Trib. Foggia, sentenza 11/02/2025, n. 381
TRIB Foggia
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 11/02/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 772/2024 promossa da
OS OS rappr. e dif. dall' avv. BIUSO BARTOLOMEO EMILIO contro
INPS rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
Fatto e diritto
La ricorrente con ricorso depositato in data 25.1.2024 ha esposto di aver lavorato negli anni 2018 - 2021 come bracciante agricolo, alle dipendenze dell'azienda agricola “CO AN". Segnatamente, la ricorrente ha dedotto di aver lavorato nell'anno 2018 per n. 51 giornate;
nell'anno 2019 per n. 74 giornate;
nell'anno 2020 per n.60 giornate e nell'anno 2021 per 51 giornate.
La ricorrente ha precisato che:
- i lavori sono stati svolti sui terreni siti in Orta Nova, ON, CaAPlle,
OL e Stornara;
- si è occupata nel periodo di febbraio, marzo e aprile, del taglio dell'erba sui terreni in cui erano stati piantati i IO ovvero della raccolta e dell'incassettamento delle CI di rapa, che di solito venivano piantate sui terreni ubicati in agro di ON;
a maggio, è stata addetta al taglio dei IA (una particolare specie di broccoletti), che venivano legati in fasce o riposti in cassette di plastica;
a giugno ha tagliato le
CC, ha raccolto i MOni sui terreni siti in agro di OL;
a luglio, agosto e settembre, si è occupata della raccolta del “pomodoro selezionato”, quello rivolto ai mercati e provvedeva al relativo incassettamento, che avveniva direttamente sui campi;
a ottobre, novembre e dicembre, ha pulito i CC e i cavoli e ha provveduto al taglio di detti prodotti, mediante un coltello dalla punta quadrata;
- la squadra era composta da circa 7/8 donne (alcune di nazionalità rumena ed alcune dello stesso paese di residenza della sig.ra RO)e si occupava prevalentemente dell'incassettamento del prodotto, mentre gli uomini effettuavano i lavori più pesanti: quali la raccolta e l sistemazione del prodotto sui cassoni;
- percepiva una paga giornaliera di € 40,00 corrisposta settimanalmente in contanti direttamente dal sig. CO AN o da suo figlio CO ND;
-le buste paga venivano consegnate alla fine di ogni anno lavorativo;
- ha lavorato per 6.00 ore giornaliere e, precisamente, a seconda delle stagioni, dalle 6,30/7,00 circa alle 12,30/13,00 circa, fatta eccezione nei casi in cui il lavoro si prolungava perché si potesse concludere nella stessa giornata;
- si recava al lavoro con il proprio autoveicolo;
- il punto di ritrovo di tutti i dipendenti era la stazione della benzina, che si trova sulla strada di ON oppure all'ingresso di Segezia, una frazione del comune di
GG, dove il datore di lavoro, il sig. AN, di circa 60 anni, con il proprio fuoristrada di colore verde scuro o con una FIAT punto bianca, indicava a tutti gli operai l'appezzamento su cui andare a lavorare;
Tanto premesso la ricorrente ha censurato l'operato dell'INPS laddove ha ritenuto insussistenti i suddetti rapporti di lavoro, provvedendo alla cancellazione del suo nominativi dagli elenchi OTD di competenza degli 2018, 2019, 2020 e 2021.
Quindi, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: chiesto all'adito
Tribunale di: “
1. accertare e dichiarare la sussistenza dei rapporti di lavoro in agricoltura intercorsi tra la ricorrente e l'azienda agricola “CO AN” per
l'anno 2018 per n. 51 giornate, per l'anno 2019 per n. 74 giornate, per l'anno 2020 per n. 60 giornate, per l'anno 2021 per n. 51 giornate;
2. per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente alla reiscrizione nell'elenco nominativo degli OTD del Comune di Deliceto (Fg), avendo lavorato nell'anno per l'anno 2018 per n. 51 giornate, nell'anno 2019 per n. 74 giornate, nell'anno 2020 per n. 60 giornate, nell'anno 2021 per n. 51 giornate, ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali e assicurative ex art. 9 ter, co.2, L 608/96; 3. condannare l'INPS, in persona del suo direttore pro-tempore, a provvedere a detta reiscrizione per l'anno ed i giorni sopra indicati con conseguente adeguamento della posizione assicurativa e previdenziale;”, vinte le spese di lite.
