Trib. Bologna, sentenza 29/05/2024, n. 1556

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 29/05/2024, n. 1556
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 1556
Data del deposito : 29 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 7264/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o

I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Silvia Migliori Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Sonia Porreca Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 7264/2023 del Ruolo Generale promossa dai coniugi (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
SO (BO) Via Marano n.8 interno 1;

e
c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...] interno 1

Entrambi difesi e rappresentati dall'Avvocato LABOMBARDA GIULIANO del Foro di Bologna, con studio in Via San Felice n.38 ove eleggono domicilio.
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna

OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 24/05/2023;

considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 24/05/2023, secondo quanto prevede l'art.
473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898
e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data
26/09/2023 davanti al Presidente del Tribunale;

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considerato che con sentenza n. 2321/2023, passata in giudicato, il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la separazione personale dei coniugi;

considerato che

con successiva ordinanza il Tribunale ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;

considerato che

le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;

ritenuto che

la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;

ritenuto che

le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico
o a disposizioni di carattere imperativo;
visto l'intervento del P.M. visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive
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