appartenere al sesso femminile a
apparire all'esterno quale donna dall'adolescenza. Inizialmente mi nascondevo per non
farlo sapere in casa ma poi tutte è emerso. I genitori hanno inizialmente reagito male. E
io stessa ho avuto i miei problemi vivendo peraltro nel paese di San Giovanni Suergiu
molto piccolo.
Ho intrapreso la terapia psicologica e ormonale intorno ai 22 anni. Preciso che ero
piuttosto sovrappeso (160 Kg) e pertanto non ho potuto da subito intraprendere la terapia
ormonale. Ho affrontato una cura dimagrante e ho perso i chili in sovrappiù. Attualmente e da 3 anni mi propongo pubblicamente come donna anche con
l'abbigliamento e mi presento come . Per_1
Attualmente sono inoccupata e ho lavorato come commessa e come collaboratrice
familiare.
Ho notevoli problemi nell'essere identificata formalmente come e apparire quale Pt_1
donna non essendoci corrispondenza tra l'apparenza e i documenti anagrafici.
Attualmente alcune delle modificazioni del mio corpo sono irreversibili.
Domando di essere autorizzata anche agli interventi medico chirurgici di adeguamento
al sesso femminile.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata.
Dalla documentazione prodotta in giudizio (in particolare, dalla relazione clinica del
1/07/2020 della Dott.ssa del C.S.M. di Carbonia, e dalla relazione giurata Per_3
endocrinologica del 9/09/2020 e dell'11/11/2020 a cura del Dott. Persona_2
dell' ), risulta infatti che parte attrice ha Organizzazione_1
manifestato fin dalla prima giovinezza aspetti psicologici e comportamentali tipici della
varianza di genere, causa di una sintomatologia connotata da umore deflesso, ansia,
tensione e sentimenti di inadeguatezza, ulteriormente aggravati un forte disagio provocato
dall'obesità da cui era affetto.
A seguito della terapia ormonale, intrapresa sotto stretto controllo del Dott. tuttora Per_2
in corso, si sono già evidenziate modificazioni fisiche in senso femminilizzante, con un
rilevato miglioramento dell'accettazione di sé.
Emerge peraltro come, al contempo, persista un intenso disagio, tale da compromettere
la qualità di vita di par attrice, nelle situazioni in cui compare la sua identità biologica
maschile, e quindi, ad esempio, tutte le volte che è tenuta ad esibire i propri documenti di
identità.
Quanto alla assenza, allo stato, dell'intervento chirurgico di conversione di sesso dal
femminile al maschile, si osserva che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138
depositata in data 20.7.2015, ha affermato che “la complessità del percorso individuale
rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale inducono a
ritenere anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica
che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile sia sotto
il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei
caratteri sessuali secondari estetico somatici ed ormonali (…). Tali caratteristiche (…)
inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali una
interpretazione degli articoli 1 e 3 della L 164/1982 che, valorizzando la formula
normativa “quando è necessario” non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o
modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 21 ottobre 2015 n. 221, ha poi chiarito che “la
legge n. 164 del 1982 accoglie un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al
passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più
esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita
ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-
chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della
normativa è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità
determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato
l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti”.
“Interpretata alla luce dei diritti della persona la mancanza di un riferimento testuale alle
modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita),
attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini
dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”.
“L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione
anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori
costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale
deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che
concorrono a comporre l'identità di genere”, giacché il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria
identità personale, come percepita dal soggetto.
Deve pertanto ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carbonia, luogo di
nascita di parte attrice, di procedere, ai sensi degli artt. 1 e ss. della legge 14 aprile 1982,
n. 164, in relazione all'art. 454 c.c., alla rettificazione dell'attribuzione di sesso contenuta nell'atto di nascita con l'attribuzione del sesso femminile e del nome di . Per_1
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