Trib. Castrovillari, sentenza 18/03/2024, n. 500
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Testo completo
R.G. n. 543/2019
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI sezione civile settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela ESPOSITO in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento
PROMOSSO DA
D'LF AR OS
- parte ricorrente -
Avv. Leonida BIANCHIMANO
leonidabianchimano@legalmail.it
Avv. AN OCCHIUZZI francesca.occhiuzzi@pec.it
Avv. Giovanni Brandi CORDASCO SALMENA giovanni.brandi@pec.giuffre.it
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
NONCHE'
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA DIREZIONE GENERALE
- parti resistenti – Dott.ssa Bernardina MERANTE Dott. Giovanni DE MARCO
drcal@postacert.istruzione.it
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio - previa fase cautelare - la parte ricorrente, premesso di essere dipendente del Ministero convenuto nel ruolo di
Dirigente Scolastico e di essere subentrata nella gestione del “Liceo Galileo Galilei” di
Trebisacce per l'a.s.2018/2019;
lamentando l'insussistenza degli addebiti contestati;
rappresentando le criticità della dinamica dei fatti prodromici alla instaurazione del procedimento disciplinare in senso stretto e alla relativa sanzione;
contestando le modalità con cui era stata confezionata la relazione ispettiva;
evidenziando la legittimità del comportamento operato con precipuo riferimento all'assunzione del provvedimento di reimmissione della Prof.ssa DI nella propria classe;
rappresentando, altresì, l'insorgenza di pregiudizi alla propria integrità a causa della illecita condotta datoriale censurata;
eccependo la evidente sproporzionalità tra la condotta della ricorrente e la sanzione irrogata, adiva l'intestato Tribunale per
l'annullamento della sanzione disciplinare ovvero della sospensione dal servizio per mesi quattro e senza retribuzione, con conseguente condanna della resistente alla reintegrazione della Dirigente nei propri compiti presso il Liceo in questione;
con il favore delle spese di lite da distrarre in favore dei procuratori costituiti.
Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Costituitesi le parti resistenti, domandavano il rigetto del promosso ricorso per infondatezza, evidenziando la legittimità dell'operato della Amministrazione scolastica e della sanzione inflitta per i fatti addebitati all'istante in rapporto alla condotta esercitata. Precisavano di aver agito nel pieno rispetto della normativa
legislativa e contrattuale di riferimento, con il favore delle spese di lite. Produceva documentazione.
Definita la fase cautelare con ordinanza di rigetto per insussistenza del requisito del periculum in mora e dichiarata inammissibile la richiesta di intervento, avanzata ai sensi dell'art. 105, 2° comma c.p.c da parte dei genitori degli alunni firmatari della petizione in danno della Prof.ssa De DI, espletata la fase istruttoria, la controversia
è definita nei termini che seguono.
Il ricorso è fondato.
Occorre chiarire che i fatti contestati, con nota prot. n. 26102 del 27.11.2018 alla parte ricorrente e poi sanzionati, consistono in:
1. Aver ripristinato una situazione pregiudizievole per gli studenti non tenendo in considerazione il deliberato del Consiglio D'Istituto;
2. Aver revocato la sanzione o, comunque, non concluso il procedimento disciplinare avviato;
3. Aver cagionato un grave danno all'immagine ed al prestigio dell'amministrazione di appartenenza.
Sugli addebiti richiamati si innestava l'avvio del procedimento disciplinare che, modulatosi nel rispetto dei termini di legge, si concludeva con la irrogazione della sospensione dal servizio per mesi quattro e senza retribuzione.
In concreto, l'accertamento dei comportamenti ostativi imputati alla istante derivava da una verifica ispettiva resasi necessaria a seguito di vari esposti presentati contro la medesima, sulla mala gestione della conflittualità emersa tra una docente in servizio presso il Liceo e la comunità scolastica.
Si tratta di attività, quella dell'accertamento e della rilevazione delle inadempienze attribuite alla parte ricorrente, eseguita sulla base di valutazioni disancorate da riscontri oggettivi, a tratti arbitrarie, che trasfonde il vizio metodologico nell'esito del procedimento disciplinare.
Su un piano diverso opera la regolarità formale della procedura in esame che trova riscontro nella documentazione versata in atti.
Premesso il rispetto dei termini ex lege prescritti a presidio del procedimento disciplinare nelle tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione, vanno preliminarmente disattese le doglianze della ricorrente in termini di lesione del contraddittorio, del diritto di difesa
e di nullità della contestazione per incompatibilità dell'Ispettore accertatore Maurizio
Piscitelli.
