Trib. Lodi, sentenza 22/04/2024, n. 274
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Testo completo
RE BBLICA ATINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LODI
Sezione Lavoro.
Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. E G ha pronunciato, all'esito dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 60/2020 promossa da:
CP 1
Persona_1 Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4 Controparte_5
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. T MAURO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Ricorrente
contro
Controparte_6
Resistente contumace;
(C.F. P.IVA 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte 7
GUERCIO ANNAFILOMENA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Resistente
rappresentato e difeso dall'Avv. V M GVANNI, Parte 1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 10 febbraio 2020 i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di avere lavorato quantomeno dal maggio 2013 con mansioni di operai presso il magazzino di San Giuliano Milanese via Basento 19, gestito dalla committente CP_8 Controparte_9 ), dal
Parte 2 emaggio 2015 al 30 settembre 2016 alle dipendenze della società successivamente senza soluzione di continuità dall' 1 ottobre 2016 al 31 dicembre
2018 alle dipendenze di Controparte_6 hanno convenuto le società resistenti avanti al Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro:
per l'accertamento del diritto al pagamento di differenze retributive sulla
retribuzione ordinaria e TFR asseritamente corrisposti in misura inferiore al dovuto;di differenze retributive dovute a titolo di incidenza del lavoro notturno su
tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità ferie e TFR;
-per l'accertamento del diritto al superiore livello contrattuale e alle conseguenti differenze retributive i ricorrenti Parte_3 e Parte 4
-per la conseguente condanna della datrice di lavoro Parte 5
debitrice principale- e delle committenti condebitrici, in solido ai sensi dell'art. 29 del
d.lgs. 276/2003, al pagamento delle relative differenze retributive (oltre TFR).
I ricorrenti hanno altresì domandato l'accertamento, in via subordinata, della responsabilità di ai sensi dell'art. Controparte 10
2615 c.c. e la condanna della stessa all'adempimento delle obbligazioni assunte dalle consorziate.
I ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione a) accertare e dichiarare - sia con riferimento al periodo di lavoro svolto alle dipendenze di Parte 2 sia con riferimento
Controparte_6 il diritto dei ricorrenti di al periodo di lavoro svolto alle dipendenze di percepire: - una retribuzione mensile pari a quella prevista per il lavoro a tempo pieno per ciascun mese di decorrenza contrattuale;l'incidenza delle somme corrisposte mensilmente, in tutte le
buste paga, alla voce "magg. turno nott. 25%", su tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità ed indennità di ferie;b) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nel 5° livello del CCNL Logistica applicato, dal 6.5.2015 al 30.9.2016 per il sig. CP 2 dal
3.5.2015 al 30.6.2017 per il sig. ovvero dalle diverse date che risulteranno in CP_3 1
corso di causa, con ogni conseguenza di legge e/o di contratto;c) condannare le committenti condebitrici solidali Controparte_7 e [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte 11
tempore, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003, a pagare ai ricorrenti le differenze retributive da questi maturate alle dipendenze di Parte 2 - società cancellata dal Registro delle Imprese
e dunque non più convenibile in giudizio per i titoli di cui alla parte in diritto del presente atto e dunque i seguenti importi lordi: 1. DIEGO CP 3 CP_3 : - € 4.236,70 a titolo di
differenze sul calcolo della retribuzione mensile come quantificati nei conteggi in atti (cfr punto 4 in diritto);€ 1.094,72 a titolo di incidenza delle maggiorazioni per lavoro notturno su 13ma e
-
14ma mensilità e indennità di ferie (cfr. par. 4B in diritto);- € 3.516,60 a titolo di differenze
retributive derivanti dal diritto al superiore livello di inquadramento (cfr. par. 4.C in diritto).
TOTALE DIEGO NICOLAS RIZZO BARAHONA: € 8.848,02 2. JESS TORRES: - € 714,33 a titolo
di differenze sul calcolo della retribuzione mensile come quantificati nei conteggi in atti (cfr punto
4 in diritto);- € 1.040,03 a titolo di incidenza delle maggiorazioni per lavoro notturno su 13ma e
14ma mensilità e indennità di ferie (cfr. par. 4B in diritto);TOTALE JESS CP_1 € 1.754,36 3.
