Trib. Matera, sentenza 15/01/2025, n. 25
TRIB Matera
Sentenza
15 gennaio 2025
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15 gennaio 2025
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15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Gaetano Catalani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1479/2023, avente ad oggetto
“opposizione avverso ordinanza ingiunzione”
TRA
CA TO (C.F. [...]), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall' avv. Evelia Nardi (C.F. [...]) ed elettiva- mente domiciliato presso lo studio della stessa in Nova Siri via Sicilia 3;
– OPPONENTE -
CONTRO
COMUNE DI NOVA SIRI (P.I.82001130770), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Bari via Melo da Bari 35 presso lo studio dell'avv. Gianlu- ca Selicato (C.F. [...]) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
– RESISTENTE –
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza del 15/1/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
AS TO ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione
1
8310/2023 di pagamento della somma di € 522,05, emessa il 1/8/2023 dal Comune di
Nova Siri per la violazione dell'art.4 Regolamento di disciplina della videosorveglianza con sistema di telecamere. A fondamento dell'opposizione ha lamentato l'omessa indi- cazione della norma giuridica violata, atteso che nel provvedimento gli era stato conte- stato l'indebito abbandono di rifiuti, mentre detto regolamento puniva la condotta di quanti intervengano su apparati mobili di videosorveglianza con dolo oscurandoli, spo- standoli o deviandone la traiettoria. Inoltre, ha dedotto l'infondatezza nel merito della contestazione, avendo egli lasciato il 24/2/2023 rifiuti provenienti da abitazione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Gaetano Catalani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1479/2023, avente ad oggetto
“opposizione avverso ordinanza ingiunzione”
TRA
CA TO (C.F. [...]), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall' avv. Evelia Nardi (C.F. [...]) ed elettiva- mente domiciliato presso lo studio della stessa in Nova Siri via Sicilia 3;
– OPPONENTE -
CONTRO
COMUNE DI NOVA SIRI (P.I.82001130770), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Bari via Melo da Bari 35 presso lo studio dell'avv. Gianlu- ca Selicato (C.F. [...]) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
– RESISTENTE –
* * * * * * * * * * rinviata per la discussione all'udienza del 15/1/2025, la causa è stata trattata ex art. 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e decisa, avendo le parti depositato le note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att.
c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fi- ni della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
AS TO ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione
1
8310/2023 di pagamento della somma di € 522,05, emessa il 1/8/2023 dal Comune di
Nova Siri per la violazione dell'art.4 Regolamento di disciplina della videosorveglianza con sistema di telecamere. A fondamento dell'opposizione ha lamentato l'omessa indi- cazione della norma giuridica violata, atteso che nel provvedimento gli era stato conte- stato l'indebito abbandono di rifiuti, mentre detto regolamento puniva la condotta di quanti intervengano su apparati mobili di videosorveglianza con dolo oscurandoli, spo- standoli o deviandone la traiettoria. Inoltre, ha dedotto l'infondatezza nel merito della contestazione, avendo egli lasciato il 24/2/2023 rifiuti provenienti da abitazione
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