L'INPS, regolarmente costituitosi, ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) e ne ha chiesto il rigetto integrale.
All'udienza del 26.11.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Innanzitutto non è condivisibile la censura attorea, relativa alla asserita violazione, da parte dell'INPS, delle norme sul procedimento amministrativo (L.
241/1990).
Ed invero, è stato più volte affermato che il procedimento di iscrizione/cancellazione dei braccianti agricoli negli elenchi (oggi telematici) non soggiace alle regole di cui alla L. 241/1990, trattandosi di procedimento speciale con regole proprie.
Ex multis, C. App. Bari, sezione Lavoro, sent. n. 135/2022 “occorre premettere in generale che, sebbene le disposizioni di cui alla legge n.241/90 sul procedimento amministrativo, “si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali” (art. 29, 1° comma), il procedimento che conduce al disconosCInto o alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, ha una normazione specifica nel d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: disciplina che, da un lato, risulta rispettata nella specie, dall'altro, soddisfa i parametri di motivazione, comunicazione e informazione più di recente fissati in via generale dalla l. n. 241/90.
Del resto, nella materia in esame, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli (evidenziate anche dalla Corte costituzionale), non opera la regola prescritta in via generale dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo
l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n.241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un'indicazione dei termini da osservare per l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato) (si veda, ex aliis, Cass., sent. n. 17228/2010). La specialità della materia esclude, peraltro, l'applicabilità della legge 7 agosto 1990,
n.241 nella sua interezza, sicché la censura prospettata dall'appellante è destituita di fondamento anche in relazione alle ulteriori disposizioni della stessa legge di cui ha lamentato la violazione da parte dell'Inps”.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere respinta.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a ti-tolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e
Cass. 26.7.2017, n. 18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora
l'I.N.P.S., a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 11/02/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 772/2024 promossa da
OS OS rappr. e dif. dall' avv. BIUSO BARTOLOMEO EMILIO contro
INPS rappr. e dif. dall'avv. LONGO DOMENICO
Fatto e diritto
La ricorrente con ricorso depositato in data 25.1.2024 ha esposto di aver lavorato negli anni 2018 - 2021 come bracciante agricolo, alle dipendenze dell'azienda agricola “CO AN". Segnatamente, la ricorrente ha dedotto di aver lavorato nell'anno 2018 per n. 51 giornate;
nell'anno 2019 per n. 74 giornate;
nell'anno 2020 per n.60 giornate e nell'anno 2021 per 51 giornate.
La ricorrente ha precisato che:
- i lavori sono stati svolti sui terreni siti in Orta Nova, ON, CaAPlle,
OL e Stornara;
- si è occupata nel periodo di febbraio, marzo e aprile, del taglio dell'erba sui terreni in cui erano stati piantati i IO ovvero della raccolta e dell'incassettamento delle CI di rapa, che di solito venivano piantate sui terreni ubicati in agro di ON;
a maggio, è stata addetta al taglio dei IA (una particolare specie di broccoletti), che venivano legati in fasce o riposti in cassette di plastica;
a giugno ha tagliato le
CC, ha raccolto i MOni sui terreni siti in agro di OL;
a luglio, agosto e settembre, si è occupata della raccolta del “pomodoro selezionato”, quello rivolto ai mercati e provvedeva al relativo incassettamento, che avveniva direttamente sui campi;
a ottobre, novembre e dicembre, ha pulito i CC e i cavoli e ha provveduto al taglio di detti prodotti, mediante un coltello dalla punta quadrata;
- la squadra era composta da circa 7/8 donne (alcune di nazionalità rumena ed alcune dello stesso paese di residenza della sig.ra RO)e si occupava prevalentemente dell'incassettamento del prodotto, mentre gli uomini effettuavano i lavori più pesanti: quali la raccolta e l sistemazione del prodotto sui cassoni;
- percepiva una paga giornaliera di € 40,00 corrisposta settimanalmente in contanti direttamente dal sig. CO AN o da suo figlio CO ND;
-le buste paga venivano consegnate alla fine di ogni anno lavorativo;