KOSHALA CHAMRUK FONSEKA AMARASING HAGE: - € 573,33 a titolo di differenze sul calcolo della retribuzione mensile come quantificati nei conteggi in atti (cfr punto 4 in diritto);- € 952,52 a titolo di incidenza delle maggiorazioni per lavoro notturno su 13ma e 14ma mensilità e indennità di ferie (cfr. par. 4B in diritto);- € 2.148,10 a titolo di differenze retributive derivanti dal diritto al superiore livello di inquadramento (cfr. par. 4.C in diritto). TOTALE KOSHALA CHAMRUK
FONSEKA AMARASING HAGE: 3.673,95 4. Controparte_12
[...] - € 575,56 a titolo di differenze sul calcolo della retribuzione mensile come quantificati nei conteggi in atti (cfr punto 4 in diritto);- € 876,80 a titolo di incidenza delle maggiorazioni per lavoro notturno su 13ma e 14ma mensilità e indennità di ferie (cfr. par. 4B in diritto);TOTALE THUSITHA PRAMITH WEERARATHNA WEDAARACHCHILAGE: € 1.452,36
ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, anche con riferimento alle prospettazioni subordinate avanzate e anche laddove dovessero essere accolti solamente alcuni degli accertamenti richiesti con il presente atto, con riserva di depositare eventuali conteggi relativi alle singole voci, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;d) condannare la datrice di lavoro Cont in solido con le committenti condebitrici solidali ex art. 29 D. Lgs. CP_6 CP_6
276/2003 Controparte_7 e Controparte 13 in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido, a pagare ai ricorrenti le differenze 26 retributive maturate dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2018 per i titoli di cui alla parte in diritto del presente atto e dunque i seguenti importi lordi: 1. DIEGO CP 3
[...] € 3.718,56 a titolo di differenze sul calcolo della retribuzione mensile come
-
quantificati nei conteggi in atti (cfr punto 4 in diritto);- € 1.380,04 a titolo di incidenza delle maggiorazioni per lavoro notturno su 13ma e 14ma mensilità e indennità di ferie (cfr. par. 4B in diritto);€ 608,75 a titolo di differenze retributive derivanti dal diritto al superiore livello di
-
inquadramento (cfr. par. 4.C in diritto). TOTALE DIEGO NICOLAS RIZZO BARAHONA: €
5.707,35 2. JESS TORRES: - € 1.009,92 a titolo di differenze sul calcolo della retribuzione mensile come quantificati nei conteggi in atti (cfr punto 4 in diritto);- € 1.707,49 a titolo di incidenza delle maggiorazioni per lavoro notturno su 13ma e 14ma mensilità e indennità di ferie (cfr. par. 4B in diritto);TOTALE CP_1 € 2.717,41 3. KOSHALA Per 1 FONSEKA
AMARASING HAGE: - € 2.193,41 a titolo di differenze sul calcolo della retribuzione mensile come
quantificati nei conteggi in atti (cfr punto 4 in diritto);€ 1.211,91 a titolo di incidenza delle maggiorazioni per lavoro notturno su 13ma e 14ma mensilità e indennità di ferie (cfr. par. 4B in diritto);TOTALE Parte_6 3.405,32 4. CP 4
- € 1.040,15 a titolo di differenze sul calcolo Controparte 12 della retribuzione mensile come quantificati nei conteggi in atti (cfr punto 4 in diritto);- € 1.002,33
a titolo di incidenza delle maggiorazioni per lavoro notturno su 13ma e 14ma mensilità e indennità di ferie (cfr. par. 4B in diritto);TOTALE THUSITHA PRAMITH WEERARATHNA
WEDAARACHCHILAGE: € 2.042,48 ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, anche con
riferimento alle prospettazioni subordinate avanzate e anche laddove dovessero essere accolti solamente alcuni degli accertamenti richiesti con il presente atto, con riserva di depositare eventuali conteggi relativi alle singole voci, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;e) accertare e dichiarare la responsabilità di Controparte 7
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore - oltre che ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 ノ
