Trib. Gela, sentenza 11/11/2024, n. 42
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Testo completo
N. 750/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 750/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. INCARBONE FLAVIO SALVATORE, rappresentante e difensore
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. INCARBONE FLAVIO SALVATORE, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: cumulo di domande di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta.
Conclusioni delle parti: le parti chiedono l'accoglimento delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di Parte_1 Controparte_1
avere contratto a Niscemi matrimonio concordatario il 20.9.1997, trascritto nei registri degli Atti di
1
matrimonio del Comune di Niscemi, anno 1997 Parte II Serie A n. 145, unione dalla quale sono nate le due figlie il 4.2.1998 e il 9.11.2004, chiedevano l'omologa della Persona_1 Persona_2
separazione consensuale nonché – cumulativamente – della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 25.9.2024, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Con ordinanza del 26.2.2024 la causa veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
In primo luogo, appare opportuno premettere che l'art. 473 bis.49 c.p.c. ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 750/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. INCARBONE FLAVIO SALVATORE, rappresentante e difensore
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. INCARBONE FLAVIO SALVATORE, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: cumulo di domande di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta.
Conclusioni delle parti: le parti chiedono l'accoglimento delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di Parte_1 Controparte_1
avere contratto a Niscemi matrimonio concordatario il 20.9.1997, trascritto nei registri degli Atti di
1
matrimonio del Comune di Niscemi, anno 1997 Parte II Serie A n. 145, unione dalla quale sono nate le due figlie il 4.2.1998 e il 9.11.2004, chiedevano l'omologa della Persona_1 Persona_2
separazione consensuale nonché – cumulativamente – della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 25.9.2024, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Con ordinanza del 26.2.2024 la causa veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
In primo luogo, appare opportuno premettere che l'art. 473 bis.49 c.p.c. ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente
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