Orbene, sotto il primo profilo è da evidenziare che, la mancata audizione dell'odierna istante, peraltro non imputabile in via esclusiva all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ma anche a situazioni di impedimento soggettivo della medesima (cfr. certificato di malattia per la convocazione del 3.01.2019 prodotto dalla ricorrente), non ha concretamente inciso sul diritto al contraddittorio, in quanto, per come documentato, tale diritto è stato ampiamente esercitato a mezzo di articolata memoria difensiva del 7.01.2018.
Sotto il secondo profilo l'eccepito diniego di accesso agli atti, non trova alcun riscontro fattuale posto che, nelle more del procedimento sanzionatorio, l'istanza di accesso presentata il 19.12.2018, veniva tempestivamente evasa il successivo giorno
(cfr. ricevuta di accesso del 20.12.2018 in allegati parte resistente).
Le reclamate richieste -formalizzate nelle date dei 4-20.02.2019- hanno valore neutrale in ordine all'esito del procedimento disciplinare essendo successive alla conclusione dello stesso avvenuta nei termini prescritti dal Decreto Lgs. n. 165/2001.
Sotto il terzo profilo si rileva la mancanza di elementi di riscontro oggettivo cui ancorare la valutazione della lamentata incompatibilità in termini di sussunzione sotto ipotesi tipiche.
Ciò premesso in punto di ritualità in ordine al merito degli addebiti si osserva quanto segue.
Il nucleo della contestazione disciplinare -nota prot. n.26102 del 27.11.2018- è costituito essenzialmente da alcuni episodi avvenuti nell'anno scolastico 2017/2018, precedente la presa di servizio della D'SO, culminanti nell'avvio di un procedimento disciplinare –nota prot. n.3717/C1 del 18.07.2018- nei confronti della docente di italiano della classe III D, Prof.ssa De DI da parte dell'allora reggente
l'Istituto Prof.ssa LA OI.
Nello specifico venivano contestati comportamenti ostili ed anche umilianti nei confronti degli alunni tali da creare un clima di disagio che portava alla stesura di una petizione -prot. n. 3514 del 26.06.2018- sottoscritta dai genitori di alcuni allievi e da loro stessi finalizzata alla interruzione della continuità didattica con l'Insegnante.
Convocata per l'audizione in data 24.08.2018, la stessa palesava il proprio legittimo impedimento a mezzo del difensore al quale nella medesima occasione, veniva rappresentato che, in via cautelare, la docente sarebbe stata assegnata ad altra classe e allo stesso tempo concesso differimento della comparizione al 12.09.2018, precisando che, in quella data, la procedura sarebbe stata presa in carico dal nuovo nominato Dirigente.
Ed infatti, la odierna ricorrente, in servizio dal 1° settembre, previo colloquio con la docente diretta interessata, alcune alunne della classe in questione ed il Prof. La
Cava, testimone di alcuni episodi denunciati dai firmatari, articolava una analitica istruttoria nel solco del procedimento disciplinare in corso.
Al riguardo, lungi dal riscontrare un'effettiva conflittualità tra la intera classe e la docente per cui è causa, emergevano piuttosto elementi di segno contrario agli assunti formalizzati, ovvero il verificarsi di fatti gravissimi commessi da alcuni studenti promotori della petizione in danno di coloro che non vi avevano aderito;
segnali che paventavano l'ipotesi di una volontà strategicamente preordinata alla rimozione della docente.
Inoltre, vagliata attentamente tutta la documentazione scolastica
(specificatamente verbali dei Consigli di Classe e di Istituto e resoconti dei colloqui
scuola-famiglia, in atti), alcuna traccia si rinveniva con riferimento alle doglianze da cui originava il procedimento de quo.
Al contrario, nell'anno scolastico precedente, non risultava alcuna lamentela nei confronti della Prof.ssa De DI, che potesse confortare la sussistenza di un clima di incompatibilità ambientale lesivo della tutela psico-fisica degli studenti e della immagine dell'Istituto scolastico. Più segnatamente nessun rilievo emerge dai registri dei Consigli di classe in ordine all'adozione di metodi poco consoni alla figura di un docente. Tale dato è confermato dalla stessa Prof.ssa De DI la quale, escussa alla udienza del 9.02.2022, dichiarava che: “….fino al 21.5.2018 il giorno della somministrazione di livello per classi parallele il clima in classe era molto disteso, come si evince dai verbali dei consigli di classe a cui hanno partecipato anche i rappresentanti dei genitori che non hanno mai avanzato nessuna lamentela, anzi sono venuti fuori anche sui giornali degli articoli di encomio per un progetto programmato
a cui ho partecipato con i ragazzi accompagnandoli a Salerno……”.
Inoltre, dal resoconto trimestrale del progetto CIC- sportello Centro
Informazione e Consulenza- (cfr.
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