come richiesto alle precedenti lettere c) e d) - ai sensi dell'art. 2615 c.c., con riferimento alle obbligazioni assunte dalle sue consorziate, nei Parte 2 e Controparte_6
confronti dei ricorrenti e per l'effetto condannare la stessa a pagare ai ricorrenti le differenze retributive maturate alle dipendenze di come indicate Controparte 14 Controparte_6
alle precedenti lettere b) e c) - ovvero le diverse somme che dovessero risultare dovute. f) accertare
e dichiarare l'esistenza di un trasferimento d'azienda ovvero di ramo d'azienda, comunque
inerente la posizione dei ricorrenti, con riferimento all'avvicendamento, sull'appalto CP_8 di San
Giuliano Milanese (MI) della società Parte 2 in luogo di Controparte_6 a
decorrere dall'1.10.2016 e conseguentemente condannare ex art. 2112 c.c. Controparte_6
a pagare ai ricorrenti le differenze retributive dagli stessi maturate nel periodo di lavoro svolto alle dipendenze di Parte 2 (come è stato richiesto essere accertato alla precedente lettera c).
g) in subordine, nella denegata ipotesi nella quale dovesse risultare che i ricorrenti non abbiano reso una prestazione quantomeno pari al monte ore del tempo pieno (39 ore settimanali) e non venisse accertato il loro diritto di percepire le relative retribuzioni, condannare CP 6
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire ai ricorrenti il danno da inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., da quantificarsi sulla base del medesimo importo orario che avrebbero percepito, ove avessero lavorato per l'intero monte orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno, con riserva, in tale ipotesi subordinata, di differenziare le singole voci di conteggio, ciò in solido con Controparte_7 ex art. 2112 c.c. anche con riferimento ai
[...] ex art. 2615 c.c. e Controparte_6
crediti maturati nei soli confronti di Parte 2 Con interessi legali e rivalutazione monetaria
dalle singole decorrenze al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi
a favore del procuratore antistatario. In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, si
Ichiede che il Giudice ordini: a tutte le società convenute ex art. 210 c.p.c., l'esibizione dei
-
contratti di appalto tra le stesse intercorse per i periodi di causa
-a Controparte_6 ex
art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio del libro unico del lavoro, dei contratti di lavoro mai consegnati ai ricorrenti, delle buste paga mancanti e dei fogli presenza;Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle società convenute e prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui in tutti i capitoli della narrativa, da intendersi qui ritrascritti, depurati da ogni espressione valutativa e preceduti dalla parola "vero che". Si indicano a testi, anche a prova contraria sulle circostanze che verranno ex adverso dedotte ed ammesse i sig.ri:
Parte 8 [...]Parte 7 Parte 9
Parte 11 Pt 12 Parte 10
Parte 13 Parte 14
[...] Parte 9
Parte 15 Parte_16 Parte_7 Controparte_5
Parte_17 Tes 1 Parte 18 Testimone 2 CP 15
[...] CP 16 CP 17 Controparte 18 Controparte 19
CP_20 Controparte_21 Controparte_22 [...] CP 23 Controparte_24 Controparte_25 con riserva di indicare gli indirizzi, nonché di
[...] Controparte_26 indicarne altri alla prima
Costituitasi ritualmente in giudizio la resistente CP_8, ha precisato di avere appaltato il servizio di organizzazione e gestione del Centro di Smistamento notturno di San Giuliano Milanese, via Basento a ha contestato an eControparte_27 circaquantum debeatur, precisando l'onere della prova gravante sui lavoratori
l'adibizione all'appalto e la maturazione dei crediti vantati nell'esecuzione dell'appalto stesso;ha infine formulato nei confronti di CP 7 domanda di garanzia per essere tenuta indenne, in caso di soccombenza, dalla debenza di ogni importo riconosciuto in favore della parte ricorrente, opponendo la clausola di cui all'art. 10,
