Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 595

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 595
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 595
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 26597/2024
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281-sexies, co. III c.p.c. nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 26597/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 9/1/2025 ex art. 281-sexies, co. III c.p.c., sostituita dal deposito telematico di note scritte, promosso da:
TA PA nata il [...] a [...], residente in [...], C.F. [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
Ruocco, domiciliatario con studio in Foggia, Via Lustro n. 29, per mandato depositato telematicamente in allegato al ricorso
RICORRENTE contro
AMERICAN EXPRESS ITALIA S.R.L., in personale del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e P.IVA n. 14445281000, in persona della propria procuratrice speciale Dott.ssa Valeria Bicchi, munita dei necessari poteri e della rappresentanza processuale, in virtù di procura speciale del 25/9/2024 autenticata dal notaio Pierandrea Fabiani, rep. n. 107762 – racc. n. 22166, registrata a Roma 3 il 30/9/2024 al n. 19104 serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta, dagli Avv.ti Marco Rizzo, (C.F. [...]) e Francesca Andrea Cantone,
(C.F. [...]), del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Via Dante n. 9
1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c. proposto in data 19/6/2024 PA NT agiva in giudizio avverso l'American Express Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo dichiararsi la nullità della clausola del contratto di credito revolving inter partes relativa alla determinazione del tasso d'interesse, di cui chiedeva, dunque, la sostituzione ai sensi dell'art. 117, co. 7 del D.Lgs. n. 385/1993.
La ricorrente esponeva di aver stipulato in data 14/6/2016 con la resistente un contratto con cui le era stata concessa una linea di credito con carta, c.d. carta revolving, come da estratto conto storico versato in atti, ma che non era mai stata pattuita in forma scritta la clausola di determinazione del tasso d'interesse, in violazione degli artt. 1346 c.c. e 117, co. 2 e 4 del D.Lgs.
n. 385/1993
, con conseguente applicabilità del tasso d'interesse previsto dal citato art. 117, co. 7 del D.Lgs. n. 385/1993.
PA NT deduceva, inoltre, che non era applicabile al caso di specie la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, non venendo in rilievo un contratto finanziario o bancario.
2. Con comparsa del 23/12/2024 si costituiva in giudizio l'American Express Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso.
La resistente contestava ogni avversa pretesa, deducendo:
- che il 14/6/2016, la NT aveva sottoscritto il “Modulo di richiesta carta di credito ad opzione PL American Express” e, nella medesima circostanza, aveva sottoscritto, altresì, la seguente dichiarazione: “Dichiaro di aver ricevuto e mi impegno a conservare, insieme al presente modulo di richiesta carta, copia del regolamento generale delle carte di credito ad opzione Carta Platinum Credit;
Carta Gold Credit;
Carta PL
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