- ha lavorato per 6.00 ore giornaliere e, precisamente, a seconda delle stagioni, dalle 6,30/7,00 circa alle 12,30/13,00 circa, fatta eccezione nei casi in cui il lavoro si prolungava perché si potesse concludere nella stessa giornata;
- si recava al lavoro con il proprio autoveicolo;
- il punto di ritrovo di tutti i dipendenti era la stazione della benzina, che si trova sulla strada di ON oppure all'ingresso di Segezia, una frazione del comune di
GG, dove il datore di lavoro, il sig. AN, di circa 60 anni, con il proprio fuoristrada di colore verde scuro o con una FIAT punto bianca, indicava a tutti gli operai l'appezzamento su cui andare a lavorare;
Tanto premesso la ricorrente ha censurato l'operato dell'INPS laddove ha ritenuto insussistenti i suddetti rapporti di lavoro, provvedendo alla cancellazione del suo nominativi dagli elenchi OTD di competenza degli 2018, 2019, 2020 e 2021.
Quindi, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: chiesto all'adito
Tribunale di: “
1. accertare e dichiarare la sussistenza dei rapporti di lavoro in agricoltura intercorsi tra la ricorrente e l'azienda agricola “CO AN” per
l'anno 2018 per n. 51 giornate, per l'anno 2019 per n. 74 giornate, per l'anno 2020 per n. 60 giornate, per l'anno 2021 per n. 51 giornate;
2. per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente alla reiscrizione nell'elenco nominativo degli OTD del Comune di Deliceto (Fg), avendo lavorato nell'anno per l'anno 2018 per n. 51 giornate, nell'anno 2019 per n. 74 giornate, nell'anno 2020 per n. 60 giornate, nell'anno 2021 per n. 51 giornate, ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali e assicurative ex art. 9 ter, co.2, L 608/96; 3. condannare l'INPS, in persona del suo direttore pro-tempore, a provvedere a detta reiscrizione per l'anno ed i giorni sopra indicati con conseguente adeguamento della posizione assicurativa e previdenziale;”, vinte le spese di lite.
L'INPS, regolarmente costituitosi, ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) e ne ha chiesto il rigetto integrale.
All'udienza del 26.11.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Innanzitutto non è condivisibile la censura attorea, relativa alla asserita violazione, da parte dell'INPS, delle norme sul procedimento amministrativo (L.
241/1990).
Ed invero, è stato più volte affermato che il procedimento di iscrizione/cancellazione dei braccianti agricoli negli elenchi (oggi telematici) non soggiace alle regole di cui alla L. 241/1990, trattandosi di procedimento speciale con regole proprie.
Ex multis, C. App. Bari, sezione Lavoro, sent. n. 135/2022 “occorre premettere in generale che, sebbene le disposizioni di cui alla legge n.241/90 sul procedimento amministrativo, “si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali” (art. 29, 1° comma), il procedimento che conduce al disconosCInto o alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, ha una normazione specifica nel d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: disciplina che, da un lato, risulta rispettata nella specie, dall'altro, soddisfa i parametri di motivazione, comunicazione e informazione più di recente fissati in via generale dalla l. n. 241/90.
Del resto, nella materia in esame, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli (evidenziate anche dalla Corte costituzionale), non opera la regola prescritta in via generale dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo
l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n.241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un'indicazione dei termini da osservare per l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato) (si veda, ex aliis, Cass., sent. n. 17228/2010). La specialità della materia esclude, peraltro, l'applicabilità della legge 7 agosto 1990,
n.241 nella sua interezza, sicché la censura prospettata dall'appellante è destituita di fondamento anche in relazione alle ulteriori disposizioni della stessa legge di cui ha lamentato la violazione da parte dell'Inps”.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere respinta.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a ti-tolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e
Cass. 26.7.2017, n. 18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora
l'I.N.P.S., a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha
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