3° cpv. del contratto di appalto di servizi del 4.5.2015 vigente inter partes. Contr Costituitasi ritualmente in giudizio, ha eccepito la nullità del ricorso per difetto di allegazione in fatto delle prestazioni lavorative rese dai ricorrente per le società resistenti, presupposto della invocata responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276 del 2003, per
indeterminatezza dei fatti posti a fondamento del ricorso e comunque per indeterminatezza della causa petendi;ha inoltre contestato l'insussistenza di un contratto di appalto con la consorziata e dunque Controparte_6
l'insussistenza dei presupposti per la applicabilità dell'art.29 DLGS 276/2003;ha altresì eccepito la decadenza ex art. 29 1. cit., per decorso del termine biennale dalla cessazione del ex adverso dedotto rapporto con ha contestato Parte 2
l'applicabilità dell'art. 2615 c.c. alla fattispecie di cui è causa;ha contestato specificamente la sussistenza dei presupposti del trasferimento d'azienda tra [...] ha altresì resistito nel merito alle domandeParte 2 e Controparte_6
proposte, concludendo per l'integrale rigetto del ricorso.
La società Controparte_6 si è tempestivamente costituita chiedendo il rigetto del ricorso;la predetta società ha contestato la configurabilità del trasferimento di azienda fra le società
,Controparte_6 fra le quali invece era Parte 2 e
intervenuta ex art.42 bis Organizzazione_1 una procedura di successione nell'appalto al quale erano stati addetti i ricorrenti;ha contestato il diritto di credito azionato nel ricorso assumendo di avere corrisposto la giusta retribuzione.
Nella nota difensiva datata 2 novembre 2020 vi è stata rinuncia dei ricorrenti alla
domanda di accertamento dell'intervenuto trasferimento d'azienda di cui al capo f) delle conclusioni del ricorso
La causa è stata istruita sulla documentazione prodotta dalle parti e mediante
l'escussione di testimoni.
Con ordinanza in data 17 maggio 2022 il giudice ha dichiarato l'interruzione del processo in ragione dell'avvenuta dichiarazione di fallimento della società
con sentenza del Tribunale di Roma in data 10 gennaio Controparte_6
2022.
Il giudizio è stato ritualmente riassunto dalle parti ricorrenti.
Controparte_6 non si è costituito. Il fallimento della società
Part Contr Le società CP_8 e si sono ritualmente costituite in riassunzione.
All'esito dell'udienza del 14 dicembre 2022, dopo la discussione, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione.
Il rapporto di lavoro dei ricorrenti.
Il rapporto di lavoro di ciascun ricorrente con le società Parte 2 e
trova riscontro documentale nei listini paga prodotti dalla Controparte_6
parte ricorrente(doc. 3,4,5 e 6): detti documenti provano la durata dei rispettivi rapporti di lavoro e l'inquadramento contrattuale.
E' pacifico che i ricorrenti abbiano sempre lavorato presso il magazzino di via
Basento 19(si vedano i contratti di lavoro prodotti dai ricorrenti sub.8,9 oltre che le univoche dichiarazioni dei testi, in particolare quelle di Testimone 3
appalto).
E' pacifico che il rapporto di lavoro dei ricorrenti dalla Parte 2 (società ora cancellata dal registro delle imprese) alla Controparte_6 sia avvenuto a
seguito della procedura di cambio appalto (doc.39 ricorrenti).
Successione nell'appalto di Controparte_6 a Parte 2
Parte ricorrente nella nota di udienza datata 29 ottobre 2020 ha espressamente dichiarato di rinunciare alla domanda relativa all'accertamento del trasferimento di
a Controparte_6 quindi ogni questione relativa. azienda da Parte 2
all'accertamento del trasferimento di azienda fra Parte 2 e CP 6
[...] datrici di lavoro dei ricorrenti, è superata dalla rinuncia alla domanda effettuata da parte ricorrente in corso di causa.
Crediti retributivi vantati nei confronti del Controparte_6
Quanto ai crediti retributivi vantati dai ricorrenti nei confronti del Fallimento della società Controparte_6 la domanda è improcedibile atteso che ogni pretesa nei confronti della procedura dovrà essere fatta valere innanzi al Giudice Delegato.
Crediti retributivi maturati alle dipendenze di Parte 2
Quanto ai crediti maturati dai ricorrenti quando lavoravano presso la società. [...] Organizzazione_2 e non convenuta in giudizio-le società resistenti devono essere Contr mandate assolte le domande attoree rigettate atteso che, come eccepito dalla Cont è maturata la decadenza biennale giacchè il contratto di appalto fra la stessa e la Parte 2 deve ritenersi cessato alla data del 30 settembre 2016 quando, a seguito di cambio appalto, è succeduta la Controparte_6
Contr Contr (e di la Parte 2 cui si è avvicendata nell'appalto affidato a
CP 8 in ha terminato di operare presso la committente Controparte_6
concomitanza con l'assunzione di tutti i lavoratori, fra cui i ricorrenti, da parte della subentrante Controparte_6
L'azione ex art.29 Dlgs 276/2003 proposta dai lavoratori nei confronti della committente e dell'appaltatrice con riguardo ai crediti retributivi maturati alle dipendenze di Parte 2 deve ritenersi tardiva perché promossa quando il termine decadenziale biennale era scaduto al momento del deposito del ricorso (10 febbraio 2020).
Crediti maturati alle dipendenze di Controparte_6
Quanto ai crediti oggetto di domanda, maturati alle dipendenze di CP_6
[...] (subappaltatore) dal 1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2018, la domanda di Contr condanna nei confronti della committente CP 8 e dell'appaltatrice è fondata, per le ragioni che verranno di seguito illustrate dopo la motivazione sulla fondatezza delle singole voci di credito.
Retribuzione ordinaria.
I ricorrenti assumono che illegittimamente la convenuta abbia corrisposto la retribuzione su base oraria anziché il minimo tabellare mensile.
Il giudice condivide l'assunto attoreo, richiamando altresì la copiosa giurisprudenza di merito offerta in produzione dalla parte.
Essendo pacifico che i lavoratori sono stati assunti a tempo pieno, è evidente che ai sensi dell'art.61 CCNL che la retribuzione non debba essere calcolata su base oraria
ma su base mensile.
Le buste paga prodotte provano il percepito.
Gli analiti conteggi dei ricorrenti indicano la retribuzione che sarebbe loro spettata se la società avesse correttamente retribuito la prestazione mensile secondo il minimo tabellare, anziché, come avvenuto, con retribuzione oraria. Il conteggio analitico di parte ricorrente non è stato contestato se non via del tutto
generica, dalla Controparte_6
In difetto di puntuale contestazione il Giudice deve ritenere corretto il conteggio. proposto dalla parte ricorrente.
Spetta oltre la differenza sulla retribuzione ordinaria anche il conseguente maggior credito per Tfr.
La società è condannata al pagamento in favore dei ricorrenti a titolo di differenze per retribuzione ordinaria delle somme analiticamente indicate in dispositivo oltre al saldo del TFR, con gli accessori di legge
Incidenza della maggiorazione per lavoro notturno su tredicesima, quattordicesima e indennità ferie.
Anche tale domanda, nell'importo liquidato limitatamente al credito maturato alle
dipendenze di Controparte_6 è fondata.
Non è contestato dalla società datrice di lavoro e trova riscontro nei listini paga(oltre che dalle univoche dichiarazioni dei testi) che i ricorrenti abbiano continuativamente lavorato nel tumo notturno, percependo la relativa maggiorazione oraria. Contr
Deve aggiungersi che l'appalto di servizi fra CP 8 ha ad oggetto proprio “lo svolgimento dei servizi di organizzazione e gestione del centro smistamento notturno di San Giuliano Milanese(si veda il contratto di appalto prodotto sub doc.2 di parte ricorrente;punto 3).
Poiché la maggiorazione per lavoro notturno è stata percepita con continuità essa, in ragione di consolidati principi giurisprudenziali dai quali non si discosta il giudicante(in particolare si richiama Cass. 16394/2017 e 6372/1996) e delle norma. collettive richiamate puntualmente dal ricorrente deve essere conteggiata al fine del computo di tredicesima, quattordicesima mensilità ed indennità sostitutiva delle ferie.
Anche con riferimento all'incidenza della maggiorazione per lavoro notturno sugli istituti contrattuali menzionati gli analitici conteggi di parte resistente non hanno trovato puntuale contestazione da parte delle resistenti costituite e quindi sono fatti propri dal giudice.
Superiore inquadramento.
I soli ricorrenti CP 2 e CP 3 agiscono nel presente giudizio anche per l'accertamento delle differenze retributive maturate avendo svolto mansioni riconducibili al 5 livello CCNL superiore inquadramento posseduto per tutta la durata.
Quanto al lavoratore CP 2 nel rapporto alle dipendenze di CP 6
[...] è stato inquadrato e retribuito con riferimento al 5 livello e quindi, limitatamente al periodo 1 ottobre 2016-31 dicembre 2018, nessun credito retributivo
è stato azionato a tale titolo.
Quanto a CP 3 la domanda è fondata.
Il predetto ricorrente al momento dell'assunzione alle dipendenze di CP_6
[…] era inquadrato nel 6 livello S;il 5 livello gli è stato riconosciuto dal luglio
2017.
Il ricorrente allega le mansioni in concreto svolte(si veda cap.19 ricorso), di cui si dirà, e comunque di aver sempre svolto le medesime mansioni per l'intera durata del rapporto e di avere svolto le stesse mansioni degli altri ricorrente, inquadrati nel 5 livello.
È costante e condiviso- quell'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte,
nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/04/2015, n.
8589;v. anche Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 27/09/2016, n. 18943;Cass. civ. Sez.
lavoro Sent., 26/03/2014, n. 7123;Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 27/09/2010, n.
20272);il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr.
Cass., 8025/2003 e Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 18/12/2014, n. 26742;Cass. civ. Sez. lavoro, 21/04/2000, n. 5203). In altri termini non è sufficiente descrivere le mansioni svolte e richiamare le previsioni contrattuali, ma è anche necessario operare il raffronto tra dette mansioni e quelle proprie dei livelli contrattuali nel cui ambito le prime dovrebbero, in tesi, essere ricomprese, illustrando e offrendo la prova degli specifici elementi fattuali che, attraverso le opportune comparazioni, giustificherebbero il rivendicato superiore inquadramento.
Nel caso in esame, il livello 5° del CCNL di riferimento, rivendicato dal ricorrente, prevede: "appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva" (figure professionali limitrofe: attività di addetto al magazzino;facchino qualificato: lavoratore che svolge attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del
6° livello;attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici).
Il livello posseduto dal ricorrente dall'inizio del rapporto con Comunicare Insieme fino al luglio 2017 è il 6°S, la cui declaratoria prevede: "appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;le attività previste in questo livello non comportano
responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento
semplici". Controparte_6Tanto premesso, si osserva che per tutto il periodo alle dipendenze di
[... (dal 1 ottobre 2016 al 31.12.2018), e non solo dal luglio 2017 allorchè gli è stato riconosciuto il 5 livello, per quanto emerso dall'istruttoria e dall'analisi della produzione documentale, le mansioni svolte dal ricorrente appaiono caratterizzate da adeguate conoscenze professionali, in ragione della pregressa esperienza maturata dal ricorrente (già dal 2015) e dalle diverse mansioni svolte di smistamento della merce, di utilizzo del carrello elettrico, dell'utilizzo della pistola per leggere i codici a barre (testi Tes_2,
Testimone 4 Tes 5
Le mansioni svolte dallo stesso rientrano a pieno nelle figure della declaratoria pretesa ed integrano i requisiti della declaratoria generale. riferimento alle differenze retributive maturate per diritto Anche con
Organizzazione_3 gli analitici all'inquadramento superiore nel 5 livello. conteggi di parte resistente non hanno trovato puntuale contestazione da parte delle resistenti costituite e quindi sono fatti propri dal giudice
In conclusione, il ricorrente ha diritto alla retribuzione prevista per il 5 Livello [...] sin dall'assunzione alle dipendenze diOrganizzazione_1 le resistenti devono essere condannate ex art.29 Controparte_6
al pagamento in favore dello stesso delle relative differenze Dlgs276/2023
retributive.
Solidarietà ed appalto.
I ricorrenti hanno provato(documentalmente e con prova testi) di essere stati adibiti ai servizi appaltati da CP_28 a Organizzazione_4 aventi ad oggetto la organizzazione e gestione del Centro di smistamento notturno di San Giuliano
Milanese,via Basento 2019.
Il contratto di appalto è stato prodotto da CP_28 si veda doc.2).
L'esistenza di un subappalto-o comunque di un rapporto riconducibile al subappalto-
Contr e CP 6 Insieme deve ritenersi implicita nell'appartenenza consortile e fra
trova riscontro indiretto nelle previsioni contrattuali collettive;in particolare l'art. 42 bis del CCNL di riferimento prevede che: "nel caso di affidamento all'interno di un'impresa consortile ad impresa diversa andrà attivata la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo da parte dell'impresa titolare dell'appalto".
Considerando che la ratio dello schema solidale introdotto dall'art. 29 d.lgs.
276/2003 è la tutela dei crediti retributivi del lavoratore, che non può essere messa in secondo piano dalle ipotesi di decentramento produttivo e dai meccanismi di dissociazione datoriale (come il caso di specie), diviene irrilevante disquisire in astratto sulla natura dell'atto di affidamento alla consorziata, se il rapporto si atteggia concretamente come bilaterale (appalto e poi subappalto), e pertanto di natura contrattuale, per come emerso dalle risultanze probatorie sopra menzionate (verbale di accordo sindacale;prova orale).
È noto che ai sensi dell'art. 2602 c.c. la stipulazione del contratto di CP 29 non comporta l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, deputato allo svolgimento di un'attività rispetto alla quale quella delle singole imprese si ponga in rapporto di mezzo a fine, ma solo la costituzione di una organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività, avente quindi essa stessa carattere strumentale rispetto a quella delle imprese consorziate. In tal senso depone non solo la conservazione dell'autonomia delle imprese, rispetto alle quali il CP 29 si pone come un distinto centro d'imputazione di rapporti giuridici, dotato di un fondo consortile che rimane sottratto all'aggressione dei creditori particolari dei consorziati (art. 2614 c.c.), ma anche la presenza di organi consortili distinti da quelli delle singole imprese (art. 2603, comma 1, n.4 c.c.) ed, entro certi limiti (v. infra), la configurazione del rapporto intercorrente tra queste ultime ed il CP 29 come mandato (art. 2609 c.c.), il quale postula l'alterità delle rispettive sfere giuridiche, indipendentemente dall'immediatezza dell'imputazione degli effetti degli atti compiuti dal mandatario.
Con riferimento ai contratti di appalto stipulati dai consorzi e ceduti alle imprese
consorziate, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di quest'ultima, i consorzi vanno considerati alla stregua di sub-committenti e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto;ne consegue l'applicazione della specifica disciplina di tutela in relazione ai diritti dei dipendenti dell'appaltatore (o, come nel caso di specie, dei dipendenti del subappaltatore) ai sensi dell'art. 29 della legge n. 276 del 2003 e dell'art. 1676 cod. civ., all'interno della cui disciplina garantistica essa ricade (cfr. con riguardo all'art.
1676 cod. civ., Cass. n. 12048 del 2003).
Trova dunque applicazione la disciplina di cui all'art. 29 d.lgs. cit., in virtù di quella che è la ratio della normativa, ovvero la tutela dei diritti dei lavoratori, dipendenti del subappaltatore (si richiama Corte Cost. sent. n. 254 del 6.12.2017 estensibile al caso. in esame, in punto di principio espresso: "la ratio della disciplina della responsabilità solidale tra committente e appaltatore di cui all'art. 29 del D.Lgs. n.
276 del 2003 - che è quella di evitare che in ipotesi di decentramento produttivo la dissociazione tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione vada in danno dei lavoratori utilizzati per l'esecuzione del contratto non consente l'esclusione (che
-
altrimenti si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost.) della garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, in quanto la tutela accordata dalla norma denunciata al soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta deve intendersi estesa a tutti i livelli del decentramento").
L'assunto trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rapporto tra un CP_29 e le sue consorziate “non può essere qualificato in termini di mandato, in quanto in relazione ai contratti di appalto stipulati dal CP_29 e poi ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di queste ultime, il CP 29 va considerato alla stregua di un subcommittente e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di subappalto" (Cass. civ., sez. lav.,
n. 24368/2017;v. cass. civ. sez. lav. ord. n. 6299 del 5.3.2020).
Si richiamano in punto estensione della disciplina all'istituto del subappalto:
1)-"la tutela speciale prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, così come modificato dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 251 del 2004, e dall'art. 1, comma
911, della l. n. 296 del 2006, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, dacché il subappalto è un contratto meramente derivato dall'appalto, sia in considerazione della "ratio" della norma, intesa a garantire i lavoratori dal rischio di inadempimento dell'appaltatore, esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto" (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 20/06/2018, n.
16259).
2) nell'ipotesi di contratto d'appalto stipulato con un CP_29 , il vincolo contrattuale sussistente tra il committente e il CP 29 e tra quest'ultimo e le
,
società consorziate, fa sì che il committente sia solidalmente responsabile, ex art. 29, comma 2, del d.lgs n. 276 del 2003 (nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla 1. n. 35 del 2012, e dalla 1. n. 92 del
2012), per gli inadempimenti delle consorziate, dovendo individuarsi in queste ultime le vere "appaltatrici", rispetto alle quali sorge l'esigenza di tutela in favore dei lavoratori, posta a fondamento della citata disposizione. Sez. L - Ordinanza n. 40782 del 20/12/2021
Contr In conclusione quando si parla di affidamento dei lavori da a Parte 2
la disciplina applicabile è quella in e successivamente a Controparte_6
materia di subappalto e trova applicazione il regime di solidarietà ex art. 29 d.lgs.
276/2003.
Le società convenute, facenti parte della filiera cui il ricorrente era addetto, devono essere condannate in solido al pagamento delle differenze retributive per il periodo di lavoro di cui è causa.
Deve richiamarsi la seguente, rilevante, precisazione:
è fondata l'eccezione di decadenza per decorso del termine biennale di LHS (e di
CP_8 ) per i crediti relativi all'appalto infatti, come detto, Parte 2 '
l'avvicendamento delle due società nell'ambito dell'appalto deve inquadrarsi nell'ambito del cambio di subappalto, e pertanto il termine (riconosciuto di decadenza) decorre dalla cessazione del primo appalto ( Organizzazione_5 , con
la proposizione del ricorso giudiziale quale unico atto tipico che impedisce la perdita del diritto. Il periodo cui occorre fare riferimento, pertanto, resta quello alle dipendenze di a partire dalla data del 30.09.2016. Controparte_6
L'assunto discende dal tenore letterale dell'art. 29 cit., che fa riferimento alla
"cessazione dell'appalto" e dalla ratio di contenimento del rischio di insolvenza dell'appaltatore in relazione ai crediti di lavoro. Il termine biennale, in conclusione, va riferito alla durata di ogni singolo rapporto contrattuale tra appaltante e appaltatore;
Domanda di manleva proposta da CP 28